IL PRETORE Esaminati gli atti relativi al fascicolo dell'esecuzione sulla istanza avanzata ex art. 666 c.p.p. nell'interesse di Paolini Stefano avvero il provvedimento emesso in data 27 settembre 1996 dalla procura circ.le di Pescara, p.m. dott. F. Frettoni, con il quale veniva rigettata l'istanza volta ad ottenere la misura prevista dall'art. 94 d.P.R. n. 309/90 previa emissione dell'ordine di scarcerazione, rileva come la determinazione del p.m. appaia conforme alla legge laddove ritiene che gli artt. 94, comma secondo, e 91, comma quarto, d.P.R. n. 309/90, stabilendo che il p.m. debba verificare l'entita' della pena inflitta o da espiare, non solo non escludendo ma anzi inevitabilmente presuppongono che, ancor prima di tale riscontro, egli verifichi la rispondenza dell'istanza allo schema delineato dalla fattispecie astratta. Nel caso della decisione impugnata il p.m., rilevato che analoga istanza tendente ad ottenere la misura di cui all'art. 47-bis legge n. 354/75, presentata di recente, era stata dichiarata inammissibile con decreto del presidente del tribunale di sorveglianza in data 2 agosto 1996 con riferimento al divieto previsto dall'art. 67 legge n. 689/81, rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena. Sottolineava il p.m. come il giudice competente in merito alla concessione alla misura alternativa alla detenzione aveva ritenuto che il divieto previsto dall'art. 67 legge n. 689/81 ricomprendesse anche "i casi particolari" di affidamento al servizio sociale previsti dagli artt. 47-bis legge n. 354/75 e 94 d.P.R. n. 309/90 con la conseguenza che la violazione delle prescrizioni inerenti la semidetenzione viene considerata ostativa alla concessione del regime di cui all'art. 47-bis dell'ordinamento penitenziario. Osserva il pretore come questo rapporto fra l'art. 47-bis citato e l'art. 67 legge n. 689/81 possa presentare profili di incostituzionalita'. Se infatti si ritiene la formale applicabilita' dell'art. 67 l.cost. anche per l'ipotesi di cui all'art. 47-bis e 94 d.P.R. n. 309/90, ritenendo l'affidamento in prova nei casi particolari come specie del genus affidamento in prova, e' sufficente che il condannato in una precedente situazione di semidetenzione o liberta' controllata sia venuto meno ad una prescrizione, per precludergli l'affidamento, ex art. 47-bis cit. Cio' appare pero', a pare di questo pretore, in contrasto con la finalita' di recupero e cura alle quali e' finalizzato l'articolo da ultimo citato. Tale articolo infatti prevede il controllo del Tribunale di Sorveglianza sulla serieta' del programma terapeutico e non sulla pericolosita' e sulla condotta anteatta del condannato come e' invece nel caso dell'art. 47. Se dunque nel caso dell'affidamento ordinario ben si giustifica che la precedente violazione di prescrizioni relative alla semidetenzione e alla liberta' controllata, indici di una personalita' non affidabile, escludano il condannato dal beneficio di cui all'art. 47, altrettanto non puo' dirsi per il tossicodipendente la cui incostanza precedente e' insita proprio nello stato patologico nel quale versava e per uscire dal quale ricorrere dunque al disposto dell'art. 47-bis. Valutazione questa gia' esplicitata nell'ordinanza n. 397/95 della Corte costituzionale che ha sottolineato la peculiarita' della forma dell'affidamento in esame "conformata alla singolarita' della situazione dei suoi destinatari, nei confronti dei quali si giustifica una risposta correlativamente differenziata dell'ordinamento penale"... volta ad incentivare una scelta terapeutica che il legislatore ha inteso privilegiare rispetto ad ogni trattamento risocializzante, in prospettiva del superamento dello stao di tossicodipendenza. Posto quindi che l'art. 47-bis appare ispirato alla tutela incondizionata della salute del tossicodipendente ed al valore sociale del suo recupero ex art. 32 Cost., la preclusione che in base all'art. 67 della legge n. 689/81 deriverebbe automaticamente da una sua precedente condotta in violazione di prescrizione inerenti alla semidetenzione o alla liberta' controllata appare in contrasto con la finalita' di tutela e recupero della salute, finalita' alla quale sola e' volto l'art. 47-bis. Va dunque prospettata alla Corte costituzionale la questione di incostituzionalita' dell'art. 67 legge n. 689/81 in relazione alla inapplicabilita' delle misure previste dall'art. 47-bis c.p. e correlate all'art. 94 d.P.R. n. 309/90, per contrasto con l'art. 32 Cost. giacche' introdurrebbe una ingiustificata limitazione alla tutela al diritto alla salute nella specie al recupero da tossicodipendenza. La questione e' rilevante giacche' ove tale incostituzionalita' fosse dichiarata verrebbe meno nel giudizio in corso dinanzi a questo pretore, il fondamento dell'impugnato provvedimento del p.m.