IL PRETORE Rilevato che l'imputato ha provveduto alla riduzione in pristino dello stato di luoghi immediatamente, come risulta dalla stessa nota informativa dei Carabinieri di Pisciotta prot. 245/1 del 30 settembre 1993 ed evidenziato dalla difesa; Rilevato, altresi', che mediante detta attivita' di ripristino il Tomei Biagio eliminando totalmente l'opera abusiva condonabile, non ha avuto la possibilita' di attivare la procedura prevista dalla legge n. 47/1985, come modificata dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, capo IV, stante la mancata previsione nella citata normativa della possibilita' di estinguere tramite oblazione anche i reati afferenti opere non piu' esistenti, perche' gia' demolite anteriormente dallo stesso esecutore; Considerato che il Tomei Biagio ha tenuto una condotta certamente piua' rispettosa di coloro che non hanno tempestivamente ripristinato i luoghi, magari inottemperanti ad un'ordinanza sindacale; Considerato che la normativa prevista dal capo IV della legge n. 47/1985, modificata dalla legge n. 724/1994, appare viziata da grave irragionevolezza, in quanto, non avendo previsto la possibilita' di accedere all'oblazione anche per chi, come l'imputato, non aveva piu' alcun manufatto da condonare, riserva un trattamento piu' favorevole a coloro i quali non hanno ottemperato ad un provvedimento amministrativo di demolizione, in tal guisa ponendo in essere una ulteriore condotta illecita rispetto a coloro i quali hanno invece ottemperato.