ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172, dell'art. 1 della legge 17 maggio 1995, n. 172 e dell'art. 21, quinto comma, della legge lo maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), promossi con ordinanze emesse il 29 gennaio 1996, l'8 febbraio 1996, il 13 febbraio 1996, il 9 febbraio 1996, il 19 gennaio 1996, il 18 gennaio 1996 e il 19 gennaio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine, il 6 marzo 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Prato e il 15 marzo 1996 dal pretore di Pisa, sezione distaccata di San Miniato, rispettivamente iscritte ai nn. 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 485 e 628 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 19, 22 e 28, prima serie speciale, dell'anno 1996; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1996 il giudice relatore Cesare Mirabelli. Ritenuto che con nove ordinanze, emesse nel corso di altrettanti procedimenti penali promossi per violazioni delle norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (art. 21, primo e terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319) , sono state sollevate questioni di legittimita' costituzionale di alcune disposizioni del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172; ovvero questioni di legittimita' costituzionale della medesima legge di conversione, o, ancora, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), come modificata dal citato decreto-legge; che, in particolare, il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Udine, con sette ordinanze di identico contenuto emesse il 18 gennaio (reg. ord. n. 382 del 1996), il 19 gennaio (reg. ord. nn. 381 e 383 del 1996), il 29 gennaio (reg. ord. n. 377 del 1996), l'8 febbraio (reg. ord. n. 378 del 1996), il 9 febbraio (reg. ord. n. 380 del 1996) ed il 13 febbraio 1996 (reg. ord. n. 379 del 1996), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, 32, 10, 25, secondo comma, e 77 della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, prima parte, del decreto-legge n. 79 del 1995. Il giudice rimettente ritiene che la norma denunciata, non configurando piu' come reato, ma come illecito amministrativo, il superamento dei limiti di accettabilita' stabiliti dalle Regioni con i piani di risanamento delle acque per gli scarichi diversi da quelli provenienti da insediamenti produttivi, contrasterebbe: a) con il principio di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 della Costituzione), giacche' la diversita' di sanzioni (amministrative per gli scarichi civili e delle pubbliche fognature, penali per gli scarichi da insediamenti produttivi) sarebbe fondata non sulla diversa gravita' dei fatti, ma sulla differente qualifica di chi li effettua; b) con la tutela del paesaggio (art. 9, secondo comma, della Costituzione) e della salute (art. 32 della Costituzione), in quanto la depenalizzazione di alcuni comportamenti, che egualmente determinano inquinamento idrico, ridurrebbe il livello di protezione della salubrita' dell'ambiente; c) con l'obbligo di adeguamento al diritto comunitario, ed in particolare alla direttiva 91/271/CEE (art. 10 della Costituzione); d) con gli artt. 25, secondo comma, e 77 della Costituzione, per la mancanza degli indispensabili requisiti della necessita' e dell'urgenza, in una materia, quella penale, nella quale l'uso del decreto-legge dovrebbe essere del tutto eccezionale, per evitare il rischio di sottrarre al Parlamento la funzione ad esso riservata e che da' corpo alla riserva di legge; che il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Prato, con ordinanza emessa il 6 marzo 1996 (reg. ord. n. 485 del 1996) , ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1995; dell'art. 1 della legge n. 172 del 1995, che converte il decreto-legge n. 79 del 1995; dell'art. 21, quinto comma, della legge n. 319 del 1976, aggiunto dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1995, prospettando la violazione degli artt. 3, primo comma, 9, secondo comma, 32, 25, secondo comma, e 77, secondo comma, della Costituzione in termini analoghi a quelli in precedenza indicati. Il giudice rimettente dubita della costituzionalita' della norma che colpisce con sanzione pecuniaria amministrativa (da dieci a cento milioni di lire), anziche' con l'originaria sanzione penale, l'apertura o l'effettuazione di scarichi civili e delle pubbliche fognature senza avere richiesto la prescritta autorizzazione, ovvero dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata; che il pretore di Pisa, sezione distaccata di San Miniato, con ordinanza emessa il 15 marzo 1996 (reg. ord. n. 628 del 1996), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 della legge n. 172 del 1995 (piu' esattamente: del decreto-legge n. 79 del 1995, convertito, con modificazioni, nella legge n. 172 del 1995), la' dove, per gli scarichi civili e delle pubbliche fognature, depenalizzano sia il superamento dei limiti di accettabilita' sia l'apertura o l'effettuazione degli scarichi senza avere richiesto la prescritta autorizzazione, ovvero dopo che la prescritta autorizzazione sia stata negata o revocata. Il giudice rimettente denuncia, in termini analoghi a quelli prospettati dalle precedenti ordinanze di rimessione, la lesione dei principi costituzionali di parita' di trattamento e di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione), come pure la violazione delle norme costituzionali di tutela del paesaggio e della salute (art. 9, secondo comma, e 32 della Costituzione). Lo stesso giudice denuncia anche la violazione della liberta' di iniziativa economica privata (art. 41 della Costituzione), sia perche' questa non puo' svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale, alla quale e' da ricondurre anche il principio "chi inquina paga" posto dalla normativa comunitaria, sia perche' sarebbero penalizzate le imprese che hanno affrontato rilevanti investimenti per adeguare gli scarichi che non recapitano in pubbliche fognature alla normativa in vigore; che in tutti i giudizi, tranne in quello promosso con l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Prato (reg. ord. n. 485 del 1996), e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o non fondate; Considerato che i dubbi di legittimita' costituzionale investono le innovazioni alle norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (legge 10 maggio 1976, n. 319), introdotte con il decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172; che tutte le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche o analoghe, sicche' i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica pronuncia; che i dubbi di legittimita' costituzionale, prospettati in riferimento a vari parametri, si riferiscono alla configurazione dell'illecito come amministrativo, anziche' penale, ed alla disciplina delle sanzioni per gli scarichi provenienti da insediamenti civili o da pubbliche fognature; disciplina differenziata rispetto a quella prevista per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi senza autorizzazione o con superamento dei limiti di accettabilita'; che le questioni sollevate sono manifestamente inammissibili (sentenza n. 330 del 1996; ordinanza n. 332 del 1996), giacche' tendono a reintrodurre figure di reato, chiedendo una pronuncia che esula dai poteri spettanti a questa Corte, in quanto il potere di creare fattispecie penali o di aggravare le pene e' esclusivamente riservato al legislatore, in forza del principio di stretta legalita' dei reati e delle pene, sancito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione (tra le molte, da ultimo, sentenza n. 411 del 1995 e, nella materia della tutela delle acque dall'inquinamento idrico, sentenze nn. 314 e 226 del 1983; ordinanze nn. 132 e 25 del 1995); che, in ogni caso, per i vizi denunciati con riferimento alla mancanza dei presupposti straordinari di necessita' ed urgenza, oggetto del giudizio di legittimita' costituzionale e' il decreto-legge n. 79 del 1995, per il quale, a prescindere da ogni valutazione relativa all'avvenuta conversione in legge, va rilevato che la Corte ha gia' ritenuto che di quei presupposti non ricorre l'evidente mancanza (sentenza n. 330 del 1996); Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.