La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente
 pro-tempore, domiciliato presso l'Avvocatura generale dello Stato, in
 Roma, via dei Portoghesi n.  12,  ricorre  contro  la  regione  Valle
 d'Aosta, per la  dichiarazione di illegittimita' costituzionale della
 legge  regionale  approvata  nella  seduta  del  24  ottobre  1996  e
 comunicata alla commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta  il
 30  ottobre  1996  ed  avente  ad  oggetto "Disposizioni in merito al
 transito di autotreni ed autoarticolati attraverso il territorio  del
 Monte Bianco" (provvedimento C.R. 2211/10 del 24 ottobre 1996).
   In  conformita'  della determinazione del Consiglio dei Ministri in
 data  8  novembre  1996,   viene   impugnata   la   legge   regionale
 sopraindicata, per molteplici violazioni della Costituzione.
   In  particolare  appare  violato  il  disposto  dell'art. 117 della
 Costituzione e dell'art. 2 statuto Valle d'Aosta dal quale si  ricava
 la  riserva  allo Stato della disciplina dei rapporti internazionali,
 con il conseguente limite alla potesta' legislativa per l'obbligo  di
 rispetto   degli   accordi  internazionali.  La  legge  regionale  in
 questione interferisce sui transiti e sulle tariffe del  Traforo  del
 Monte Bianco istituendo una tassa (artt. 1, 2, 3 e 4, legge regionale
 dai  quali  dipendono  anche  gli  altri  articoli  della  legge), da
 applicarsi agli autoveicoli commerciali per il trasporto di  merci  a
 quattro  o  piu'  assi  provenienti  o  diretti all'estero tramite il
 traforo del Monte Bianco.
   La   materia  dell'uso  del  traforo  del  Monte  Bianco  e'  stata
 disciplinata nella convenzione tra l'Italia  e  la  Francia,  del  14
 marzo  1953  ratificata con legge 1 agosto 1954, n. 846, nell'accordo
 aggiuntivo del 25 marzo 1965 approvato con legge n.  921/65  e  nella
 Convenzione  doganale  7 febbraio 1967 approvata con legge 13 ottobre
 1969, n. 761.
   La legge regionale introduce, attraverso la previsione di  pedaggi,
 limiti  di uso e transito nella zona del  Monte Bianco e del traforo,
 che rappresentano modifiche alla disciplina internazionale gia' fatta
 propria dallo Stato italiano.
   La sostituzione della tassa prevista dalla  legge  regionale  (art.
 1,  2  e  3) contrasta altresi' con la normativa comunitaria e quindi
 eccede dalle attribuzioni regionali, giacche', contro quanto previsto
 nell'art. 7, lett. a) della  direttiva  CEE  93/1989  e  nell'art.  9
 stessa  direttiva,  introduce un diritto d'utenza a carico di veicoli
 commerciali su un tratto stradale gia' oggetto di un pedaggio,  senza
 la  previa  consultazione  della  commissione  CEE,  e, contro quanto
 previsto nell'art.  10, lett. c) stessa direttiva, con  carattere  di
 durevolezza  (e'  non  di  temporaneita')  e  continuita'  (e non per
 fronteggiare  situazioni  contingenti  di   particolare   congestione
 stradale).
   L'art.  3,  creando obblighi a carico delle societa' che gestiscono
 il traforo del Monte Bianco e prevedendo  solo  la  consultazione  di
 dette  societa', esorbita dalle competenze regionali quali risultanti
 dall'art. 17 della Costituzione.
   La legge regionale in questione fissando criteri e  limiti  di  uso
 del  traforo  del  Monte  Bianco eccede le attribuzioni della regione
 Valle d'Aosta in materia di strade, che, a norma dell'art.  2,  lett.
 f) dello Statuto, esiste solo in materia di strade regionali, laddove
 quelle   interessate   dalla   legge,   in  quanto  non  percorribili
 separatamente dal traforo, non sono regionali, ma di  natura  statale
 ed anzi per i collegamenti internazionali che ne rimangono coinvolti,
 di natura superstatale.