ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  8,  comma  1,
 della  legge  della  provincia  di  Bolzano  15  aprile  1991,  n. 10
 (Espropriazioni per causa di pubblica utilita' per tutte  le  materie
 di  competenza  provinciale),  promosso  con  ordinanza  emessa il 21
 novembre 1995 dalla Corte d'appello di Trento nel procedimento civile
 vertente tra Vieider Alois e comune di Cornedo iscritta al n. 77  del
 registro  ordinanze  1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 7, prima serie speciale dell'anno 1996;
   Udito nella camera di consiglio del 13  novembre  1996  il  giudice
 relatore Renato Granata;
   Ritenuto  che  con  ordinanza  del  21 novembre 1995 - emessa in un
 giudizio di opposizione alla stima dell'indennizzo  espropriativo  di
 un  suolo edificatorio, effettuata in applicazione dell'art. 8, comma
 1, della legge della Provincia di Bolzano 15 aprile 1991, n.    10  -
 l'adita Corte di appello di Trento ha sollevato questione incidentale
 di  legittimita'  costituzionale  della norma suddetta, per contrasto
 con gli artt. 3, 5, 42 della Costituzione e 4 e 8 dello  statuto  del
 Trentino-Alto  Adige, in relazione all'art. 5-bis del d.-l. 11 luglio
 1992, n.333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359;
     che secondo il  giudice  a  quo  il  criterio  indennitario,  per
 l'espropriazione  di  aree fabbricabili, stabilito dalla disposizione
 provinciale denunciata  facendo  riferimento  al  giusto  prezzo  che
 avrebbe   avuto   l'immobile   in   una   libera   contrattazione  di
 compravendita ridotto del 25%, sarebbe incompatibile con la ben  piu'
 restrittiva  disciplina statuale, basata sul criterio della semisomma
 del valore venale e di quello dominicale ex art. 24 del d.P.R. n. 917
 del 1986, con ulteriore riduzione del  40%,  introdotto,  dal  citato
 art.  5-bis  del decreto-legge n. 333 del 1992; disciplina questa che
 costituisce normativa  di  grande  riforma  economico-sociale  e  che
 quindi  e'  di  obbligatoria  osservanza  anche  per  le regioni e le
 provincie autonome titolari  in  materia  di  competenza  legislativa
 primaria;
   Considerato  che  analoga  questione e' stata gia' decisa da questa
 Corte con sentenza n. 80 del 1996,  dichiarativa  dell'illegittimita'
 costituzionale  della  disposizione  censurata,  nella  parte  in cui
 determina l'indennita' di espropriazione con criterio non adeguato  a
 quello  stabilito  dall'art.  5-bis  del d.-l. 11 luglio 1992, n.333,
 inserito dalla legge statale 8 agosto 1992, n.359;
     che pertanto la questione e' manifestamente inammissibile  atteso
 che  la citata disposizione, nel contenuto precettivo censurato dalla
 Corte  rimettente,  e'  gia'  stata   dichiarata   costituzionalmente
 illegittima;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.