IL PRETORE
   Rilevando una palese incostituzionalita' delle norme del codice  di
 procedura   penale   in   questione,   rispetto   all'art.  24  della
 Costituzione e art. 6, lettera c), della  Convenzione  internazionale
 del  4  agosto '55 n. 848, numero della legge che rendeva legge dello
 Stato la convenzione del 4 novembre 1950 sui  diritti  dell'uomo,  al
 cui  art.  6  espressamente  prevede  che  ogni  accusato  ha diritto
 soprattutto: a difendersi personalmente  o  con  l'assistenza  di  un
 difensore di sua scelta.
   Che  l'art.  24  della  Costituzione  tra  l'altro non impone nella
 Repubblica la obbligatoria presenza di un difensore dal  momento  che
 lo  stesso dichiara che tutti possono agire in giudizio per la difesa
 dei propri diritti e interessi legittimi, nonche'  la  difesa  e'  un
 diritto  inviolabile  in  ogni  stato  e  grado del procedimento, che
 questa norma non contrasta con  l'art.  6  della  citata  Convenzione
 internazionale  legge dello Stato e legge ai sensi dell'art. 10 della
 Costituzione di portata costituzionale e che tra  l'altro  la  stessa
 norma non contrasta e che comunque non puo' esser contrastante con il
 citato  art.  6,  nessuna  norma  del  codice  di procedura penale in
 vigore, in quanto per il principio della gerarchia  delle  leggi,  la
 norma  costituzionale  ha  prevalenza  sulla  norma di grado di legge
 ordinaria.