ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  del  combinato  disposto
 degli  artt.  637,  primo  comma  e  38, secondo comma, del codice di
 procedura civile (anche in relazione agli artt. 18, 19, 20, 28  e  30
 del  codice  di  procedura civile) promosso con ordinanza emessa il 7
 febbraio 1996 dal giudice di pace di Roma  sul  ricorso  proposto  da
 Deutsche  Bank  S.p.a.  contro Rosati Massimo ed altra iscritta al n.
 497 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1996;
   Udito nella camera di consiglio del  16  ottobre  1996  il  giudice
 relatore Renato Granata;
   Ritenuto che, con ordinanza del 7 febbraio 1996, il giudice di pace
 di   Roma   ha   sollevato   questione  incidentale  di  legittimita'
 costituzionale degli artt. 637, primo  comma,  e  38,  secondo  comma
 (anche  in  relazione  agli  artt. 18, 19, 20, 28 e 30) del codice di
 procedura  civile,  per  il  cui  combinato  disposto,  anche   nelle
 procedure   per   emissione  di  decreto  ingiuntivo,  l'incompetenza
 territoriale del giudice adito, ove pur (come nella  specie)  paia  a
 lui  manifesta, non e' rilevabile d'ufficio, bensi' solo su eccezione
 della  controparte  (da  proporsi,  in  questo  caso,  in   sede   di
 opposizione al decreto);
     che, secondo il giudice a quo, siffatta disciplina si porrebbe in
 contrasto con i precetti costituzionali relativi al diritto di difesa
 (art.  24,  commi  primo  e secondo) e al giudice naturale (art.  25,
 primo comma) anche in relazione ai principi  cardine  di  eguaglianza
 sostanziale  (art.  3,  secondo  comma)  e  di solidarieta' (art. 2),
 avallando "di fatto" possibili (ed, a quanto  egli  assume,  diffusi)
 abusi   e   "indebite   pressioni"  dei  creditori  istanti  che,  in
 controversie di modesta entita' economica, avrebbero la  possibilita'
 di  adire  arbitrariamente un giudice incompetente per territorio, in
 luogo lontano per l'ingiunto, confidando nella rinunzia di  questi  a
 proporre   l'opposizione,   resagli   cosi'   piu'   difficoltosa;  o
 conseguendo il risultato, comunque, di "aggravare" la  posizione  del
 debitore "costringendolo ad anticipare le gravose spese di una difesa
 fuori circondario";
     che  nel  giudizio  non  vi e' stata costituzione di parti ne' ha
 spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Considerato che  questione  sostanzialmente  identica  -  ancorche'
 avente  ad  oggetto  i  soli  art.  637  e 38 del codice di procedura
 civile,  e  riferita   all'unico   parametro   dell'art.   25   della
 Costituzione  -  e' gia' stata esaminata da questa Corte e dichiarata
 manifestamente infondata con ordinanze n. 218 del 25 giugno e n.  320
 del   26   luglio   1996,  per  la  ragione,  tra  l'altro,  che  gli
 inconvenienti  fattuali  e  gli  abusi  applicativi,  che   prospetta
 l'autorita'  remittente,  non incidono, proprio in quanto tali, sulla
 legittimita' della norma denunciata  e  trovano  sanzione  e  rimedio
 all'interno della stessa disciplina processuale;
     che  nessun nuovo argomento ora e' addotto dal giudice remittente
 che possa indurre a discostarsi dalla precedente decisione;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.