IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza ai sensi degli artt. 23 e 24 della legge 87/1953, nella causa civile iscritta al n. 2890 del r.g.a.c dell'anno 1989, avente ad oggetto: risarcimento danni, riservata in decisione all'udienza collegiale del 16 gennaio 1996, e pendente tra Reale Angelo, rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione dall'avv. Valerio Gaglione: attore, e comune di Capua (Caserta), in persona del sindaco legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Capua (Caserta), alla via Monte dei Pegni n. 4, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Mariano, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione: convenuto; I.A.C.P., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in sede, alla via Colombo, Caserta, convenuto-contumace. Conclusioni All'udienza del 9 marzo 1993 il procuratore dell'attore concludeva riportandosi ai propri scritti difensivi e alle richieste tutte in essi formulate, domandando in ogni caso la migliore liquidazione possibile con accessorie indennita' e svalutazione, la provvisoria esecutivita' dell'emananda sentenza e la vittoria di spese e competenze. Il procuratore del convenuto costituito concludeva domandando l'accoglimento delle proposte eccezioni di carenza della legittimazione attiva dell'istante, e di incompetenza del giudice adito, essendo titolare del potere di decisione della controversia la Corte d'appello di Napoli. In via subordinata chiedeva disporsi supplemento di CTU perche' fossero riesaminati i valori attribuiti dal collaboratore di giustizia al fondo per cui e' causa contenendoli in importi piu' equi. Con vittoria delle spese di giudizio. Svolgimento del processo Con atto di citazione (in cui non provvedeva alla elezione di domicilio) ritualmente notificato ad entrambi l'8 maggio 1989, Reale Carlo conveniva in giudizio il comune di Capua e l'IACP di Caserta. L'istante assumeva di aver subi'to l'occupazione di 2.580 mq di un proprio suolo edificatorio sito in S. Angelo in Formis (fraz. di Capua) ad opera del comune di Capua, che lo aveva poi assegnato all'IACP perche' vi realizzasse insediamenti abitativi. L'indennita' offerta dal comune, di importo definito "irrisorio", fu accettata dall'odierno attore con ogni riserva ed a titolo di acconto. Successive richieste inoltrate al comune perche' provvedesse ad una equa liquidazione di quanto da lui dovuto non avevano sortito risultato positivo. Il Reale instaurava percio' questo giudizio nei confronti dei due convenuti, reputati condebitori solidali. Quale indennita' di occupazione, e per il risarcimento di ogni altro danno subi'to, l'attore domandava la somma di L. 600.000.000, o l'importo maggiore o minore ritenutoequo dal tribunale. Si costituiva il comune di Capua eccependo il difetto di legittimazione attiva dell'attore. Affermava inoltre l'infondatezza delle sue pretese avendo l'ente pubblico provveduto a porre in essere "tutti i meccanismi previsti dalla legge", ed eccepiva ancora l'incompetenza del giudice adito, essendo piuttosto competente a conoscere di questa causa "per quanto riguarda l'indennita' di esproprio" la corte di Appello di Napoli. Domandava infine la vittoria di spese ed onorari. Prodotta dalle parti documentazione varia ed espletata la consulenza tecnica richiesta dall'attore, conclusa l'istruttoria, precisate le conclusioni cosi' come trascritte in epigrafe, all'udienza del 16 gennaio 1996 il collegio si riservava la decisione della causa. Motivi della decisione In primo luogo osserva il collegio che l'attore ha fornito prova documentale di avere acquisito la proprieta' del fondo occupato. L'eccezione proposta dal comune di Capua, che aveva contestato la legittimazione attiva del Reale, deve pertanto essere respinta. Il terreno oggetto di controversia, come chiarito dal CTU, si estende effettivamente per 2.580 mq e risulta riportato nel catasto dei terreni alle particelle n. 53f (fl. 8) estesa per mq 540 (interamente occupata) e n. 53 (sempre fl. 8), che e' stata solo parzialmente occupata per complessivi mq 2.040.