IL PRETORE Rilevando una palese incostituzionalita' delle norme del codice di procedura penale in questione, rispetto all'art. 24 della Costituzione e art. 6, lettera c), della Convenzione internazionale del 4 agosto '55 n. 848, numero della legge che rendeva legge dello Stato la convenzione del 4 novembre 1950 sui diritti dell'uomo, al cui art. 6 espressamente prevede che ogni accusato ha diritto soprattutto: a difendersi personalmente o con l'assistenza di un difensore di sua scelta. Che l'art. 24 della Costituzione tra l'altro non impone nella Repubblica la obbligatoria presenza di un difensore dal momento che lo stesso dichiara che tutti possono agire in giudizio per la difesa dei propri diritti e interessi legittimi, nonche' la difesa e' un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, che questa norma non contrasta con l'art. 6 della citata Convenzione internazionale legge dello Stato e legge ai sensi dell'art. 10 della Costituzione di portata costituzionale e che tra l'altro la stessa norma non contrasta e che comunque non puo' esser contrastante con il citato art. 6, nessuna norma del codice di procedura penale in vigore, in quanto per il principio della gerarchia delle leggi, la norma costituzionale ha prevalenza sulla norma di grado di legge ordinaria.