IL TRIBUNALE Decidendo sull'eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata dal difensore di Nesti Fabrizio con riferimento all'art. 34, secondo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice che, quale componente del tribunale del riesame, abbia confermato ex art. 310 c.p.p. la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza poste a base dell'ordinanza reiettiva dell'istanza di revoca di misura cautelare personale, per contrasto con gli artt. 3, primo comma e 24, secondo comma della Costituzione; Sentite le parti; Premesso che il presidente del turno giudicante ha concorso a pronunciare l'ordinanza del tribunale della liberta' in data 15 novembre 1995 nei confronti di Nesti Fabrizio con cui e' stata confermata l'ordinanza del g.i.p. del 19 ottobre 1995 di rigetto di revoca di misura cautelare; Premesso inoltre che lo stesso presidente e uno dei giudici a latere hanno concorso a pronunciare l'ordinanza del tribunale del riesame in data 11 luglio 1995 con cui e' stata confermata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal g.i.p. sede il 17 giugno 1995 nei confronti di Nesti Stefano; O s s e r v a che la questione sollevata dal difensore di Nesti Fabrizio e' fondata in quanto dalla soluzione della stessa deriva l'affermazione ovvero l'esclusione di un obbligo di astensione di un membro di questo Collegio e di una facolta' di ricusazione da parte dell'imputato Nesti Fabrizio; che analoga questione si pone per l'imputato Nesti Stefano in relazione alla succitata ordinanza del tribunale del riesame dell'11 luglio 1995 alla cui adozione hanno concorso due dei Giudici del Collegio; che infatti, circa la fondatezza della stessa, occorre richiamare i principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza in data 15 settembre 1995 n. 432 con la quale, mutando opinione con quanto in precedenza affermato relativamente all'esercizio di funzioni di giudice del dibattimento da parte del g.i.p. che ha adottato una misura cautelare nei confronti dell'imputato, la stessa Corte ha evidenziato la possibilita' che "alcuni apprezzamenti sui risultati delle indagini preliminari determinino un'anticipazione di giudizio suscettibile di minare l'imparzialita' del giudice, in quanto i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 c.p.p. si sostanziano pur sempre in una serie di elementi probatori individuati nelle indagini preliminari ed idonei a fornire una consistente ragionevole probabilita' di colpevolezza dell'indagato"; che nella parte conclusiva della stessa sentenza la Corte ha inoltre chiarito quali sono gli effetti che l'art. 34 c.p.p. mira ad impedire e cioe' "che la valutazione conclusiva sulla responsabilita' dell'imputato sia, o possa apparire, condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione"; che s'impone l'applicazione dei su esposti principi anche nelle ipotesi in esame, posto che il tribunale della liberta', in sede di riesame e di appello, quando le impugnazioni concernono la gravita' del quadro indiziario e' chiamato proprio a valutare la consistenza degli indizi e la loro idoneita' a fondare la misura cautelare ed a emettere dunque un giudizio anticipato sulla consistenza degli acquisiti elementi di prova; che pertanto la questione di incostituzionalita' dianzi delineata appare rilevante e non manifestamente infondata, prospettandosi con riferimento alla formulazione dell'art. 34 c.p.p. la violazione dei valori costituzionali tutelati dagli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma della Costituzione, dell'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, del giusto processo e del diritto di difesa che ne e' componente essenziale.