ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1996 dalla Corte d'appello di Trieste nel procedimento penale a carico di Vitiello Raffaele, iscritta al n. 330 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1996; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1996 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky; Ritenuto che la Corte d'appello di Trieste, con ordinanza del 6 febbraio 1996, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura penale nella parte in cui subordina al consenso del pubblico ministero l'esperibilita' del rito abbreviato richiesto dall'imputato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 101 della Costituzione; che, recependo un'eccezione formulata dalla difesa dell'imputato, il giudice a quo deduce che la scelta del pubblico ministero di indirizzare le indagini in maniera piu' o meno approfondita e' suscettibile di determinare l'accoglimento o il rigetto della richiesta dell'imputato di essere ammesso al giudizio abbreviato; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, sul rilievo del difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione, ha richiesto una declaratoria di inammissibilita' della questione sollevata; Considerato che nell'ordinanza di rinvio il giudice a quo non ha descritto la concreta fattispecie sottoposta al suo giudizio ne' ha fornito alcuna motivazione in ordine alle ragioni che lo portano a dubitare della legittimita' costituzionale della norma denunciata, limitandosi a enunciare le disposizioni costituzionali che si assumono violate; che tale lacuna argomentativa impedisce di valutare la rilevanza e i termini e profili della questione sollevata, tanto piu' in ragione della incerta individuazione dell'obiettivo della censura, fra il consenso del pubblico ministero allo svolgimento del rito alternativo - nel dispositivo - e il presupposto, collegato al precedente ma distinto da questo, della definibilita' del giudizio allo stato degli atti (in dipendenza del materiale di indagine raccolto dall'accusa) - nella motivazione , ond'e' che, in accoglimento del rilievo formulato dall'Avvocatura dello Stato, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione dell'ordinanza che la propone (tra molte, ordinanza n. 229 del 1996; sentenza n. 79 del 1996); Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.