LA CORTE DI APPELLO Ha emesso la seguente ordinanza letta l'istanza proposta dal difensore degli imputati con la quale si eccepisce la legittimita' costituzionale degli artt. 1, 3 e 7 della legge n. 724/1975 in relazione agli artt. 3 e 11 della Costituzione e 12, 13 e 95 del trattato istituito della C.E.E.; Considerato che con legge 14 ottobre 1957 n. 1203 e' stata data esecuzione al trattato istitutivo della comunita' europea; che con l'art. 189 del trattato istitutivo della C.E.E. e' stato attribuito al Consiglio ed alla Commissione della comunita' il potere di emanare regolamenti con portata generale ed aventi contenuto normativo come leggi statuali e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri: ossia immediatamente vincolanti per gli Stati e per i loro cittadini, senza la necessita' di norme di ricezione o di adattamento; Considerato che nell'ipotesi di norme, successive ed incompatibili con quelle emanate dai competenti organi della Comunita' europea (ove si tratti di norme emanate con legge e con atti aventi forza di legge ordinaria) la Corte costituzionale (sentenza 30 ottobre 1975, n. 232) ha ritenuto che il giudice non ha il potere di disapplicare "dovendosi, in tal caso, sollevare la questione della loro legittimita' costituzionale"; Ritenuto che deve essere sollevata la questione di legittimita' costituzionale nel caso di incompatibilita' di norme interne con disposizioni contenute nel trattato istitutivo della C.E.E.; Ritenuto che la fonte di legittimita' costituzionale, e' il citato art. 11 della Costituzione in relazione al sistema legale delle fonti comunitarie; Considerato che l'art. 12 del trattato istitutivo della C.E.E. prevede il divieto d'introduzione di nuovi dazi doganali all'importazione ed alla esportazione e di tasse di effetto equivalente; Ritenuto che l'art. 37 dello stesso trattato prevede l'obbligo degli Stati membri di procedere al progressivo riordinamento dei monopoli nazionali, che presentino un carattere commerciale, in modo che venga esclusa, alla fine del periodo transitorio, qualsiasi discriminazione tra i cittadini degli Stati membri; Ritenuto che l'art. 3 legge n. 724/1975 prevede una sovraimposta di confine, che e' un dazio doganale o tassa di effetto equivalente; che tale norma e' in contrasto con l'art. 12 del trattato istitutivo della C.E.E.; che detta imposta non si concilia con l'art. 95 dello stesso trattato che contiene il divieto di introdurre imposte a favore dei prodotti nazionali; Ritenuto che gli imputati debbono rispondere di violazione ex art. 292, 293, 294 e 295 del d.P.R. 23 gennaio 1973 in relazione all'art. 7 legge n. 724/1975 per il richiamo al contrabbando al quale e' fatto riferimento nel citato art. 7; Considerato che detta violazione si sostanzia nell'omesso pagamento dei diritti di confini; Ritenuto che e' pacifico (vedi rapporto) il fatto della provenienza da tabacchi esteri da un paese della C.E.E.; che la questione e' rilevante alla decisione della causa e non e' manifestamente infondata; che la stessa questione venne sollevata in un procedimento penale pendente presso la 2a sezione di questa Corte con ordinanza 22 aprile 1980 e che allo stato non e' intervenuta alcuna pronuncia da parte della Corte costituzionale. Ritenuto che gli imputati debbono rispondere di violazione ex art. 292, 293, 294 e 295 del d.P.R. 23 gennaio 1973 in relazione all'art. 7 legge n. 724/1975 per il richiamo al contrabbando al quale e' fatto riferimento nel citato art. 7; Considerato che detta violazione si sostanzia nell'omesso pagamento dei diritti di confini; Ritenuto che e' pacifico (vedi rapporto) il fatto della provenienza da tabacchi esteri da un paese della C.E.E.; che la questione e' rilevante alla decisione della causa e non e' manifestamente infondata; che la stessa questione venne sollevata in un procedimento penale pendente presso la 2a sezione di questa Corte con ordinanza 22 aprile 1980 e che allo stato non e' intervenuta alcuna pronuncia da parte della Corte costituzionale.