ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5-bis, comma 6, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse il 14 maggio 1996 dalla Corte d'appello de L'Aquila, il 14 febbraio 1996 (n. 2 ordinanze) dal tribunale di Brescia, il 20 febbraio 1996 dalla Corte d'appello di Milano, il 14 maggio 1996 dal tribunale di Lamezia Terme, il 2 maggio 1996 dal tribunale di Savona ed il 20 maggio 1996 dal tribunale di Frosinone, rispettivamente iscritte ai nn. 1100, 1115, 1116, 1146, 1175, 1197 e 1200 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 42, 43 e 44, prima serie speciale, dell'anno 1996; Visto l'atto di costituzione della curatela di Arena Alessandro, nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1996 il giudice relatore Renato Granata; Ritenuto che nel corso di sette giudizi per risarcimento danni da illegittima occupazione acquisitiva di fondi di proprieta' privata interessati dalla realizzazione di opere pubbliche, le Corti di appello de L'Aquila e di Milano ed i tribunali di Brescia, Lamezia Terme, Savona e Frosinone hanno sollevato - in riferimento complessivamente agli artt. 3, 24, secondo comma, 42 e 97 della Costituzione - questione incidentale di legittimita' costituzionale del comma 6 dell'art. 5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui detta norma estende al "risarcimento del danno" (conseguente alla perdita del suolo illegittimamente occupato, con effetto appropriativo, dalla pubblica amministrazione) i medesimi criteri da essa stabiliti per la determinazione dell'indennizzo espropriativo; che nei giudizi relativi alle ordinanze della Corte d'appello de L'Aquila e del Tribunale di Brescia e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri; che nel procedimento relativo all'ordinanza del Tribunale di Savona vi e' stata anche costituzione della parte privata; Considerato che le ordinanze di rimessione prospettano identiche questioni, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente; che la norma impugnata e' gia' stata sottoposta all'esame di questa Corte, e dichiarata illegittima, in parte qua, con sentenza n. 369 del 2 novembre 1996; che cio' comporta la manifesta inammissibilita' di tutte le odierne questioni; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.