IL TRIBUNALE
   Ha emesso la  seguente  ordinanza  sull'eccezione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  4,  ultimo  comma,  legge  n. 401/1989 per
 violazione dei principi di legalita' e tassativita' di  cui  all'art.
 25,   comma  secondo,  della  Costituzione,  sollevata  dal  pubblico
 ministero;
   Sentito il difensore che si e' associato;
   Ritenuta   la   questione   rilevante,   in    quanto    condiziona
 l'applicabilita'   della   norma   penale  che  nel  caso  di  specie
 costituisce il fondamento dell'accusa contestata;
   Premesso che nel caso di specie agli imputati si addebita di  avere
 attivato  nell'esercizio  pubblico  da  loro  gestito  un apparecchio
 automatico  con  caratteristiche  assimilabili  alle   slot-machines,
 esercitando   cosi'   abusivamente   l'organizzazione   di  un  gioco
 d'azzardo;
   Considerato che la norma in  questione,  prevedendo  l'applicazione
 delle  "disposizione di cui ai commi 1 e 2" del predetto art. 4 a chi
 eserciti  i  giochi  d'azzardo  a  mezzo  degli  apparecchi   vietati
 dall'art. 110 T.U.L.P.S., rinvia ad una disposizione (il comma 1) che
 prevede piu' condotte alternative;
   Rilevato  che  nessuna delle predette condotte ivi descritte sembra
 attagliarsi all'ipotesi di  esercizio  di  giochi  d'azzardo  di  cui
 all'ultimo  comma  dell'  art.  4,  posto  che  il primo e il secondo
 periodo del comma 1 riguardano esclusivamente i giochi e le scommesse
 riservati allo Stato e  agli  Enti  concessionari  od  organizzazioni
 equiparate,   mentre   il   terzo   periodo  concerne  esclusivamente
 l'organizzazione abusiva di pubbliche scommesse  su  competi-zioni  e
 giochi  di  abilita',  e cioe' fattispecie che nulla hanno a che fare
 con il gioco d'azzardo, nel quale  -  come    e'  noto  -  l'alea  ha
 carattere  preponderante  sull'abilita'  nel determinare il risultato
 del gioco (si veda l'art. 721, primo capoverso c.p.);
   Ritenuto che, nella impossibilita' di identificare - per le ragioni
 suddette - la condotta punibile a cui fare riferimento, il rinvio  in
 oggetto  potrebbe  esclusivamente  essere  considerato  quoad poenam,
 rinvio peraltro impraticabile, posto che  nel  citato  comma  1  sono
 previste   sanzioni  diverse  a  seconda  delle  condotte  descritte,
 rendendo  cosi'  impossibile  l'individuazione  della   sanzione   da
 applicare  nei  casi  di  cui  all'ultimo  comma  dell'art.  4  (cio'
 evidentemente a cusa di un difettoso raccordo tra la disposizione  di
 cui  all'art.  4,  comma  4,  legge  n.  401/1989  e    gli artt. 110
 T.U.L.P.S. e 718 e segg. c.p.);
   Ritenuto  pertanto  che  la norma in questione configura una totale
 indeterminatezza  della  fattispecie  penale  e,  soprattutto,  della
 sanzione  da  applicare,  con  conseguente violazione dei principi di
 legalita' e di tassativita' enunciati dal secondo comma dell'art.  25
 della Costituzione.