ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 67 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa)promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 1995 dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Fallimento Club Roman Fashion s.r.l. e Banca popolare dell'Etruria e del Lazio 5. coop. a r.l. iscritta al n. 602 del registro ordinanze 1996 e che si e' costituita la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio S. coop. ar.l. e - aderendo alle prospettazioni dell'ordinanza di rimessione - ha concluso per la dichiarazione di; incostituzionalita' della disposizione censurata; Considerato che questa Corte con sentenza n. 110 del 1995 ha gia' giudicato non fondata tale questione ritenendo in particolare che "le situazioni comparate presentano comunque un innegabile nucleo fondamentale comune" che ne rende non irragionevole l'equiparazione agli effetti suddetti; che successivamente la medesima questione e' stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 224 del l995; che la Corte rimettente non introduce argomenti nuovi ne' prospetta diversi profili di censura; che quindi la questione e' manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.