IL PRETORE
   Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede, osserva:
   I. - La presente controversia e'  stata  introdotta  con  citazione
 notificata il 4 aprile 1996. Dopo l'esperimento dell'udienza di prima
 comparizione,  all'udienza  ex  art.  183 c.p.c. del 15 novembre 1996
 nessuno compariva ed il giuicante si riservava.
   A seguito della mancata comparizione delle parti, dovrebbe  trovare
 applicazione   la  norma  dell'art.  309  c.p.c.  nella  formulazione
 risultante dal rinvio all'art. 181, primo comma, del c.p.c. nel testo
 inopinatamente novellato (o  meglio,  come  si  vedra',  rinovellato)
 dall'art.  4,  comma  1-bis,  del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, come
 modificato (o meglio aggiunto) dall'allegato  approvato  dall'art.  1
 (ed  unico)  della  legge  di  conversione di detto decreto, cioe' la
 legge 20 dicembre 1995, n. 534.
   Tale nuovo testo dell'art. 181, secondo comma, c.p.c., che  non  ha
 fatto  altro  che  ripristinare  il  vecchio  testo  modificato dalla
 sfortunata legge 26 novembre 1990, n. 353/1990, e' entrato in  vigore
 a  far  tempo  dal  21 dicembre 1995, giusta la disposizione generale
 dell'art. 15, comma quinto, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
   Di fronte alla mancata comparizione dell'unica parte costituita  si
 dovrebbe,  in  forza  del  primo  comma  dell'art. 181, fissare altra
 udienza, cui appunto rinviare la causa.