IL TRIBUNALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  esaminati  gli  atti  del
 processo n. 78/1993 r.g. trib. a carico di Di Palma Sabatino nato  il
 10  ottobre 1938 a Napoli residente in Sapri, via Crispi, 1, imputato
 di concussione continuata ed altro, solleva  d'ufficio  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 34, comma secondo, del codice
 di  procedura penale in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo e
 27, comma secondo, della Costituzione, nella parte in cui non prevede
 l'incompatibilita' a svolgere le funzioni di giudice del dibattimento
 del componente del Collegio del tribunale che, in  sede  di  indagini
 preliminari, abbia deciso, quale giudice per le indagini preliminari,
 in  ordine  alla  revoca o modifica di misura cautelare personale nei
 confronti dell'indagato o imputato, emessa da altro magistrato.
   Il componente dell'odierno  collegio,  dott.  Francesco  Flora,  in
 funzione  di giudice per le indagini preliminari di questo tribunale,
 decidendo sulla istanza difensiva avanzata nell'interesse di Di Palma
 Sabatino, ha, in data 29 aprile 1993, ordinato la revoca della misura
 cautelare personale  degli  arresti  domiciliari  disposta  da  altro
 magistrato,  nei  confronti dell'imputato, argomentando che "le gravi
 esigenze cautelari di cui alla ordinanza di custodia cautelare del  9
 febbraio 1993, consistite nella necessita' di garantire la genuinita'
 della  acquisizione  della  prova  nonche'  il  pericolo di recidiva"
 potessero  ritenersi  cessate   essendo   stata   fissata   l'udienza
 preliminare. La questione non pare manifestamente infondata.
   La  incompatibilita'  del giudice nella ipotesi in questione sembra
 discendere  da  precedenti  pronuncie  della  Corte   costituzionale,
 riscontrandosi     evidenti     analogie     tra     la    denunciata
 incostituzionalita' odierna e le questioni gia' prese in esame  dalla
 Corte  con le sentenze nn.  502 del 1991, 124 e 186 del 1992, 432 del
 1995 ed ancor piu' 131 del 1996.
   In   tale   ultima   pronuncia,   relativamente    alla    ritenuta
 incompatibilita'  del  giudice  componente  il  tribunale  chiamato a
 conoscere, in sede di  appello  ex  art.  310  c.p.p.,  la  Corte  ha
 statuito  che  "non sussiste ragione di estendere la incompatibilita'
 ai casi in cui, in sede di appello il tribunale si sia pronunciato su
 aspetti meramente formali dell'ordinanza  che  dispone  sulla  misura
 cautelare  personale, senza influenza sulla esistenza degli indizi di
 colpevolezza, ovvero sulla sussistenza delle  esigenze  cautelari  le
 quali  possono  comunque,  riflettersi  sulla  posizione  sostanziale
 dell'imputato nel giudizio".
   Nel caso in questione l'esame del giudice  si  e'  soffermato,  per
 escluderle,  tra  l'altro,  proprio  sulla sussistenza delle esigenze
 cautelari, sicche', ad avviso del collegio, le conclusioni dettate in
 tema di dichiarazione  di  incostituzionalita'  dell'art.  34,  comma
 secondo,  del  codice  di  procedura  penale  nella  parte in cui non
 prevedeva l'incompatibilita' alla funzione di  giudizio  del  giudice
 che,  come componente del tribunale dell'appello avverso la ordinanza
 che provvedeva in  ordine  ad  una  misura  cautelare  personale  nei
 confronti  dell'indagato  o  dell'imputato  (art.  310 c.p.p.) si sia
 pronunciato su aspetti non  esclusivamente  formali  della  ordinanza
 anzidetta, vanno estese al giudice per le indagini preliminari che si
 sia  pronunciata  sulla  conferma  o revoca dell'ordinanza custodiale
 emessa da altro magistrato.