LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
   Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  proposto  dal
 procuratore  generale  presso  la  Corte  d'appello  di  Torino e dal
 difensore di Tarditi Luigi; avverso la sentenza del 17  ottobre  1995
 dalla Corte di appello di Torino con la quale Tarditi Luigi, ritenuto
 colpevole  del  delitto  di cui agli artt. 452 e 444 del c.p., veniva
 condannato alla pena di mesi due e giorni venti di  reclusione  e  L.
 300.000  di  multa,  con sostituzione della pena detentiva con quella
 pecuniaria determinata in L. 2.000.000;
   Vista la sentenza in pari  data  con  cui  e'  stato  rigettato  il
 ricorso del Tarditi;
   Rilevato  che  il ricorso del p.g. di Torino investe il punto della
 sentenza della Corte di appello con cui alla   pena  di  mesi  due  e
 giorni  venti  di  reclusione inflitta all'imputato Tarditi Luigi, in
 quanto colpevole del  delitto  di  cui  all'art.  452,  comma  2,  in
 relazione  all'art.  444  c.p.  e'  stata sostituita, in applicazione
 dell'art.  53, legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche  al  sistema
 penale),  la pena pecuniaria determinata nella misura di L. 2.000.000
 (due milioni);
     che la doglianza del p.g. e' fondata sulla lettera dell'art.  60,
 legge  n. 689/1981, che espressamente esclude la applicabilita' delle
 sanzioni sostitutive, tra gli altri, ai reati di cui  all'art.    452
 del c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica), per cui diviene
 rilevante il controllo di legittimita' costituzionale del citato art.
 60 nella parte indicata;
   Considerato  che  l'art.  60, legge 24 novembre 1981, n. 689 appare
 all'evidenza  ispirato  all'intento  di  assicurare,  attraverso   la
 riduzione  del  campo  di  applicazione  delle  sanzioni  sostitutive
 previste  nell'art.    53,  una  tutela   rafforzata   ad   interessi
 contrassegnati  da una particolare rilevanza (Corte cost. sent. n. 54
 del 24 giugno 1994) tra cui quelli  relativi  alla  salute  pubblica,
 tanto  che  la  sostituibilita'  delle  pene detentive e' esclusa per
 tutti i reati che a tale base attentano (art.  443,  444  e  452  del
 c.p.)  mentre  per quelli non nominativamente elencati, come il reato
 di cui all'art. 441 del c.p., la medesima esigenza era assicurata dal
 legame, previsto in via generale dall'art.   54, legge  n.  689/1981,
 tra sostituibilita' e reati di competenza del pretore;
   Considerato  che il d.-l. 14 giugno 1993, convertito dalla legge 12
 agosto 1993, n. 296, in aderenza  alle  indicazioni  contenute  nella
 sentenza  n. 249 del 1993 della Corte delle leggi, ha abrogato l'art.
 54, e quindi ogni discriminazione fondata sulla  competenza,  con  la
 conseguenza  che  la  inapplicabilita'  delle sanzioni sostitutive si
 riduce solo a quei reati che tutelano il bene della salute  pubblica,
 nominativamente  indicati  nell'art.  60,  mentre per gli altri, come
 quello previsto nell'art. 441 del c.p., caduta la esclusione generale
 legata alla competenza, e' divenuta applicabile la sostituzione delle
 pene di cui all'art. 53, legge n. 689/1981; si e'  cosi'  determinato
 un  assetto  normativo  che  appare squilibrato in quanto consente la
 applicazione di sanzioni sostitutive per alcune  condotte  (art.  441
 c.p.)  mentre la esclude per altre (art. 452) nonostante che entrambe
 attentino all'analogo bene della salute pubblica e  che,  addirittura
 le  prime,  per  il  loro  carattere doloso rispetto a quello colposo
 delle seconde, tale attentato realizzino in forma piu' grave;
   Conseguentemente non pare dubbio che l'art.  60  citato  si  ponga,
 nella   parte   in   cui   esclude  l'applicabilita'  delle  sanzioni
 sostitutive al reato di cui all'art. 452 in  relazione  all'art.  444
 del  c.p.,  in  contrasto  con l'art. 3 della Costituzione, avendo la
 Corte costituzionale gia' affermato, in occasione della  declaratoria
 di  illegittimita'  di altre parti della medesima norma, che "finisce
 per risultare ictu oculi carente di ragionevolezza e si presenta  per
 cio'  stesso  lesivo  del  principio  di  uguaglianza,  un  complesso
 normativo che consente di beneficiare delle  sanzioni  sostitutive  a
 chi  ha  posto  in  essere,  fra  due  condotte  gradatamente  lesive
 dell'identico   bene,   quella   connotata   di   maggiore   gravita'
 discriminando, invece, chi ha realizzato il fatto che meno offende lo
 stesso valore giuridico" (sentenze 249 del 1993 e 54 del 1994);
   Rilevato che, pertanto, la questione di legittimita' costituzionale
 sollevata  dal difensore del ricorrente in riferimento al ricorso del
 Procuratore generale e' rilevante per la definizione del  giudizio  e
 non appare manifestamente infondata.