IL TRIBUNALE
   Ha  pronunciato  la seguente ordinanza ai sensi degli artt. 23 e 24
 della legge 87/1953, nella causa  civile  iscritta  al  n.  2890  del
 r.g.a.c  dell'anno  1989,  avente  ad  oggetto:  risarcimento  danni,
 riservata in decisione all'udienza collegiale del 16 gennaio 1996,  e
 pendente  tra  Reale  Angelo, rappresentato e difeso giusta procura a
 margine dell'atto di citazione dall'avv. Valerio Gaglione: attore,  e
 comune   di   Capua   (Caserta),   in   persona  del  sindaco  legale
 rappresentante  pro-tempore,  elettivamente  domiciliato   in   Capua
 (Caserta),  alla  via  Monte  dei  Pegni n. 4, rappresentato e difeso
 dall'avv. Paolo Mariano, giusta mandato a margine della  comparsa  di
 costituzione:    convenuto;   I.A.C.P.,   in   persona   del   legale
 rappresentante pro-tempore,  in  sede,  alla  via  Colombo,  Caserta,
 convenuto-contumace.
                              Conclusioni
   All'udienza  del 9 marzo 1993 il procuratore dell'attore concludeva
 riportandosi ai propri scritti difensivi e alle  richieste  tutte  in
 essi  formulate,  domandando  in  ogni  caso la migliore liquidazione
 possibile con accessorie indennita' e  svalutazione,  la  provvisoria
 esecutivita'   dell'emananda  sentenza  e  la  vittoria  di  spese  e
 competenze.
   Il  procuratore  del  convenuto  costituito  concludeva  domandando
 l'accoglimento    delle   proposte   eccezioni   di   carenza   della
 legittimazione attiva dell'istante, e  di  incompetenza  del  giudice
 adito, essendo titolare del potere di decisione della controversia la
 Corte  d'appello  di  Napoli.  In  via  subordinata chiedeva disporsi
 supplemento di CTU perche' fossero riesaminati  i  valori  attribuiti
 dal collaboratore di giustizia al fondo per cui e' causa contenendoli
 in importi piu' equi. Con vittoria delle spese di giudizio.
                       Svolgimento del processo
   Con  atto  di  citazione  (in  cui  non provvedeva alla elezione di
 domicilio) ritualmente notificato ad entrambi  l'8 maggio 1989, Reale
 Carlo conveniva in giudizio il comune di Capua e l'IACP  di  Caserta.
 L'istante  assumeva  di  aver subi'to l'occupazione di 2.580 mq di un
 proprio suolo edificatorio sito in S.  Angelo  in  Formis  (fraz.  di
 Capua)  ad  opera  del  comune  di  Capua, che lo aveva poi assegnato
 all'IACP perche' vi realizzasse insediamenti abitativi.
   L'indennita'  offerta  dal comune, di importo definito "irrisorio",
 fu accettata dall'odierno attore con ogni  riserva  ed  a  titolo  di
 acconto. Successive richieste inoltrate al comune perche' provvedesse
 ad  una equa liquidazione di quanto da lui dovuto non avevano sortito
 risultato positivo. Il Reale instaurava percio' questo  giudizio  nei
 confronti  dei  due  convenuti,  reputati condebitori solidali. Quale
 indennita' di occupazione, e per il risarcimento di ogni altro  danno
 subi'to,  l'attore  domandava la somma di L. 600.000.000, o l'importo
 maggiore o minore ritenutoequo dal tribunale. Si costituiva il comune
 di Capua eccependo il difetto di legittimazione  attiva  dell'attore.
 Affermava  inoltre  l'infondatezza  delle  sue  pretese avendo l'ente
 pubblico provveduto a porre in essere "tutti  i  meccanismi  previsti
 dalla  legge",  ed  eccepiva ancora l'incompetenza del giudice adito,
 essendo piuttosto competente a conoscere di questa causa "per  quanto
 riguarda  l'indennita'  di  esproprio" la corte di Appello di Napoli.
 Domandava infine la vittoria di spese ed onorari.
   Prodotta  dalle  parti  documentazione  varia   ed   espletata   la
 consulenza  tecnica  richiesta dall'attore, conclusa   l'istruttoria,
 precisate  le  conclusioni  cosi'  come   trascritte   in   epigrafe,
 all'udienza del 16 gennaio 1996 il collegio si riservava la decisione
 della causa.
                        Motivi della decisione
   In  primo  luogo  osserva il collegio che l'attore ha fornito prova
 documentale di avere acquisito  la  proprieta'  del  fondo  occupato.
 L'eccezione  proposta  dal  comune  di Capua, che aveva contestato la
 legittimazione attiva del Reale, deve pertanto  essere  respinta.  Il
 terreno  oggetto  di  controversia, come chiarito dal CTU, si estende
 effettivamente per 2.580 mq  e  risulta  riportato  nel  catasto  dei
 terreni alle particelle n. 53f (fl. 8) estesa per mq 540 (interamente
 occupata)  e  n.  53  (sempre  fl. 8), che e' stata solo parzialmente
 occupata per complessivi mq 2.040.