LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto dal sig.
 Tanzillo Italo, residente in Torino, via  Giacomo Medici, 89, avverso
 il silenzio-rifiuto dell'Intendenza di finanza di Torino, al rimborso
 della r.m. e  complementare sull'indennita' di buonuscita ENPAS.
                           Ritenuto in fatto
   Il contribuente chiede l'invio alla  Corte  costituzionale  perche'
 esamini  le prospettate questioni di incostituzionalita', di cui agli
 atti, delle norme sulla tassazione  della  buonuscita  e  conseguente
 diritto  al rimborso   della somma totale di L. 3.691.000, trattenuta
 dall'ENPAS a titolo di imposta di r.m. e complementare  sulla  stessa
 buonuscita.
   La  tesi  di illegittimita' costituzionale sostenuta dal ricorrente
 e' da ritenersi ammissibile, influente e, percio', non manifestamente
 infondata.
   Non  vi  e'  dubbio,  infatti,  che  l'indennita'   di   buonuscita
 corrisposta   dall'ENPAS   ai   dipendenti   statali   ha   carattere
 intrinsecamente previdenziale, trattandosi di  rapporto  instauratosi
 con  l'iscrizione  al  fondo  di  previdenza gestito dall'ENPAS e col
 versamento per tutta la durata della carriera di contributi mensili.
   Tale rapporto e' analogo a quello che si instaura tra il contraente
 di una assicurazione sulla vita e la societa' assicuratrice,  in  cui
 si attua una forma di risparmio da parte dell'assicurato.
   La  legge  delegata  ha  esteso arbitrariamente la tassazione anche
 alle indennita' previdenziali, mentre la legge delega 9 ottobre 1971,
 n.  825,  all'art.  2,  lett.  e)  stabilisce  che  sono  soggette  a
 tassazione  "le  indennita' spettanti alla cessazione del rapporto di
 lavoro" ove e' evidente che deve  esserci  un  rapporto  diretto  tra
 indennita' e rapporto di lavoro che non esiste nel caso in esame.
   Pertanto  le  norme  di  cui  agli artt. 12, lett. e), 46 d.P.R. 29
 settembre 1973, n. 597, 34 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sembrano
 in contrasto con gli articoli della Costituzione:
     76, perche' il legislatore non  si  e'  attenuto  ai  principi  e
 criteri direttivi stabiliti dalla legge di delega;
     53,   perche'  ha  esteso  la  tassabilita'  anche  al  risparmio
 accantonato per fini previdenziali;
     38, in quanto si destina parte delle indennita'  previdenziali  a
 fini diversi da quelli di cui alla norma  costituzionale;
     3,  per  la  disparita'  di  trattamento:  con  i lavoratori alle
 dipendenze di privati, che percepiscono  l'indennita'  di  anzianita'
 senza  aver  versato  contributi;  con  coloro  che  hanno  contratto
 un'assicurazione sulla vita, i quali sono esentati dall'imposta;  con
 i  lavoratori  che percepiscono indennita' dall'INPS, pure esenti dal
 tributo.