LA CORTE DI APPELLO
   Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  letta  l'istanza  proposta dal
 difensore degli imputati con la quale si  eccepisce  la  legittimita'
 costituzionale  degli  artt.  1,  3  e  7  della legge n. 724/1975 in
 relazione agli artt.  3 e 11 della Costituzione e 12,  13  e  95  del
 trattato istituito della C.E.E.;
   Considerato  che  con  legge  14 ottobre 1957 n. 1203 e' stata data
 esecuzione al trattato istitutivo della comunita' europea;
     che con l'art. 189 del trattato istitutivo della C.E.E. e'  stato
 attribuito al Consiglio ed alla Commissione della comunita' il potere
 di  emanare  regolamenti  con  portata  generale  ed aventi contenuto
 normativo come leggi statuali e direttamente applicabili in  ciascuno
 degli  Stati  membri: ossia immediatamente vincolanti per gli Stati e
 per i loro cittadini, senza la necessita' di norme di ricezione o  di
 adattamento;
   Considerato  che nell'ipotesi di norme, successive ed incompatibili
 con quelle emanate dai competenti organi della Comunita' europea (ove
 si tratti di norme emanate con legge e con atti aventi forza di legge
 ordinaria) la Corte costituzionale (sentenza 30 ottobre 1975, n. 232)
 ha  ritenuto  che  il  giudice  non  ha  il  potere  di  disapplicare
 "dovendosi,   in   tal   caso,  sollevare  la  questione  della  loro
 legittimita' costituzionale";
   Ritenuto che deve essere sollevata  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  nel  caso  di  incompatibilita'  di norme interne con
 disposizioni contenute nel trattato istitutivo della C.E.E.;
   Ritenuto che la fonte di legittimita' costituzionale, e' il  citato
 art. 11 della Costituzione in relazione al sistema legale delle fonti
 comunitarie;
   Considerato  che  l'art.  12  del  trattato istitutivo della C.E.E.
 prevede  il   divieto   d'introduzione   di   nuovi   dazi   doganali
 all'importazione   ed   alla  esportazione  e  di  tasse  di  effetto
 equivalente;
   Ritenuto che l'art. 37  dello  stesso  trattato  prevede  l'obbligo
 degli  Stati  membri  di  procedere  al progressivo riordinamento dei
 monopoli nazionali, che presentino un carattere commerciale, in  modo
 che  venga  esclusa,  alla  fine  del  periodo transitorio, qualsiasi
 discriminazione tra i cittadini degli Stati membri;
   Ritenuto che l'art. 3 legge n. 724/1975 prevede una sovraimposta di
 confine, che e' un dazio doganale o tassa di effetto equivalente;
     che tale norma  e'  in  contrasto  con  l'art.  12  del  trattato
 istitutivo della C.E.E.;
     che  detta  imposta  non  si  concilia con l'art. 95 dello stesso
 trattato che contiene il divieto di introdurre imposte a  favore  dei
 prodotti nazionali;
   Ritenuto  che gli imputati debbono rispondere di violazione ex art.
 292, 293, 294 e 295 del d.P.R. 23 gennaio 1973 in relazione  all'art.
 7 legge n. 724/1975 per il richiamo al contrabbando al quale e' fatto
 riferimento nel  citato art. 7;
   Considerato che detta violazione si sostanzia nell'omesso pagamento
 dei diritti di confini;
   Ritenuto che e' pacifico (vedi rapporto) il fatto della provenienza
 da tabacchi esteri da un paese della C.E.E.;
     che la questione e' rilevante alla decisione della causa e non e'
 manifestamente infondata;
     che la stessa questione venne sollevata in un procedimento penale
 pendente presso la 2a sezione di questa Corte con ordinanza 22 aprile
 1980  e  che  allo stato non e' intervenuta alcuna pronuncia da parte
 della Corte costituzionale.
   Ritenuto che gli imputati debbono rispondere di violazione ex  art.
 292,  293, 294 e 295 del d.P.R. 23 gennaio 1973 in relazione all'art.
 7 legge n. 724/1975 per il richiamo al contrabbando al quale e' fatto
 riferimento nel  citato art. 7;
   Considerato che detta violazione si sostanzia nell'omesso pagamento
 dei diritti di confini;
   Ritenuto che e' pacifico (vedi rapporto) il fatto della provenienza
 da tabacchi esteri da un paese della C.E.E.;
     che la questione e' rilevante alla decisione della causa e non e'
 manifestamente infondata;
     che la stessa questione venne sollevata in un procedimento penale
 pendente presso la 2a sezione di questa Corte con ordinanza 22 aprile
 1980 e che allo stato non e' intervenuta alcuna  pronuncia  da  parte
 della Corte  costituzionale.