IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 4870 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 1996 promosso da Oddo Camillo, nato il 7 agosto 1956 a Valderice ed ivi residente in via Ettore Maiorana n. 24, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Galata' del foro di Marsala, ed elettivamente domiciliato ai fini del giudizio a Palermo, via Notarbartolo n. 31, nello studio dell'avvocato Pompeo Mangano contro: la Regione siciliana, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo; l'Assemblea della regione siciliana, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo; l'Ufficio centrale circoscrizionale di Trapani costituito per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana svoltasi il 16 giugno 1996, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo; Navarra Ottavio, nato a Castelvetrano il 6 luglio 1965, elettivamente domiciliato ai fini del giudizio a Palermo, via Rodi n. 1, nello studio dell'avvocato Guido Corso, dal quale e' rappresentato e difeso per mandato a margine del controricorso. Visto il ricorso depositato il giorno 1 agosto 1996 con cui Camillo Oddo - in qualita' di cittadino elettore del comune di Valderice e di primo dei candidati non eletti nella lista n. 7 avente il contrassegno "Partito Democratico della Sinistra, Sinistra Europea", alle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana svoltesi il 16 giugno 1996 - ha chiesto che venga accertata e dichiarata, nei confronti di Ottavio Navarra (candidato eletto nella medesima lista), la sussistenza della causa di ineleggibilita' prevista dall'art. 8 della legge regionale 20 marzo 1951 n. 29; Visti i controricorsi con i quali il Navarra, la Regione siciliana, l'Assemblea della regione siciliana, e l'Ufficio centrale circoscrizionale di Trapani, si sono opposti alla domanda sollecitandone conseguentemente il rigetto; Sentite le parti, visti gli atti, e sentito il giudice relatore. O s s e r v a Il ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 8, n. 1, della legge regionale 20 marzo 1951 n. 29, a mente del quale "non sono eleggibili i parlamentari nazionali che, per tempestive dimissioni o per altra causa, non abbiano cessato effettivamente la loro funzione almeno 90 giorni prima della scadenza della precedente legislatura", lamentando appunto che il Navarra, non essendosi dimesso dalla carica di parlamentare nazionale entro il 16 marzo 1996 (90 giorno precedente alla data di scadenza della precedente legislatura) verserebbe in tale condizione. In relazione a tale allegazione, i resistenti eccepiscono l'incostituzionalita' della norma in commento, stigmatizzandone la contrarieta' con i precetti di cui agli artt. 3, 122 e 51 della Costituzione della Repubblica italiana. L'eccezione appare fondata, e giustifica senz'altro la rimessione degli atti alla Corte costituzionale. E' noto, invero, che la giurisprudenza avviata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 129 del 1975 tende a dare al precetto dell'art. 51 della Costituzione la piu' ampia estensione applicativa. In numerosi altri casi la Corte ha peraltro avuto modo di affermare che la disciplina di accesso alle cariche elettive deve essere strettamente limitata dai principi della legislazione statale, laddove poi eventuali deroghe ai principi e ai criteri adottati da tale legislazione sul diritto fondamentale di elettorato passivo - riconosciuto e garantito con carattere di inviolabilita' dall'art. 2 della Costituzione - sono ammissibili soltanto in presenza di condizioni del tutto peculiari alla regione interessata e, in ogni caso per motivi adeguati e ragionevoli, e finalizzati comunque alla tutela di un interesse generale (in tal senso, v. sent. n. 105 del 1957; 26 del 1965; 171 del 1984; 162 del 1985; 235 del 1988; 162 del 1995). Con specifico riferimento a casi del tutto analoghi a quello che qui ci occupa e relativi alla regione siciliana, la stessa Corte ha peraltro precisato che la previsione di determinate ipotesi in termini di ineleggibilita', anziche' di incompatibilita', costituisce violazione dei principi cui si e' teste' fatto riferimento (si veda in particolare la sentenza n. 432 del 1987). Nella specie, si ha che l'appartenenza ad una delle due Camere nazionali e' disciplinata dalla regione siciliana appunto in termini di ineleggibilita', mentre la parallela disciplina dettata dall'art. 6 della legge 17 febbraio 1968 n. 108 (norme per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario) prevede siffatta ipotesi in termini di incompatibilita', di tal che la normativa siciliana in materia di accesso alla carica di componente dell'Assemblea regionale si palesa appunto discriminatoria rispetto alle maggiori opportunita' offerte dalla legislazione nazionale, e contrastante con gli indicati precetti costituzionali, specie ove si consideri che non sembrano ricorrere le "ipotesi di peculiarita' relative alla Sicilia" che potrebbero altrimenti legittimare la compressione del diritto di elettorato passivo in concreto sussistente. Con riferimento alla rilevanza della questione, e' poi il caso di sottolineare che gli effetti dell'incompatibilita' sono ben diversi da quelli dell'ineleggibilita', visto che quest'ultima impedisce radicalmente l'accesso alla carica elettiva, mentre la prima consente all'eletto - una volta divenuto tale - di rimuovere la situazione impeditiva (costituita dalla coesistenza di funzioni o attivita' che la legge considera inconciliabili con la carica di che trattasi), di tal che nella specie la previsione in termini di incompatibilita', anziche' di ineleggibilita', della fattispecie rilevata dal ricorrente, consentirebbe di valutare sotto un'angolazione prospettica del tutto diversa la lagnanza in commento. Ne' varrebbe obbiettare che la rilevanza della questione di incostituzionalita' sarebbe svilita ed assorbita dalla circostanza relativa all'avvenuto scioglimento delle Camere in data 16 febbraio 1996, precedente al termine a disposizione del Navarra per la presentazione delle dimissioni e comunque integrante una delle "altre cause" di cessazione della carica di parlamentare nazionale, che' invero il regime di prorogatio delle Camere sciolte dal Presidente della Repubblica (protrattosi fino ad epoca successiva alla scadenza del termine entro il quale il Navarra avrebbe dovuto cessare dalle funzioni di parlamentare nazionale), ed il tenore della normativa regionale in materia di ineleggibilita' (prevista in termini di "effettivita'", laddove tale requisito non sembra ravvisabile in presenza di formale appartenenza alla stessa), non consentono di ritenere pienamente sussistente la condizione richiesta dall'art. 8, n. 1, della legge regionale n. 29 del 1951. Va del resto evidenziato che nel corso dell'odierna udienza il ricorrente ha prodotto in giudizio copia dei verbali dei bollettini delle commissioni parlamentari di cui era componente il Navarra (difesa ed infanzia), attestanti appunto che tra i giorni 17 febbraio ed 8 maggio 1996 le stesse si riunirono piu' volte, ed e' percio' evidente che il resistente ha avuto, fino ad epoca successiva al termine utile per non incorrere nella causa di ineleggibilita' oggetto di causa, la possibilita' di continuare ad esercitare le flinzioni inerenti alla carica parlamentare. Considerato, pertanto, che la questione prospettata risulta rilevante per il giudizio in corso che non puo' essere definito senza la sua decisione.