IL PRETORE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa r.g.l. n. 210/1995
 promossa  da  Gregorio  Di  Credito, (avv. A. Carullo), contro l'Ente
 nazionale  di  previdenza  ed  assistenza  per  i  lavoratori   dello
 spettacolo  (ENPALS),  (avv.ti  V.  Longobardi  e R. Cardano), per la
 rimessione di questione di  legittimita'  costituzionale  alla  Corte
 costituzionale.
                        Svolgimento del processo
   1.  -  Il  ricorrente  ha  esposto  di essere stato cantante lirico
 professionista e che dal 1963 erano stati versati all'ENPALS, cui era
 obbligatoriamente assicurato, i contributi previdenziali sui compensi
 che gli erano stati corrisposti, nelle misure prevste.
   Dal 1971 su  ogni  retribuzione  giornaliera  pagatagli  era  stata
 applicata   per   tale  contribuzione  l'aliquota  del  14,70%,  fino
 all'ammontare massimo di L. 315.000 di compenso, ai sensi del  d.P.R.
 31 dicembre 1971 n. 1420. Sulle somme superiori a tale limite massimo
 (c.d. "tetto") di compenso giornaliero veniva applicato un contributo
 di solidarieta' nella misura del 3%.
   Il  ricorrente  ha  esposto  che  la  legge 30 dicembre 1991 n. 412
 ("Disposizioni in tema di finanza pubblica") all'art.  11,  comma  2,
 aveva   elevato   il  "tetto",  su  cui  applicare  integralmente  la
 contribuzione determinata nella misura del  26,97%  per  gli  artisti
 lirici, a lire un milione.  Il contributo di solidarieta' sulle somme
 superiori a tale "tetto" era stato elevato alla misura del 5%.
   Il  ricorrente  ha esposto che, nonostante tali maggiori importi di
 contribuzione, la retribuzione da calcolare ai fini del computo della
 pensione era rimasta  quella  dello  stesso  "tetto"  massimo  di  L.
 315.000  giornaliere,  ai  sensi  dell'art.  12,  comma 7, del citato
 d.P.R. n. 1420/1971.
   La difesa del ricorrente ha osservato che  in  tal  modo  la  legge
 aveva  "causato  un  appiattimento dei trattamenti  di quiescenza con
 contemporanea compressione verso il basso del  valore  degli  stessi,
 ormai  inidonei  a  conservare  le   esigenze vitali dei percettori e
 consentire di conservare il tenore di  vita  precedentemente  goduto:
 la correlazione  tra retribuzione (e tenore di vita) e pensione si e'
 ormai  persa|.  Livellare  le pensioni in valori cosi' bassi ed ormai
 non piu' correlati alla realta' economica attuale significa snaturare
 e  vanificare,  almeno   parzialmente,   il   fine      pensionistico
 previdenziale ...".
   Dopo  aver svolto altre considerazioni e aver compiuto un esame dei
 precedenti analoghi decisi dalla Corte costituzionale sul tema  della
 legittimita'   costituzionale  di  norme  che  riducevano  il  "tetto
 pensionabile"  solo   ad   una   frazione   del   reddito   percepito
 dall'assicurato,  per  il  quale  erano  stati invece corrisposti per
 intero i contributi assicurativi, la difesa ha richiamato la esigenza
 di principio espressa in materia dalla Corte: la discrezionalita' del
 legislatore  in  materia non poteva comunque violare "il principio di
 proporzionalita' che sorregge il sistema pensionistico e  non  tenere
 conto  effettivamente  delle  contribuzioni  dei  prestatori d'opera"
 (sentenza n. 173/1986).
   Tale proporzionalita' era espressione dei principi normativi tratti
 dagli  artt.  36  e  38  della  Costituzione,  sulla   gia'   esposta
 correlazione  tra  la  retribuzione  adeguata  e  sufficiente  ed  il
 trattamento di quiescenza.
   Dopo aver dedotto che l'imposizione  contributiva,  nel  caso,  era
 "piu'   che   tripla   rispetto   a   quella   considerata   ai  fini
 pensionistici"; che la pensione che era stata attribuita  dall'ENPALS
 al   ricorrente   era  di  L.  2.600.000  mensili  calcolata  in  via
 provvisoria al 31 dicembre 1992, rispetto a  quella  che  si  sarebbe
 potuta   calcolare   in   L.  4.500.000  circa,  secondo  i  prelievi
 contributivi  effettuati  e  con  il  computo  delle   migliori   540
 retribuzioni  giornaliere (escluso il contributo di solidarieta'), la
 difesa ha precisato le conclusioni che si trascrivono:
   "Voglia  l'Ill.mo  pretore  ogni  contraria  istanza,  eccezione  e
 deduzione disattesa ed in accoglimento del presente ricorso;
   Riconoscere,  sulla base del dettato costituzionale, il diritto del
 ricorrente  ad  un  piu'  equo  trattamento   pensionistico   e,   di
 conseguenza;
   Ritenuta   la   non   manifesta  infondatezza  della  questione  di
 costituzionalita' dell'art. 11, comma 2 della legge 30 dicembre 1991,
 n. 412, per violazione degli artt. 3, 36, 38 e 53 della  Costituzione
 sollevata nel presente
  ricorso;
   Emettere ordinanza con cui disporre la trasmissione degli atti alla
 Corte  costituzionale,  ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 legge
 11 marzo 1953, n. 87;
   Accertare, quindi, all'esito della sentenza della  Corte  medesima,
 nell'auspicata    ipotesi    di   dichiarazione   di   illegittimita'
 costituzionale della impugnata norma, il diritto  del  ricorrente  al
 trattamento  di  quiesceza  ricalcolato  tenendo  conto  dei  criteri
 dettati dalla Corte nella sua pronuncia;
   Ritenere  e  dichiarare  l'E.N.P.A.L.S.  nella  persona   del   suo
 presidente  pro-tempore  tenuta,  di  conseguenza,  a  riliquidare la
 pensione, e, per l'effetto;
   Condannare  l'E.N.P.A.L.S.  medesimo  ad  erogare  il   trattamento
 pensionistico  cosi'  ricalcolato  oltre al pagamento degli arretrati
 dovuti, del risarcimento del danno da svalutazione e degli  interessi
 nella misura legale sulle somme via via rivalutate.
   In  ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa
 e con riserva di ogni ulteriore  eccezione,  deduzione  e  richiesta,
 anche   istruttoria   che,  compatibilmente  col  rito,  si  rendesse
 necessaria".
   2. - L'ENPALS si e' costituito in giudizio;  ha  sostenuto  che  la
 questione di legittimita' sollevata non  era fondata.
   Gli  assicurati  dell'ENPALS  avevano  contribuzioni  e trattamenti
 differenziati, a seconda delle diverse  caratteristiche  delle  varie
 categorie;  il  sistema  previdenziale  dell'ENPALS  era  basato  sul
 criterio della c.d. "capitalizzazione a contributo  medio  costante",
 nella  cui  applicazione  si  teneva  conto  delle  conseguenze della
 rivalutazione   della  moneta  nel  tempo,  agli  effetti  sia  della
 contribuzione come delle pensioni.
                         Motivi della decisione
                      La rilevanza della eccezione
   La  questione  di   legittimita'   costituzionale   sollevata   dal
 ricorrente e' rilevante ai fini della decisione.
   Senza  che  occorra  in  questa  fase  del  processo  una specifica
 istruttoria sulla situazione concreta prospettata dal ricorrente,  si
 osserva  che  ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre
 1991 n. 412 l'aumento della contribuzione sui compensi corrisposti ha
 avuto applicazione anche nei confronti del ricorrente.  La  eventuale
 dichiarazione  di illegittimita' costituzionale della norma nel senso
 indicato nella eccezione avrebbe concrete e  rilevanti  ripercussioni
 sull'ammontare del trattamento di quiescenza.
   Quanto  si  e'  constatato,  come  non e' stato negato dalla difesa
 dell'ENPALS, e' sufficiente a far  ritenere  rilevante  la  questione
 sollevata ai fini della decisione della causa.
                       In merito della questione
   La  questione  proposta  non  e'  manifestamente infondata, come il
 giudice deve deliberare prima e  per  rimetterne  la  decisione  alla
 Corte costituzionale.
   L'art.  11,  comma  2,  della legge cosi' dispone: "A decorrere dal
 periodo di paga in corso al 1 gennaio 1992, il terzo comma  dell'art.
 2 del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1420 e' sostituito dal seguente:  Le
 aliquote  di  cui  al  secondo comma si applicano integralmente sulla
 retribuzione giornaliera  non  eccedente  il  limite  massimo  di  L.
 1.000.000,  mentre sulla eventuale eccedenza si applica un contributo
 di solidarieta' nella misura del 5 per cento di  cui    il  2,50  per
 cento a carico del datore di lavoro".
   Tale   norma  e'  stata  emanata  per  aumentare  la  contribuzione
 corrisposta all'ENPALS, e percio' le entrate e i mezzi a disposizione
 dell'ente mutualistico.
   La norma produce l'effetto di aumentare  in  maniera  rilevante  la
 percentuale   di  contribuzione  posta  a  carico  degli  assicurati;
 soprattutto  per  quanto  riguarda  il  massimale  (il  c.d.   tetto)
 contributivo,  elevato  dalla  misura  di  L.  315.000  a quello di 1
 milione.
   Le considerazioni svolte dalla difesa mettono in evidenza  come  il
 "tetto"  della retribuzione, che le norme applicabili ed applicate al
 ricorrente  prendono  in   considerazione   ai   fini   del   computo
 dell'ammontare del trattamento di quiescenza, e' rimasto invece fermo
 all'importo  di  L. 315.000: cio' crea una notevole sperequazione tra
 la contribuzione e il trattamento pensionistico.
   Le constatazioni di tale rottura dell'equilibrio preesistente e del
 venir meno di  un  rapporto  di  proporzionalita'  tra  i  contributi
 percepiti  dall'ENPALS  e la pensione corrisposta all'assicurato, che
 sono conseguenza della norma in esame, non sono  state  negate  della
 difesa dell'ENPALS.
   Tale   nuova   situazione   olfrc   un   concreto  fondamento  alle
 considerazioni svolte dalla difesa del ricorrente sulla lesione  "del
 principio  di proporzionalita' che sorregge il sistema pensionistico"
 e del fatto che il legislatore, in questa ipotesi, non avrebbe tenuto
 alcun conto delle  effettive  contribuzioni  versate  dai  lavoratori
 assicurati ai fini dell'ammontare della pensione.
   La  difesa  ha  richiamato  in  proposito le enunciazioni svolte in
 argomento nella sentenza n. 173/1986 della Corte costituzionale.
   Il pretore rileva come le constatazioni latte e  le  considerazioni
 svolte  prospettino  una seria questione di legittimita' della norma,
 che non puo' non essere  sottoposta  alla  Corte  costituzionale  per
 essere  esaminata  e  decisa,  con riferimento alle norme di cui agli
 artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, anche secondo le  argomentazioni
 svolte  in  proposito  dalla  difesa  del  ricorrente  negli  scritti
 difensivi.
   Il pretore rimette percio' alla Corte la eccezione  sollevata,  con
 riferimento  alle  considerazioni  svolte  dalla difesa, in relazione
 alle norme richiamate.