IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 4780/1991, passata in decisione alla udienza collegiale del 20 febbraio 1996, avente ad oggetto: risarcimento danni da occupazione illegittima, e vertente tra D'Amore Luigi, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Lamberti, e con lui elettivamente domiciliato in Santa Maria Capua Vetere, via L. De Michele, presso lo studio del dott. proc. Eliseo Laurenza, in virtu' di mandato a margine dell'atto di citazione, attore, e il comune di Trentola Ducenta, in persona del sindaco pro-tempore, convenuto-contumace. Conclusioni All'udienza del 4 maggio 1993 il procuratore dell'attore ha concluso per la condanna del convenuto comune al pagamento, a titolo di risarcimento danni, di indennita' e di ogni altro, di tutte le somme dovute per l'occupazione dell'area in oggetto e conseguente perdita della stessa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, con vittoria di spese di lite e sentenza clausolata. Premesso in fatto Con atto di citazione ritualmente notificato il 28 maggio 1991. D'Amore Luigi. Premesso: di essere proprietario di un suolo in Trentola Ducenta, in catasto alla partita n. 1344, f. 3, p.lla n. 365 della superficie di ha 1.02.90: che con decreto del sindaco di Trentola Ducenta n. 4217 del 5 settembre 1986 e giusta delibera della g.m. n. 370 del 28 ottobre 1981 e delibera consiliare n. 34 del 30 luglio 1986 veniva disposta l'occupazione temporanea in via d'urgenza di mq. 1980 del predetto fondo: che alla presa di possesso faceva seguito la realizzazione delle opere; che nonostante la realizzazione dei lavori ed il decorso del biennio previsto per l'occupazione, l'istante ancora non aveva ricevuto alcun indennizzo per la perdita del suolo e per l'occupazione abusiva; che esso attore, pertanto, aveva diritto alla restituzione del suolo illegittimamente occupato, ovvero, in caso di sua irreversibile destinazione ad opera pubblica, al risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del diritto di proprieta', mediante il pagamento di una somma pari al valore del suolo nonche' alla diminuzione di valore della parte residua del fondo, oltre al pagamento dell'indennita' per l'occupazione legittima ed il risarcimento per l'occupazione abusiva, il tutto con la rivalutazione monetaria per diminuito potere di acquisto della moneta ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c. Citava il comune di Trentola Ducenta per sentir cosi' provvedere: dichiarare l'illegittimita' e, quindi, l'abusivita' dell'occupazione del fondo di proprieta' dell'attore; condannare il comune alla restituzione del fondo tutto ed al risarcimento dei danni subiti; in caso di irreversibile destinazione del fondo a finalita' pubbliche, condannare il comune a risarcire all'istante tutti i danni subiti per l'occupazione e l'irreparabile perdita del fondo di sua proprieta' nonche' per la diminuzione di valore delle parti residue mediante versamento delle somme che saranno determinate in corso di giudizio, previo esperimento di c.t.u.; condannare il comune al pagamento di quanto dovuto a titolo di indennizzo per l'occupazione legittima, nonche' al pagamento su tutte le somme di interessi compensativi e composti dalla data dell'occupazione abusiva fino all'effettivo soddisfo, oltre svalutazione; condannare il comune al pagamento delle spese di lite con attribuzione: munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione. Instauratosi il contraddittorio, non si costituiva il comune di Trentola Ducenta. Espletata c.t.u., dopo breve trattazione la causa, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, veniva rimessa al Collegio che, all'udienza del 20 febbraio 1996, se ne riservava la decisione. Ritenuto in diritto 1. - Osserva innanzitutto il Collegio che la proposta domanda di risarcimento danni per effetto della radicale trasformazione del fondo con l'irreversibile sua destinazione al fine della costruzione dell'opera pubblica (cfr. ex multis Cass. S.U. 12546/1992), implica che alla fattispecie dedotta in giudizio debba essere applicato l'art. 5-bis, comma 6, del decreto-legge n. 333/1992 convertito con modificazioni nella legge n. 359/1992, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 65, della legge n. 549/1995 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica". Il comma 1 dell'art. 5-bis dispone che: "Fino all'emanazione di un'organica disciplina per tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, o comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica utilita', l'indennita' di espropriazione per le aree edificabili e' determinata a norma dell'art. 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui agli artt. 24 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. L'importo cosi' determinato e' ridotto del 40 per cento". Il comma 6 cosi' disponeva: "Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di determinazione dell'indennita' di espropriazione non si applicano ai procedimenti per i quali l'indennita' predetta sia stata accettata dalle parti o sia divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". L'art. 1, comma 65, che ha sostituito integralmente tale ultimo comma, testualmente sancisce che: "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non sono stati ancora determinati in via definitiva il prezzo, l'entita' dell'indennizzo eo del risarcimento del danno, alla data di conversione del presente decreto". Tale modifica legislativa ha avuto l'effetto di comportare l'applicazione dell'art. 5-bis, comma 1, anche ai casi di cd. "accessione invertita" cosi' come chiaramente evincibile: a) dall'operato abbinamento disgiuntivo e congiuntivo contenuto nella norma; b) dall'impossibilita' logica di riferire i predetti criteri al risarcimento danni dal occupazione temporanea illegittima, unico altro risarcimento ipotizzabile nella cd. accessione invertita. Che, poi, tale norma debba trovare applicazione quale ius superveniens nella fattispecie in esame, non e' seriamente contestabile sol che si consideri che in seguito all'occupazione illegittima dell'immobile del D'Amore non ancora e' stato determinato l'importo del risarcimento danni, con la conseguenza che non si e' potuto formare il giudicato in ordine al quantum allo stesso dovuto. 2. - Tanto premesso, osserva il Collegio che la questione di legittimita' costituzionale (rilevabile anche d'ufficio per attenere ad una delle componenti del giudizio, la questione di diritto) della predetta norma in relazione agli artt. 3 e 42 della Costituzione non e' manifestamente infondata. Invero, sotto il profilo dell'art. 3 Cost. per effetto dell'entrata in vigore del comma 6 dell'art. 5-bis del decreto-legge n. 333/1992, convertito con modificazioni nella legge n. 359/1992, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 65, legge n. 549/1995 si viene a creare: 1) un'ingiustificata discriminazione, rispetto ad altre categorie di soggetti passivi di atti illeciti, dei titolari dei diritti di proprieta' immobiliare illegittimamente acquisiti dalla p.a., o da chi per essa si sia avvalso dell'istituto dell'accessione invertita, posto che nei loro confronti non opererebbe piu' il principio secondo cui chi subisce una decurtazione del proprio patrimonio ha diritto ad essere integralmente reintegrato carico dell'autore del fatto illecito, soggetto privato o pubblico che sia (art. 2043 c.c.); 2) una ingiusta disparita' di trattamento, rispetto ad altre categorie di soggetti attivi di atti illeciti, in favore della p.a. che acquistando il diritto di proprieta' spettante al privato viene a sovrastare gli altri soggetti illegittimamente differenziandosene non nell'esercizio di potesta' dalla legge attribuitele, ma nell'esercizio di un potere di fatto che rientra sotto la disciplina del diritto comune. Sotto il profilo dell'art 42 Cost. per l'ingiustificata, al di la' di una non meglio specificata volonta' di contenimento della spesa pubblica, equiparazione degli effetti patrimoniali delle espropriazioni svoltesi nel rispetto delle regole ad esse preordinate e di quelle ablazioni verificatesi al di fuori da ogni schema legale. Invero, l'operata assimilazione delle due fattispecie finisce con il vanificare il principio di legalita', sul quale e' imperniato l'intero sistema ordinamentale amministrativo, di cui all'art. 42 Cost. - col prevedere che la proprieta' privata puo' essere nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale - costituisce applicazione. Delle due l'una. Il legislatore alternativamente o ha inteso dar vita ad una nuova fattispecie legale di "espropriazione di fatto" che si affianca a quella rituale, quale via alternativa e sommaria al di fuori di ogni garanzia formale, ai fini dell'acquisizione della proprieta' dei fondi per la realizzazione di opere di pubblico interesse, ma cio' in dispregio del principio di legalita' che impone che la p.a. eserciti le potesta' che le sono proprie nelle forme procedimentali necessarie ai fini del buon andamento e dell'imparzialita', o ha inteso sollecitare la p.a. a seguire una strada, quella "dell'espropriazione di fatto illecita" piu' economica e piu' veloce rispetto a quella legale, ma cio' in violazione sia del principio di legalita' sia di quello di uguaglianza tra privati e p.a., che deve necessariamente operare allorquando la p.a. agisca al di fuori dello schema legislativamente previsto. 3. - Conclusivamente si vuole sottoporre alla Corte costituzionale questo duplice esame: 1) se sia costituzionalmente legittimo l'art. 5-bis decreto-legge n. 333/1992 convertito con modificazioni nella legge n. 359/1992, cosi' come riformulato a seguito della modifica disposta dall'art. 1, comma 65, legge n. 549/1995, in relazione all'art. 3 Cost. sotto il profilo sia dell'attribuzione ai soggetti danneggiati dalle illegittime occupazioni acquisitive di un ristoro patrimoniale decurtato rispetto a quello spettante in base al principio generale del neminem laedere, sia dell'attribuzione alla p.a. di una posizione ingiustificatamente differente rispetto a quella dei privati allorquando questa operi in base alle norme di diritto comune; 2) se l'art. 5-bis decreto-legge n. 333/1992 convertito con modificazioni nella legge n. 359/1992, cosi' come riformulato a seguito della modifica disposta dall'art. 1, comma 65, legge n. 549/1995, abbia introdotto, sia pure larvatamente, una forma di espropriazione del tutto svincolata dalle garanzie procedimentali, e, quindi, in violazione del principio di legalita' e conseguentemente dell'art. 42, terzo comma, Cost.. Il processo va, pertanto, sospeso ai sensi dell'art. 23 legge n. 87/1957, e gli atti rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio di sua competenza ai sensi degli artt. 134 e segg. Cost..