Ricorso  per  conflitto di attribuzione della provincia autonoma di
 Bolzano,  in  persona  del  presidente   della   giunta   provinciale
 pro-tempore, dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta
 provinciale  n.  97  del  20  gennaio  1997 (all. 1), rappresentata e
 difesa, tanto unitamente quanto disgiuntamente, in virtu' di  procura
 speciale  20  gennaio 1997, autenticata dall'avv. Adolf Auckenthaler,
 ufficiale rogante dell'amministrazione provinciale  (rep.  n.  18244;
 all 2), dagli avv.ti proff.ri Ronald Riz e Sergio Panunzio, presso il
 qual'ultimo  e' elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n.
 3;
   contro la Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  in  persona  del
 Presidente del Consiglio in carica;
   per  il  regolamento  di  competenza  in  relazione  al decreto del
 Ministro dei trasporti e della navigazione 4 novembre 1996  (Gazzetta
 Ufficiale  26  novembre  1996,  n.  277)  "Riparto  ed erogazione dei
 contributi di cui  all'art.  1  del  d.-l.  1  aprile  1995,  n.  98,
 convertito  con  modificazioni  dalla  legge  30 maggio 1995, n. 204,
 recante interventi urgenti in materia di trasporti".
                               F a t t o
   1. - In base allo statuto speciale  per  la  regione  Trentino-Alto
 Adige  la  provincia autonoma di Bolzano e' titolare delle competenze
 legislativa  ed  amministrativa  di  tipo  esclusivo  in  materia  di
 "comunicazioni  e  trasporti  di  interesse  provinciale, compresi la
 regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia" (n.
 18 dell'art.  8, d.P.R 31 agosto 1972, n. 670).
   Il titolo VI dello stesso statuto d.P.R. 31 agosto  1972,  n.  670,
 attribuisce  alla  provincia  autonoma  di  Bolzano  una  particolare
 autonomia finanziaria.
   In forza di tali norme il bilancio della provincia  e'  alimentato,
 oltre  che  dalle  entrate  finanziarie  proprie, anche dalla finanza
 derivata, consistente nei trasferimenti di  risorse  da  parte  dello
 Stato, necessarie anch'esse per provvedere agli interventi - ordinari
 e speciali - nelle materie di propria competenza.
   Al  riguardo,  la  legge rinforzata 30 novembre 1989, n. 386 (Norme
 per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto  Adige
 e  delle  province  autonome  di Trento e di Bolzano), in armonia con
 quanto stabilito dagli artt. 104 e  79  dello  statuto  Trentino-Alto
 Adige  e dall'art. 119, terzo comma, della Costituzione, ha stabilito
 alcuni principi che integrano la disciplina statutaria relativa  alla
 finanza provinciale. In particolare l'art. 5 di tale legge rinforzata
 n.  386/1989,  stabilisce che: "Le province autonome partecipano alla
 ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi
 di prestazioni in modo uniforme su  tutto  il  territorio  nazionale,
 secondo  i  criteri  e  le  modalita'  per  gli  stessi  previsti.  I
 finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge statale
 in cui sia previsto il riparto e l'utilizzo a favore  delle  regioni,
 sono  assegnati  alle  province  autonome  ed affluiscono al bilancio
 delle stesse per essere utilizzati,  secondo  normative  provinciali,
 nell'ambito  del  corrispondente  settore,  con  riscontro  nei conti
 consuntivi  delle   rispettive   province.   Per   l'assegnazione   e
 l'erogazione  dei  finanziamenti  di  cui al comma 2, si prescinde da
 qualunque adempimento previsto dalle stesse  leggi  ad  eccezione  di
 quelli  relativi  all'individuazione  dei  parametri o delle quote di
 riparto".
   Giova aggiungere che la disciplina stabilita dall'anzidetto art.  5
 e'  stata  richiamata  e  confermata  anche  dalle  ultime  norme  di
 attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (emanate
 a conclusione della vertenza sulla attuazione del c.d. "pacchetto") e
 precisamente  dall'art. 12, comma 1, del d.lgs 16 marzo 1992, n. 268,
 che recita testualmente: "Le disposizioni in ordine alle procedure  e
 alla  destinazione  dei  fondi  di cui all'art. 5, commi 2 e 3, della
 legge 30 novembre 1989, n. 386, si  applicano  con  riferimento  alle
 leggi  statali di intervento ivi previste anche se le stesse non sono
 espressamente richiamate".
   2. - ll d.-l. 1  aprile  1995,  n.  98,  convertito  in  legge  con
 modificazioni  dall'art.  1,  comma  1,  legge 30 maggio 1995, n. 204
 (Gazzetta Ufficiale 27 giugno  1995,  n.  148),  ha  disciplinato  il
 finanziamento del trasporto pubblico locale ed ha stanziato dei fondi
 destinati  alla copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di
 trasporto pubbliche e private.
   L'art. 1 di tale legge di conversione  (in  Gazzetta  Ufficiale  27
 giugno  1995,  n. 148) stanzia un contributo decennale alle regioni a
 statuto ordinario di lire 660 miliardi annui (comma 2) e per  regioni
 a statuto speciale "un contributo straordinario decennale complessivo
 di  lire  20 miliardi annue quale concorso dello Stato alla copertura
 dei disavanzi di esercizio, riferiti al periodo dal 1 gennaio 1987 al
 31 dicembre 1989, delle aziende di trasporto pubbliche e private  che
 esercitano il trasporto pubblico locale nei rispettivi territori.  Il
 contributo  e'  ripartito in proporzione alle aliquote di riparto del
 Fondo nazionale per il  ripiano  dei  disavanzi  di  esercizio  delle
 aziende  di  trasporto  pubbliche  e  private  per  il  1989. Ai fini
 dell'attribuzione del contributo si applicano le disposizioni di  cui
 al comma 5" (art.  1, comma 15). L'anzidetto comma 5 prevede che: "Ai
 soli  fini  dell'attribuzione  del  contributo  di  cui al comma 2, i
 disavanzi di cui al comma 1,  risultanti  dai  conti  consuntivi  dei
 servizi  pubblici  debitamente  approvati,  ovvero  dai bilanci delle
 imprese private redatti ed approvati ai sensi del libro V, titolo  V,
 sezione  IX,  del codice civile, sono rideterminati in conformita' ai
 criteri  adottati  per  l'applicazione  del d.-l. 9 dicembre 1986, n.
 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio  1987,  n.
 18,   con   particolare   riferimento   a   quelli   concernenti  gli
 ammortamenti, gli accantonamenti per il trattamento di fine  rapporto
 e  lo scorporo, per le aziende miste, dei dati gestionali afferenti a
 servizi diversi da quelli del trasporto  pubblico  locale.    Per  le
 aziende  non  dotate  per legge di organo di controllo interno, uno o
 piu soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione  al  registro
 di  cui  all'art.  1  del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88,
 nominati  dalle   regioni   esprimono   un   giudizio   professionale
 sull'attendibilita' dei dati cosi' rideterminati".
   Il  comma  6 aggiunge che: "Ai fini della erogazione del contributo
 di cui al comma 2, le regioni trasmettono al Ministero dei  trasporti
 e   della   navigazione   apposita   certificazione  da  cui  risulti
 l'ammontare dei disavanzi di cui al comma  1.  Le  modalita'  per  la
 struttura,  la redazione e la presentazione delle certificazioni sono
 stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
 di concerto con il Ministro del tesoro,  da  emanare  entro  sessanta
 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
 presente  decreto. Le regioni trasmettono la certificazione entro tre
 mesi  dall'emanazione  del  suddetto  decreto.  Decorso  il  predetto
 termine,   il   contributo   viene  ripartito  tra  le  sole  regioni
 adempienti".
   3. - In seguito e' stato emanato il  decreto  19  giugno  1995  del
 Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione (Gazzetta Ufficiale 10
 ottobre 1995, n. 237), recante le  modalita'  per  la  struttura,  la
 redazione  e  la  presentazione delle certificazioni dei disavanzi di
 esercizio delle aziende di  trasporto  pubbliche  e  private  per  il
 periodo  dal  1  gennaio  1987  al  31 dicembre 1993, che contiene le
 modalita' per la struttura, la redazione  e  la  presentazione  delle
 certificazioni.
   4. - Successivamente il Ministro dei trasporti e della navigazione,
 con  decreto 4 novembre 1996 (Gazzetta Ufficiale 26 novembre 1996, n.
 277),  ha  attuato  il  riparto  e  la  erogazione  dei   contributi,
 escludendo la provincia autonoma di Bolzano.
   5.  -  Alla  provincia  autonoma  di  Bolzano  spettava, pero', per
 espresso disposto del comma 15 dell'art.  1  della  legge  30  maggio
 1995,  n.  204, il diritto di concorrere all'erogazione. Del resto lo
 stesso d.m. 4 novembre 1996, qui impugnato,  cita  nel  comma  4  del
 preambolo  il  diritto  di  tutte  le  regioni  a statuto speciale di
 concorrere al riparto, per dimenticarsi poi nella parte  dispositiva,
 della provincia autonoma di Bolzano.
   Infatti, mentre nel comma 4 del preambolo si legge: "Visto il comma
 15  del  medesimo  art.  1  nel  quale  e'  stabilito  un  contributo
 straordinario decennale complessivo di lire 20 miliardi annui per  le
 regioni  a  statuto  speciale destinati alla copertura dei disavanzi,
 riferiti al periodo dal 1 gennaio 1987 al  31  dicembre  1989,  delle
 aziende  di trasporto pubbliche e private che esercitano il trasporto
 pubblico locale nei rispettivi  territori",  nel  seguente  comma  21
 (cioe'  nell'ultimo  comma del preambolo) si citano solo alcune delle
 regioni a statuto speciale, dimenticandosi della  provincia  autonoma
 di  Bolzano:  "Ritenuto  pertanto  di dover procedere per il corrente
 anno  alle  erogazioni  alle  regioni  a  statuto   ordinario   delle
 disponibilita'  sul  capitolo 1668 ed alle regioni a statuto speciale
 Friuli-Venezia  Giulia,  Sardegna e Sicilia - che hanno presentato la
 certificazione prescritta - delle disponibilita' sul  capitolo  1670,
 come  evidenziato  rispettivamente nelle citate tabelle B (col. 6-7 e
 col. 12) e C (col.  10  e  col.  11),  tenuto  altresi'  conto  delle
 compensazioni di cui alla colonna 10 della tabella B ed alla colnna 9
 della  tabella  C, che si sono dovute effettuate in ottemperanza alla
 menzionata sentenza del tribunale amministrativo regionale del  Lazio
 n. 1119/98".
   6.  -  Il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 4
 novembre 1996 (Gazzetta Ufficiale  26  novembre  1996,  n.  277),  e'
 pertanto  lesivo  delle  attribuzioni  della  provincia  autonoma  di
 Bolzano, che lo impugna per i seguenti motivi di
                             D i r i t t o
   1. - Violazione delle attribuzioni costituzionali di cui agli artt.
 8, n. 18; 16, 79, 104, dello  statuto  speciale  Trentino-Alto  Adige
 (decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670) e
 dei principi relativi all'autonomia finanziaria provinciale di cui al
 titolo VI (art. 69 ss.) dello  statuto  speciale  stesso.  Villazione
 dell'art.  5  della  legge  rinforzata  30  novembre  1989,  n.  386;
 dell'art.   4, ultimo  comma,  del  d.lgs  16  marzo  1992,  n.  266,
 dell'art.  12,  comma  1, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 e dell'art. 1,
 comma 15 del d.-l.  1 aprile 1995, n. 98 coordinato con la  legge  di
 conversione  30  maggio  1995,  n.  204 (Gazzetta Ufficiale 27 giugno
 1995, n. 148).
   1.1. - La  lesione  delle  attribuzioni  provinciali  compiuta  dal
 decreto   4   novembre  1996  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
 navigazione (Gazzetta Ufficiale 26 novembre l996, n. 277) che esclude
 la provincia ricorrente dal riparto dei  contributi  per  coprire  il
 disavanzo  di  esercizio  delle  aziende  di  trasporto pubbliche, e'
 palese.
   1.2. - I contributi previsti espressamente dall'art.  1,  comma  15
 del  d.-l.  1  aprile  1995,  n.  98,  riguardanti trasporti pubblici
 locali, rientrano nella sfera di interessi e nella  competenza  della
 provincia   Autonoma   di  Bolzano  (art.  8,  n.  18  dello  statuto
 Trentino-Alto Adige).
   La stessa legge statale che disciplina  la  distribuzione  di  tali
 contributi (art. 1, comma 15,  d.-l. 1 aprile 1995, n. 98) stabilisce
 che  essi  vanno ripartiti anche fra le regioni a statuto speciale (e
 quindi anche a favore delle due province autonome), senza  esclusioni
 di sorta.
   1.3. - Nessun dubbio, inoltre, puo' esservi sul fatto che si tratti
 di  finanziamenti  che  rientrano  fra quelli di cui all'art. 5 della
 citata legge rinforzata n. 386/1989, cui codesta ecc.ma Corte ha piu'
 volte riconosciuto il carattere di norma d'attuazione  dello  statuto
 Trentino-Alto  Adige, non modificabile ne' derogabile al di fuori del
 meccanismo dell'accordo Stato-province autonome ex art.    104  dello
 statuto   (sentenze   n.  293/1995,  n.  166/1994,  n.  366/1992,  n.
 123/1992). Tale applicabilita', del resto, risulta  confermata  anche
 dall'art.  12  del  decreto  legislativo  n.  268/1992, contenente le
 ultime norme d'attuazione dello statuto in materia finanziaria.
   1.4. - Codesta ecc.ma Corte ha  piu'  volte  avuto  l'occasione  di
 precisare  (vedi  da ultimo n. 293/1995) che decreti ministeriali del
 genere non devono essere "lesivi dell'autonomia  finanziaria  sancita
 dallo  statuto  speciale, nel suo rapporto funzionale con l'attivita'
 di   programmazione",   aggiungendo   che   "il   rapporto  che  lega
 l'erogazione di fondi dell'attivita' di programmazione,  ponendone in
 evidenza  il  valore  strumentale  rispetto  alla  stessa  autonomia,
 considerato     che     la     realizzazione    delle    attribuzioni
 costituzionalmente garantite impone, non soltanto  la  disponibilita'
 effettiva  delle risorse, ma anche la capacita' di manovra e  i mezzi
 finanziari da parte di  soggetti  che,  come  le  regioni  a  statuto
 speciale  ed  anche le ricorrenti province autonome, si pongono quali
 punti di riferimento della programmazione locale (v.  anche  sentenze
 nn. 343 e 98 del 1991 e n. 1111 del 1988".
   1.5.  -  Il  d.m.  4  novembre  1996,  che  e' oggetto del presente
 conflitto di attribuzione, prevede nell'ultimo comma  del  preambolo:
 "Ritenuto  pertanto  di  dover  procedere  per  il corrente anno alle
 erogazioni alle regioni a statuto ordinario delle disponibilita'  sul
 capitolo  1668  ed  alle  regioni  a  statuto speciale Friuli-Venezia
 Giulia, Sardegna e Sicilia - che hanno presentato  la  certificazione
 prescritta - delle disponibilita' sul capitolo 1670, come evidenziato
 rispettivamente  nelle  citate  tabelle  B  (col. 6-7 e col. 12) e C,
 (col. 10 e col.11), tenuto altresi' conto delle compensazioni di  cui
 alla  colonna  10  della tabella B ed alla colonna 9 della tabella C,
 che  si  sono  dovute  effettuare  in  ottemperanza  alla  menzionata
 sentenza   del   tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio  n.
 1119/1996".
   In sostanza, quindi, sia il preambolo  sia  gli  art.  5  e  6  del
 decreto  ministeriale  impugnato,  escludono la provincia autonoma di
 Bolzano dal riparto del contributo.
   1.6.  -  Si  noti  che  la  provincia  autonoma  di  Bolzano  aveva
 regolarmente  presentato  la  propria  certificazione,  indicando  il
 disavanzo dagli anni 1987 al 1989 (nota 4 gennaio  1996  -  Prot.  n.
 5.3-14/BF).
   1.7.  -  Giova  aggiungere  che le regioni a statuto speciale (e le
 province di Trento e Bolzano) hanno diritto al riparto del contributo
 solamente per gli anni dal 1987 al 1989, come disposto dall'art.   18
 del  d.-l.  28  dicembre  1989,  n. 415, convertito con modifiche con
 legge 28 febbraio 1990, n. 38, che prevede la "Riduzione di fondi per
 le regioni a statuto speciale e per le province autonome. A decorrere
 dall'anno  1990  cessa  la  corresponsione  alle  regioni  a  statuto
 speciale  ed  alle  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano dei
 finanziamenti di cui all'art. 5 della legge 29 luglio  1975,  n.  405
 (a),  all'art 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (b), all'art. 3
 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (c) ed all'art. 1 della  legge  29
 novembre  1977,  n.  891(d). Le predette regioni sono altresi escluse
 dal riparto del fondo nazionale  per  il  ripiano  dei  disavanzi  di
 esercizio delle aziende di trasporto di cui all'art. 9 della legge 10
 aprile 1981, n. 151 (e), e provvedono alla concessione dei contributi
 alle  aziende  di  trasporto  con  propri  mezzi  finanziari. Restano
 comunque fermi per le medesime regioni i principi di cui  alla  legge
 10 aprile 1981, n. 151 (e)".
   1.8.  -  Del  resto  anche  l'art. 1, comma 15 del decreto-legge n.
 98/1995, convertito con legge n. 204/1995, recante interventi urgenti
 in materia di trasporti (al quale l'impugnato decreto ministeriale  4
 novembre  1996  avrebbe  dovuto attenersi), prevede espressamente che
 per le  regioni  a  statuto  speciale  il  contributo  viene  erogato
 esclusivamente per il periodo che va al 1 gennaio 1987 al 31 dicembre
 1989".
   1.9.  -  Giustamente,  quindi,  la  certificazione  trasmessa dalla
 provincia autonoma di Bolzano al  Ministero  dei  trasporti  e  della
 navigazione  con  lettera  4  gennaio  1996,  prot.  n. 5.3. - 14/BF,
 regolarmente pervenuta al Ministero (cioe' entro il  termine  del  10
 gennaio 1996, disposto dal decreto 19 giugno 1995), riguardava solo i
 tre  anni  cui si aveva diritto, cioe' gli anni che vanno dal 1987 al
 1989.
   1.10. - In conclusione, in  base  ai  principi  costituzionali  che
 garantiscono  l'autonomia  finanziaria della provincia ricorrente, ed
 alle specifiche norme statutarie e di attuazione citate e alla  legge
 n.  204/1995 (recante interventi urgenti in materia di trasporti), il
 decreto ministeriale impugnato 4 novembre 1996 (Gazzetta Ufficiale 26
 novembre 1996, n. 277) avrebbe dovuto trasferire anche alla provincia
 autonoma di Bolzano (cosi' come era avvenuto in precedenza) la  quota
 spettante  del  contributo  destinato al riassorbimento del disavanzo
 del trasporto pubblico locale.
   Il  non  averlo  fatto  ha   determinato   una   violazione   delle
 attribuzioni della provincia autonoma di Bolzano.