IL PRETORE Ha pronunciato la seguente odinanza nella causa promossa da Rocca Lucia contro il prefetto di Lecce, avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione; Ritenuto che l'opponente ha sollevato, ex art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204 "provvedimenti del prefetto" del c.d.s., nella parte in cui in sospetto contrasto e violazione degli artt. 113, 24 e 2 della Costituzione, al comma primo statuisce che il prefetto "se ritiente fondato l'accertamento emette, entro giorni trenta, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'art. 195, comma secondo"; Considerato che il potere di ricorrere al prefetto ex art. 203, n.c.d.s., e' strumento di tutela giurisdizionale, contro gli atti della p.a., potere garantito dall'ordinamento costituzionale; Ritenuto che in detto potere del prefetto manchi una esplicazione del potere di difesa del privato nei confronti della p.a. allorche' il prefetto decida di emettere l'ingiunzione di pagamento, venendo cosi' a determinarsi un ostacolo alla tutela giurisdizionale garantita a tutti i cittadini contro gli atti della p.a., che viene cosi' di fatto ad acquisire una posizione di supremazia nei confronti del cives; Considerato che tutto cio', non puo' non apparire in sospetto contrasto con gli artt. 13, 24 e 2 della Costituzione italiana; Ritenuto che allo stato degli atti, il presente procedimento non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della sollevata questione di legittimita' costituzionale che appare non manifestamente infondata.