LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto dal sig. Tanzillo Italo, residente in Torino, via Giacomo Medici, 89, avverso il silenzio-rifiuto dell'Intendenza di finanza di Torino, al rimborso della r.m. e complementare sull'indennita' di buonuscita ENPAS. Ritenuto in fatto Il contribuente chiede l'invio alla Corte costituzionale perche' esamini le prospettate questioni di incostituzionalita', di cui agli atti, delle norme sulla tassazione della buonuscita e conseguente diritto al rimborso della somma totale di L. 3.691.000, trattenuta dall'ENPAS a titolo di imposta di r.m. e complementare sulla stessa buonuscita. La tesi di illegittimita' costituzionale sostenuta dal ricorrente e' da ritenersi ammissibile, influente e, percio', non manifestamente infondata. Non vi e' dubbio, infatti, che l'indennita' di buonuscita corrisposta dall'ENPAS ai dipendenti statali ha carattere intrinsecamente previdenziale, trattandosi di rapporto instauratosi con l'iscrizione al fondo di previdenza gestito dall'ENPAS e col versamento per tutta la durata della carriera di contributi mensili. Tale rapporto e' analogo a quello che si instaura tra il contraente di una assicurazione sulla vita e la societa' assicuratrice, in cui si attua una forma di risparmio da parte dell'assicurato. La legge delegata ha esteso arbitrariamente la tassazione anche alle indennita' previdenziali, mentre la legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, all'art. 2, lett. e) stabilisce che sono soggette a tassazione "le indennita' spettanti alla cessazione del rapporto di lavoro" ove e' evidente che deve esserci un rapporto diretto tra indennita' e rapporto di lavoro che non esiste nel caso in esame. Pertanto le norme di cui agli artt. 12, lett. e), 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, 34 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sembrano in contrasto con gli articoli della Costituzione: 76, perche' il legislatore non si e' attenuto ai principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delega; 53, perche' ha esteso la tassabilita' anche al risparmio accantonato per fini previdenziali; 38, in quanto si destina parte delle indennita' previdenziali a fini diversi da quelli di cui alla norma costituzionale; 3, per la disparita' di trattamento: con i lavoratori alle dipendenze di privati, che percepiscono l'indennita' di anzianita' senza aver versato contributi; con coloro che hanno contratto un'assicurazione sulla vita, i quali sono esentati dall'imposta; con i lavoratori che percepiscono indennita' dall'INPS, pure esenti dal tributo.