La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro-tempore, domiciliato presso l'Avvocatura generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ricorre contro la regione Valle d'Aosta, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale approvata nella seduta del 24 ottobre 1996 e comunicata alla commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta il 30 ottobre 1996 ed avente ad oggetto "Disposizioni in merito al transito di autotreni ed autoarticolati attraverso il territorio del Monte Bianco" (provvedimento C.R. 2211/10 del 24 ottobre 1996). In conformita' della determinazione del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 1996, viene impugnata la legge regionale sopraindicata, per molteplici violazioni della Costituzione. In particolare appare violato il disposto dell'art. 117 della Costituzione e dell'art. 2 statuto Valle d'Aosta dal quale si ricava la riserva allo Stato della disciplina dei rapporti internazionali, con il conseguente limite alla potesta' legislativa per l'obbligo di rispetto degli accordi internazionali. La legge regionale in questione interferisce sui transiti e sulle tariffe del Traforo del Monte Bianco istituendo una tassa (artt. 1, 2, 3 e 4, legge regionale dai quali dipendono anche gli altri articoli della legge), da applicarsi agli autoveicoli commerciali per il trasporto di merci a quattro o piu' assi provenienti o diretti all'estero tramite il traforo del Monte Bianco. La materia dell'uso del traforo del Monte Bianco e' stata disciplinata nella convenzione tra l'Italia e la Francia, del 14 marzo 1953 ratificata con legge 1 agosto 1954, n. 846, nell'accordo aggiuntivo del 25 marzo 1965 approvato con legge n. 921/65 e nella Convenzione doganale 7 febbraio 1967 approvata con legge 13 ottobre 1969, n. 761. La legge regionale introduce, attraverso la previsione di pedaggi, limiti di uso e transito nella zona del Monte Bianco e del traforo, che rappresentano modifiche alla disciplina internazionale gia' fatta propria dallo Stato italiano. La sostituzione della tassa prevista dalla legge regionale (art. 1, 2 e 3) contrasta altresi' con la normativa comunitaria e quindi eccede dalle attribuzioni regionali, giacche', contro quanto previsto nell'art. 7, lett. a) della direttiva CEE 93/1989 e nell'art. 9 stessa direttiva, introduce un diritto d'utenza a carico di veicoli commerciali su un tratto stradale gia' oggetto di un pedaggio, senza la previa consultazione della commissione CEE, e, contro quanto previsto nell'art. 10, lett. c) stessa direttiva, con carattere di durevolezza (e' non di temporaneita') e continuita' (e non per fronteggiare situazioni contingenti di particolare congestione stradale). L'art. 3, creando obblighi a carico delle societa' che gestiscono il traforo del Monte Bianco e prevedendo solo la consultazione di dette societa', esorbita dalle competenze regionali quali risultanti dall'art. 17 della Costituzione. La legge regionale in questione fissando criteri e limiti di uso del traforo del Monte Bianco eccede le attribuzioni della regione Valle d'Aosta in materia di strade, che, a norma dell'art. 2, lett. f) dello Statuto, esiste solo in materia di strade regionali, laddove quelle interessate dalla legge, in quanto non percorribili separatamente dal traforo, non sono regionali, ma di natura statale ed anzi per i collegamenti internazionali che ne rimangono coinvolti, di natura superstatale.