ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 19, della legge
 della regione siciliana 15 giugno 1988, n. 11 (Disciplina dello stato
 giuridico ed economico del personale  dell'Amministrazione  regionale
 per  il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa
 concernente lo stesso personale), promosso con ordinanza emessa il 16
 novembre 1994  dal  Consiglio  di  giustizia  amministrativa  per  la
 regione  siciliana,  sui  ricorsi  riuniti proposti da Nobile Vito ed
 altri contro Presidenza della Regione Sicilia ed altro,  iscritta  al
 n.  26  del  registro  ordinanze  1996  e  pubblicata  nella Gazzetta
 Ufficiale n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1996;
   Udito nella camera di consiglio del 13  novembre  1996  il  giudice
 relatore Cesare Ruperto.
                           Ritenuto in fatto
   Il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana -
 nel   corso  di  un  giudizio  di  appello,  proposto  da  dipendenti
 dell'amministrazione regionale della Sicilia cessati dal servizio  in
 date  antecedenti al 2 gennaio 1985, avverso la sentenza con la quale
 il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia  aveva  rigettato
 le   domande  di  annullamento  dei  decreti  di  liquidazione  delle
 rispettive  indennita'  di  buonuscita,  nei  quali  non  era   stata
 computata  l'indennita'  di  contingenza - con ordinanza emessa il 16
 novembre  1994  (pervenuta  alla  Corte  il  10  gennaio  1996),   ha
 sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3  e 36 della Costituzione,
 questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  19  della  legge
 della regione siciliana 15 giugno 1988, n. 11 (Disciplina dello stato
 giuridico  ed  economico del personale dell'Amministrazione regionale
 per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla  normativa
 concernente   lo  stesso  personale),  nella  parte  in  cui  dispone
 l'inclusione nella base  di  calcolo  dell'indennita'  di  buonuscita
 anche  dell'indennita' di contingenza, ma con decorrenza (solo) dal 1
 gennaio 1985.
   Affermata la rilevanza della questione, osserva il rimettente  come
 la  Corte  costituzionale abbia ritenuto non fondata (con sentenza n.
 243 del 1993) altra questione di  legittimita'  della  stessa  norma,
 allora sollevata sotto il profilo della disparita' di trattamento tra
 lavoratori appartenenti alla medesima categoria in ragione della data
 di  cessazione  dal  servizio.  Ritiene  tuttavia  - alla stregua dei
 princi'pi   enunciati  nella  citata  sentenza  -  la  non  manifesta
 infondatezza  di  quanto  prospettato  dagli  appellanti   circa   la
 configurabilita'   di  una  disparita'  di  trattamento  fra  diverse
 categorie di lavoratori subordinati e, in particolare, fra lavoratori
 pubblici e privati, nonche' fra lavoratori pubblici dipendenti  dalla
 regione  siciliana e lavoratori pubblici ai quali la legge 29 gennaio
 1994, n. 87, ha  riconosciuto  un  parziale  computo  dell'indennita'
 integrativa   speciale   nella   determinazione   della   buonuscita,
 applicabile anche ai dipendenti  cessati  dal  servizio  dopo  il  30
 novembre  1984  ed  a  quelli per i quali i rapporti non siano ancora
 giuridicamente esauriti.
                         Considerato in diritto
   1. - Viene nuovamente censurato l'art.  19  della  legge  regionale
 siciliana  del  15 giugno 1988, n. 11, nella parte in cui consente il
 computo dell'indennita' di contingenza nell'indennita' di buonuscita,
 soltanto a decorrere dal 1 gennaio 1985. Il giudice a quo sospetta la
 violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione e, nel prendere atto
 della sentenza n. 243 del 1993 con cui questa Corte ha dichiarato non
 fondata la questione, piu' che prospettare un  profilo  ulteriore  di
 illegittimita'   costituzionale   rispetto   a  quelli  a  suo  tempo
 esaminati, introduce due nuovi tertia comparationis.
   Il rimettente Consiglio di giustizia amministrativa per la  regione
 siciliana  esaurisce  la  propria  motivazione circa la non manifesta
 infondatezza, con la mera prospettazione di una possibile  disparita'
 di   trattamento  tra  lavoratori  pubblici  e  privati  nonche'  tra
 lavoratori pubblici dipendenti della regione siciliana  e  lavoratori
 pubblici destinatari della legge 29 gennaio 1994, n. 87.
   2. - La questione non e' fondata.
   Nella  sentenza  n.  243  del  1993  questa  Corte  ha affermato la
 ragionevolezza  della  scelta  compiuta  dal  legislatore   siciliano
 nell'individuare   la  data  del  1  gennaio  1985  quale  discrimine
 temporale a partire dal quale consentire il computo del beneficio  de
 quo  nell'indennita'  di  buonuscita.  Tale  momento segna infatti la
 decorrenza  del  nuovo  ordinamento  giuridico   ed   economico   del
 personale, improntato al principio della contrattazione collettiva.
   E'  qui  da  ribadire  il  surriportato giudizio di ragionevolezza,
 mentre va ancora una volta sottolineata la discrezionalita' di scelte
 siffatte allorche' ad esse conseguano benefici per i destinatari.
   2.1.  -  Non  e'  pertinente  dedurre,  in  contrario,   l'asserito
 collegamento  tra  il  sistema retributivo dei dipendenti regionali e
 quello dei lavoratori subordinati  privati.  Invero  l'art.  1  della
 legge  regionale  24 luglio 1978, n. 17, si e' limitato ad agganciare
 la disciplina degli "adeguamenti retributivi derivanti da  variazioni
 del  costo  della  vita ... da corrispondere a titolo d'indennita' di
 contingenza", stabilita per i dipendenti della regione  siciliana,  a
 quella prevista per il settore privato dell'industria; senza con cio'
 toccare  il  tema  dell'inclusione  di  detta  indennita' nel computo
 dell'indennita' di buonuscita, solo successivamente  disposta  per  i
 dipendenti  del  settore  privato  dall'art. 1 della legge n. 297 del
 1982, che  ha  sostituito  l'art.  2120  del  codice  civile.  Norma,
 quest'ultima,  la  cui  applicabilita' ai dipendenti in questione, se
 certamente non e'  preclusa  -  giusta  quanto  ritenuto  dalla  pure
 invocata  sentenza n. 236 del 1986 di questa Corte -, non e' comunque
 da considerarsi costituzionalmente obbligata.
   2.2. - Inconferente e' anche il tertium comparationis rappresentato
 dal  trattamento  dei  lavoratori pubblici destinatari della legge n.
 87 del 1994, a base della quale infatti e' il quadro  di  valutazione
 delle  compatibilita'  finanziarie,  tenuto ben presente dalla Corte,
 che nella citata sentenza n. 243 del 1993 aveva rimesso alla volonta'
 politica i tempi dell'intervento. Con la normativa in essa  contenuta
 si  sono  stabiliti  il  modo  e il tempo del computo dell'indennita'
 integrativa nel calcolo della buonuscita: in particolare, per  questo
 secondo  aspetto,  la  contribuzione  relativa a detto emolumento, ai
 fini della sua inclusione, e' stata prevista dal 1 dicembre 1994.   A
 tale  data  e'  logicamente  collegato,  in  quanto  dies a quo della
 prescrizione decennale, l'altro termine del  30  novembre  1984,  che
 dunque  non  puo'  essere  utilizzato,  per  l'evidente diversita' di
 rationes, quale argomento a  sostegno  dell'asserita  discriminazione
 tra  i  dipendenti  regionali e i pubblici dipendenti in generale, il
 cui diritto a vedersi riconosciuto il computo in  questione  consegue
 alla richiamata decisione di questa Corte e ad essa si conforma (cfr.
 sentenza n. 103 del 1995).