IL PRETORE
   Ha pronunciato la seguente odinanza nella causa promossa  da  Rocca
 Lucia  contro  il prefetto di Lecce, avente ad oggetto opposizione ad
 ordinanza ingiunzione;
   Ritenuto  che  l'opponente  ha sollevato, ex art. 23 legge 11 marzo
 1953, n. 87, la questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
 204  "provvedimenti  del  prefetto" del c.d.s., nella parte in cui in
 sospetto contrasto e  violazione  degli  artt.  113,  24  e  2  della
 Costituzione,  al  comma primo statuisce che il prefetto "se ritiente
 fondato  l'accertamento  emette,  entro  giorni   trenta,   ordinanza
 motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata,
 nel  limite  non  inferiore  al  doppio  del minimo edittale per ogni
 singola violazione, secondo i criteri dell'art. 195, comma secondo";
   Considerato che il potere di ricorrere al  prefetto  ex  art.  203,
 n.c.d.s.,  e'  strumento  di  tutela giurisdizionale, contro gli atti
 della p.a., potere garantito dall'ordinamento costituzionale;
   Ritenuto che in detto potere del prefetto manchi  una  esplicazione
 del  potere  di difesa del privato nei confronti della p.a. allorche'
 il prefetto decida di emettere l'ingiunzione  di  pagamento,  venendo
 cosi'   a   determinarsi  un  ostacolo  alla  tutela  giurisdizionale
 garantita a tutti i cittadini contro gli atti della p.a.,  che  viene
 cosi' di fatto ad acquisire una posizione di supremazia nei confronti
 del cives;
   Considerato  che  tutto  cio',  non  puo'  non apparire in sospetto
 contrasto con gli artt. 13, 24 e 2 della Costituzione italiana;
   Ritenuto che allo stato degli atti, il  presente  procedimento  non
 possa  essere  definito  indipendentemente  dalla  risoluzione  della
 sollevata questione di legittimita'  costituzionale  che  appare  non
 manifestamente infondata.