IL PRETORE Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede, osserva: I. - La presente controversia e' stata introdotta con citazione notificata il 4 aprile 1996. Dopo l'esperimento dell'udienza di prima comparizione, all'udienza ex art. 183 c.p.c. del 15 novembre 1996 nessuno compariva ed il giuicante si riservava. A seguito della mancata comparizione delle parti, dovrebbe trovare applicazione la norma dell'art. 309 c.p.c. nella formulazione risultante dal rinvio all'art. 181, primo comma, del c.p.c. nel testo inopinatamente novellato (o meglio, come si vedra', rinovellato) dall'art. 4, comma 1-bis, del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, come modificato (o meglio aggiunto) dall'allegato approvato dall'art. 1 (ed unico) della legge di conversione di detto decreto, cioe' la legge 20 dicembre 1995, n. 534. Tale nuovo testo dell'art. 181, secondo comma, c.p.c., che non ha fatto altro che ripristinare il vecchio testo modificato dalla sfortunata legge 26 novembre 1990, n. 353/1990, e' entrato in vigore a far tempo dal 21 dicembre 1995, giusta la disposizione generale dell'art. 15, comma quinto, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Di fronte alla mancata comparizione dell'unica parte costituita si dovrebbe, in forza del primo comma dell'art. 181, fissare altra udienza, cui appunto rinviare la causa.