IL PRETORE
   Rilevato  che  l'imputato  ha provveduto alla riduzione in pristino
 dello stato di luoghi immediatamente, come risulta dalla stessa  nota
 informativa dei Carabinieri di Pisciotta prot. 245/1 del 30 settembre
 1993 ed evidenziato dalla difesa;
   Rilevato,  altresi',  che mediante detta attivita' di ripristino il
 Tomei Biagio eliminando totalmente l'opera abusiva  condonabile,  non
 ha  avuto  la  possibilita'  di  attivare la procedura prevista dalla
 legge n. 47/1985, come modificata dalla legge 23  dicembre  1994,  n.
 724,  capo  IV,  stante  la mancata previsione nella citata normativa
 della possibilita' di estinguere  tramite  oblazione  anche  i  reati
 afferenti   opere   non   piu'   esistenti,   perche'  gia'  demolite
 anteriormente dallo stesso esecutore;
   Considerato che il Tomei Biagio ha tenuto una  condotta  certamente
 piua' rispettosa di coloro che non hanno tempestivamente ripristinato
 i luoghi, magari inottemperanti ad un'ordinanza sindacale;
   Considerato  che  la  normativa prevista dal capo IV della legge n.
 47/1985, modificata dalla legge n. 724/1994, appare viziata da  grave
 irragionevolezza,  in  quanto, non avendo previsto la possibilita' di
 accedere all'oblazione anche per chi, come l'imputato, non aveva piu'
 alcun manufatto da condonare, riserva un trattamento piu'  favorevole
 a   coloro   i  quali  non  hanno  ottemperato  ad  un  provvedimento
 amministrativo di demolizione, in tal guisa  ponendo  in  essere  una
 ulteriore  condotta  illecita  rispetto a coloro i quali hanno invece
 ottemperato.