ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5-bis, comma 6,
 del  d.-l.  11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento
 della finanza pubblica), convertito in legge 8 agosto 1992,  n.  359,
 come sostituito dall'art. 1,  comma 65, della legge 28 dicembre 1995,
 n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promossi
 con  ordinanze  emesse  il  14  maggio  1996 dalla Corte d'appello de
 L'Aquila, il 14 febbraio 1996  (n.  2  ordinanze)  dal  tribunale  di
 Brescia,  il  20 febbraio 1996 dalla Corte d'appello di Milano, il 14
 maggio 1996 dal tribunale di Lamezia Terme,  il  2  maggio  1996  dal
 tribunale  di Savona ed il 20 maggio 1996 dal tribunale di Frosinone,
 rispettivamente iscritte ai nn. 1100, 1115, 1116, 1146, 1175, 1197  e
 1200   del  registro  ordinanze  1996  e  pubblicate  nella  Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica nn. 42, 43 e  44,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1996;
   Visto  l'atto  di  costituzione della curatela di Arena Alessandro,
 nonche' gli atti di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di consiglio dell'11 dicembre 1996 il giudice
 relatore Renato Granata;
   Ritenuto che nel corso di sette giudizi per risarcimento  danni  da
 illegittima  occupazione  acquisitiva  di fondi di proprieta' privata
 interessati dalla realizzazione  di  opere  pubbliche,  le  Corti  di
 appello  de  L'Aquila  e di Milano ed i tribunali di Brescia, Lamezia
 Terme,  Savona  e  Frosinone  hanno  sollevato   -   in   riferimento
 complessivamente  agli  artt.  3,  24,  secondo  comma, 42 e 97 della
 Costituzione - questione incidentale di  legittimita'  costituzionale
 del    comma  6  dell'art.    5-bis  del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333
 (Misure  urgenti  per  il  risanamento   della   finanza   pubblica),
 convertito  in legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'art.
 1, comma 65,  della  legge  28  dicembre  1995,  n.  549  (Misure  di
 razionalizzazione  della  finanza pubblica), nella parte in cui detta
 norma estende al "risarcimento del danno" (conseguente  alla  perdita
 del suolo illegittimamente occupato, con effetto appropriativo, dalla
 pubblica amministrazione) i medesimi criteri da essa stabiliti per la
 determinazione dell'indennizzo espropriativo;
     che  nei giudizi relativi alle ordinanze della Corte d'appello de
 L'Aquila e del Tribunale di Brescia e' intervenuto il Presidente  del
 Consiglio dei Ministri;
     che  nel  procedimento  relativo  all'ordinanza  del Tribunale di
 Savona vi e' stata anche costituzione della parte privata;
   Considerato che le ordinanze di  rimessione  prospettano  identiche
 questioni, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e
 decisi congiuntamente;
     che  la  norma  impugnata  e'  gia' stata sottoposta all'esame di
 questa Corte, e dichiarata illegittima,  in parte qua,  con  sentenza
 n. 369 del 2 novembre 1996;
     che  cio'  comporta  la  manifesta  inammissibilita'  di tutte le
 odierne questioni;
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.