IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza esaminati gli atti del processo n. 78/1993 r.g. trib. a carico di Di Palma Sabatino nato il 10 ottobre 1938 a Napoli residente in Sapri, via Crispi, 1, imputato di concussione continuata ed altro, solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma secondo, del codice di procedura penale in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo e 27, comma secondo, della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a svolgere le funzioni di giudice del dibattimento del componente del Collegio del tribunale che, in sede di indagini preliminari, abbia deciso, quale giudice per le indagini preliminari, in ordine alla revoca o modifica di misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o imputato, emessa da altro magistrato. Il componente dell'odierno collegio, dott. Francesco Flora, in funzione di giudice per le indagini preliminari di questo tribunale, decidendo sulla istanza difensiva avanzata nell'interesse di Di Palma Sabatino, ha, in data 29 aprile 1993, ordinato la revoca della misura cautelare personale degli arresti domiciliari disposta da altro magistrato, nei confronti dell'imputato, argomentando che "le gravi esigenze cautelari di cui alla ordinanza di custodia cautelare del 9 febbraio 1993, consistite nella necessita' di garantire la genuinita' della acquisizione della prova nonche' il pericolo di recidiva" potessero ritenersi cessate essendo stata fissata l'udienza preliminare. La questione non pare manifestamente infondata. La incompatibilita' del giudice nella ipotesi in questione sembra discendere da precedenti pronuncie della Corte costituzionale, riscontrandosi evidenti analogie tra la denunciata incostituzionalita' odierna e le questioni gia' prese in esame dalla Corte con le sentenze nn. 502 del 1991, 124 e 186 del 1992, 432 del 1995 ed ancor piu' 131 del 1996. In tale ultima pronuncia, relativamente alla ritenuta incompatibilita' del giudice componente il tribunale chiamato a conoscere, in sede di appello ex art. 310 c.p.p., la Corte ha statuito che "non sussiste ragione di estendere la incompatibilita' ai casi in cui, in sede di appello il tribunale si sia pronunciato su aspetti meramente formali dell'ordinanza che dispone sulla misura cautelare personale, senza influenza sulla esistenza degli indizi di colpevolezza, ovvero sulla sussistenza delle esigenze cautelari le quali possono comunque, riflettersi sulla posizione sostanziale dell'imputato nel giudizio". Nel caso in questione l'esame del giudice si e' soffermato, per escluderle, tra l'altro, proprio sulla sussistenza delle esigenze cautelari, sicche', ad avviso del collegio, le conclusioni dettate in tema di dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 34, comma secondo, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedeva l'incompatibilita' alla funzione di giudizio del giudice che, come componente del tribunale dell'appello avverso la ordinanza che provvedeva in ordine ad una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato (art. 310 c.p.p.) si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali della ordinanza anzidetta, vanno estese al giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciata sulla conferma o revoca dell'ordinanza custodiale emessa da altro magistrato.