Ricorso della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona del presidente della Giunta regionale pro-tempore signor Giancarlo Cruder, rappresentata e difesa - come da procura in calce al presente atto ed in virtu' della delibera della Giunta regionale 17 gennaio 1997, n. 65 - dall'avv. Renato Fusco, avvocato della regione, eleggendo domicilio presso l'ufficio di rappresentanza della regione stessa, sito in Roma, piazza Colonna n. 355, contro il presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dei commi 166, 167, 168, 169, 170 e 172 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", concernenti il regime comunitario di produzione lattiera, per violazione degli artt. 3 e 77 della Costituzione, nonche' degli artt. 4 n. 2 e 8 dello statuto di autonomia (approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1), nonche' del principio della leale collaborazione. In fatto A - La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e' stata costituita con legge costituzionale 31 gennaio 1996 n. 1, approvativa dello statuto speciale. Con l'art. 4 di detta legge costituzionale ad essa e' stata attribuita competenza legislativa primaria ed esclusiva in numerose materie, tra le quali figura pure l'agricoltura e la zootecnia (art. 4, n. 2). Correlativamente il successivo art. 8 ha ad essa demandato l'esercizio delle funzioni amministrative nelle materie assegnate alla rispettiva competenza legislativa. Pure deve essere rilevato che l'art. 44 dello statuto medesimo espressamente stabilisce che "Il presidente della Giunta regionale interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri per essere sentito, quando sono trattate questioni che riguardino particolarmente la regione". Anche si evidenza che per la materia dell'agricoltura e della zootecnica sono state trasferite le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato con le norme di attuazione statutaria - di cui all'art. 65 dello statuto - contenute nel d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, nel d.P.R. 25 novembre 1975 n. 902 e nel d.P.R. 15 gennaio 1987 n. 469. B - E' noto che la disciplina del regime delle c.d. quote latte e' stata definita organicamente con la legge 26 novembre 1992 n. 486 (dopo un annoso conflitto con l'allora esistente Comunita' economica europea ed in attuazione del regolamento CEE n. 804/1968 e seguenti) allo scopo di contenere la produzione lattiera eccedente nel mercato europeo e per conseguire il rispetto della quota nazionale assegnata. Con l'art. 2, comma 1, di detta legge veniva attribuito all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) la pubblicazione di "bollettini" indicanti gli elenchi dei produttori e dei quantitativi ad essi spettanti su base provinciale da trasmettersi alle regioni. Nel successivo comma 2 dello stesso art. 2 per i produttori aderenti alle associazioni UNALAT e AZOOLAT si prevedeva che "le quote per le consegne e le vendite sono articolate in due parti distinte": di cui la quota A rapportata alla produzione lattiera commercializzata nel periodo 1988 e 1989; e la quota B calcolata nella maggior produzione commercializzata nel periodo 1991-1992. Il comma 3 determinava invece la quota per i produttori non aderenti ad alcuna associazione. In considerazione del fatto che il surrichiamato regolamento CEE n. 804/1968 imponeva una periodica rideterminazione delle quote nazionali di produzione lattiera di spettanza, con il comma 7 dello stesso art. 2 si affidava alla regione il compito di svolgere periodici controlli sull'entita' della produzione commercializzata dai singoli produttori, con l'onere di segnalare all'AIMA eventuali diminuzioni accertate al fine dell'aggiornamento del bollettino. Infine il comma 8 demandava al decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e a livello nazionale, la fissazione dei criteri generali di riduzione della produzione stessa nel caso che le quote nazionali stabilite in sede comunitaria risultassero superate dalla quantita' attribuita in via provvisoria ai produttori. In attuazione di tale legge veniva emanato il d.-l. 23 dicembre 1994 n. 727, poi convertito nella legge 24 febbraio 1995 n. 46, riguardante appunto "Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria". In esecuzione pure del sopravvenuto regolamento CEE n. 3950/1992, all'art. 2 si stabiliva "...di procedre alla riduzione prioritariamente della quota A non in produzione e successivamente della quota B assegnata ai produttori" in base a taluni parametri quantitativi; ed escludendo comunque da detta riduzione i produttori operanti in zone montane ed in quelle svantaggiate (o ad esse equiparate), nonche' nelle isole. Con l'art. 2-bis si ammetteva l'autocertificazione della produzione nei rapporti tra venditori ed acquirenti. Nei due citati atti legislativi veniva omessa pero' ogni previsione di consultazione delle regioni che pure era espressamente stabilita nella legge n. 468/1992. Il decreto-legge n. 727/1994 e la legge di conversione n. 46/1995 venivano impugnati dinanzi a codesta ecc.ma Corte costituzionale da parte della regione Veneto e della regione Lombardia, che tra l'altro eccepivano l'illegittima esclusione della previa consultazione regionale per l'adozione degli atti riguardanti la riduzione della produzione al fine del conseguimento della quota nazionale assegnata. Con la sentenza 28 dicembre 1995 n. 520 si accoglievano parzialmente i proposti ricorsi ed in particolare si dichiarava la illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge stessa nella parte in cui non erasi previsto il parere delle regioni direttamente interessate al procedimento di riduzione delle quote assegnate ai produttori di latte: motivandosi espressamente che risultava fondata la censura di violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione (che attribuiscono alle regioni ordinarie competenze legislative ed amministrative in materia di agricoltura) e del principio della leale collaborazione tra Stato e regioni medesime. C - Con d.-l. 15 marzo 1996 n. 124 intitolato "Regime comunitario di produzione lattiera" il Governo nuovamente interveniva con decretazione d'urgenza per disciplinare la materia. E con l'art. 1: si demandava nuovamente all'AIMA la pubblicazione di "appositi bollettini di aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo di applicazione del regime comunitario delle quote latte 1995-1996"; si attribuiva il valore di "... accertamento definitivo delle posizioni individuali" dei dati derivanti da tali bollettini; si predeva un ricorso in opposizione all'AIMA medesima avverso le determinazioni dei bollettini, da proporre "... entro il termine perentorio di quindici giorni alla pubblicazione dei bollettini da parte della regione", attribuendo altresi' valore di silenzio-rigetto alla mancata decisione esplicita dell'AIMA stessa entro i successivi trenta giorni. Con l'art. 2 si introduceva un ulteriore art. 5-bis dopo l'art. 5 della legge n. 468/1992, stabilendosi criteri di compensazione "a partire dagli adempimenti concernenti il periodo 1995-1996" a favore dei produttori sia della quota A che della quota B, nonche' di quelli operanti nelle zone di montagna e delle zone svantaggiate. Si pone nel massimo rilievo come anche in questo decreto-legge si era completamente omesso di prevedere il parere delle regioni interessate alla determinazione riduttiva delle quote latte, in evidente spregio della gia' citata sentenza n. 520/1995 di codesta ecc.ma Corte. Pure va rappresentato come, in applicazione di tale decreto-legge, la regione Friuli-Venezia Giulia aveva fornito all'AIMA puntualmente i dati per la formazione dei bollettini di aggiornamento; ma non ha provveduto poi alla pubblicazione dei bollettini stessi (ai sensi del succitato art. 1 del decreto-legge n. 124/1996) trasmessi dall'AIMA stessa alla regione medesima per la pubblicazione, in quanto gli uffici regionali competenti verificavano in detti bollettini una notevolissima serie di errori dei dati di assegnazione delle quote. Sebbene detti errori risultassero evidentissimi, ripetutamente segnalati e documentalmente comprovati dalla regione all'AIMA, quest'ultima si rifiutava di provvedere alla rettificazione prima della pubblicazione regionale. Di talche' la regione era costretta a non pubblicare il bollettino sussistendo un legittimo impedimento rappresentato dalla gia' rilevata diffusa erroneita' dei dati in esso contenuti: rappresentando un tanto nella articolata comunicazione dd. 13 maggio 1996 del presidente della Giunta regionale e dell'Assessorato regionale all'agricoltura diretta al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e al direttore dell'AIMA. D - In presenza di tale situazione di grave e colpevole mancanza di leale collaborazione tra gli organi statali e regionali interveniva l'ulteriore d.-l. 16 maggio 1996 n. 260 (ugualmente riguardante il "Regime comunitario di produzione lattiera"), con il quale si e' praticamente reiterato il d.-l. 15 marzo 1996, n. 124 prima della sua scadenza ed in ragione della mancata conversione. Detto ultimo decreto-legge si appalesava sostanzialmente indentico al precedente decreto-legge n. 124/1996, differenziandosene solo per una diversa articolazione (in tre articoli e piu' commi) delle disposizioni gia' presenti nel decreto-legge reiterato. ll decreto-legge n. 260/1996 veniva impugnato dalla ricorrente regione avanti a codesta ecc.ma Corte (ove risulta pendente sub r.g. n. 25/1996). E - Tale decreto veniva successivamente sostituito dal d.-l. 8 luglio 1996 n. 353, recante "Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996". Detto ultimo decreto-legge prevedeva all'art. 2 la preventiva acquisizione da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del parere del "Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali" ai fini della pubblicazione degli appositi bollettini dell'AIMA entro il 31 marzo 1996. Inoltre, in particolare si prevedeva: il versamento entro il 30 settembre 1996 del prelievo supplementare dovuto sulla base di appositi elenchi redatti dall'AIMA a seguito della compensazione nazionale, con riferimento al periodo 1995-1996; il programma di volontario abbandono totale o parziale della produzione lattiera redatto dall'AIMA; la riassegnazione delle quote, assicurando l'attribuzione di almeno il 50% alla regione di provenienza, dettando i criteri di priorita'; per l'anno 1995 il differimento del termine al 31 dicembre per la cessione della quota latte. Con l'ennesimo successivo d.-l. 8 agosto 1996 n. 440, venivano emanate norme concernenti il "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale". All'art. 11 rubricato "Regime comunitario di produzione lattiera si stabiliva principalmente - e con effetto retroattivo - che dal periodo 1995-1996 di regolamentazione della produzione lattiera cessa l'applicazione dei commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 5 della legge n. 468/1992, in concreto annullando la procedura di compensazione in ambito regionale effettuata dalle Associazioni di produttori. A seguito di tale nuovo regime normativo i produttori della regione Friuli-Venezia Giulia sono incorsi in pagamenti per la compensazione di importo complessivo superiore a 8 miliardi e 200 milioni, contro gli 822 milioni calcolati con la compensazione in ambito regionale a livello di Associazione di produttori. Veniva quindi emanato l'ulteriore d.-l. 6 settembre 1996 n. 463, recante "Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996", riproduttivo del precedente decreto-legge n. 353/1996, anch'esso impugnato dalla ricorrente regione avanti a codesta ecc.ma Corte (ove risulta pendente sub r.g. n. 40/1996). F - Per completezza di illustrazione si rende noto che in data 20 settembre 1996 questa Regione pubblicava l'"avviso" che i bollettni AIMA contenenti l'elenco dei produttori di latte vaccino e delle corrispondenti quote latte di fine campagna 1995/1996 erano esposti all'Albo degli ispettori provinciali dell'agricoltura di ciascuna provincia; e cio' al fine di permettere agli interessati la proposizione del ricorso all'AIMA entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso medesimo. G - L'ulteriore recente intervento del Governo sulla materia de qua maldestramente disciplinata nel modo sin qui descritto - con atti legislativi provvisori, assunti esclusivamente a livello centrale, in assenza di qualsiasi concordamento con le autonomie regionali e puntualmente oggetto di ripetute impugnazioni di fronte a codesta ecc.ma Corte - e' stata la contemporanea pubblicazione del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 542, recante "Differimento di termini previsti da disposizione legislative in materia di interventi in campo economico e sociale", e del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552, recante "Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996". Il primo citato decreto-legge n. 542/1996, che ha puntualmente reiterato le suddette disposizioni del precedente decreto-legge n. 440/1996 e' stato oggetto anch'esso di ulteriore impugnazioni avanti a codesta ecc.ma Corte da parte della ricorrente regione (ove risulta pendente sub r.g. n. 45/1996). Il secondo (anch'esso impugnato avanti a codesta ecc.ma Corte da parte della ricorrente regione, ove risulta pendente sub r.g. n. 46/1996) ha reiterato puntualmente le disposizioni del pure gia' impugnato decreto-legge n. 463/1996. H - Tali citati decreti-legge n. 542/1996 e n. 552/1996 sono stati infine convertiti in legge ad opera rispettivamente della legge 23 dicembre 1996, n. 649 e della legge 21 dicembre 1996, n. 642, entrambe oggetto di impugnazioni dinanzi a codesta ecc.ma Corte da parte della ricorrente regione (ove risultano pendenti rispettivamente sub r.g. n. 45/1996 e n. 46/1996). I - L'art. 11 del decreto-legge n. 542/1996 e' stato convertito senza modificazioni; esso quindi, rubricato "Regime comunitario di produzione lattiera", stabilisce definitivamente con effetto retroattivo: al comma 1 che a partire dal periodo 1995-1996 di regolamentazione della produzione lattiera cessa l'appliczione dei commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 5 della legge n. 468/1992 in concreto annullando la procedura di compensazione in ambito regionale effettuata dalle Associazioni di produttori; al comma 2 che i versamenti e le restituzioni delle somme trattenute degli acquirenti a titolo di prelievo supplementare sono effettuati a seguito dell'espletamento delle procedure di compensazione nazionale da parte dell'AIMA. Sulle somme residue spettanti ai produttori sono dovuti gli interessi legali; al comma 3 che gli acquirenti che hanno gia' disposto la restituzione delle somme ai produttori ai sensi del sospeso art. 5, comma 8, della legge n. 468/1992, procedono a nuove trattenute pari all'ammontare delle somme restituite. Ove cio' non fosse possibile si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della medesima legge n. 468/1992. L - Con il convertito art. 2 del suddetto decreto-legge n. 552/1996, dedicato al "Regime di produzione lattiera": al comma 1 si prevede la pubblicazione la parte dell'AIMA, entro il 31 marzo 1996, di appositi bollettini di aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo di applicazione del regime comunitario delle quote latte 1995- 1996. Tali appositi bollettini costituiscono accertamento definitivo delle posizioni individuali e sostituiscono ad ogni effetto i bollettini pubblicati precedentemente dall'AIMA per il periodo indicato. Ai fini di detta pubblicazione si prevede la preventiva acquisizione da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del parere del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, sui criteri per la riduzione delle quote individuali prevista dall'art. 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1995, n. 46; al comma 2 si stabilisce l'abrogazione dell'art. 2-bis del decreto-l egge n. 727/1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 46/1995, venendo cosi' esclusa la possibilita' di autocertificazione delle produzioni; al comma 3 si e' definitivamente confermata la possibilita' di proporre ricorso in opposizione all'AIMA avverso le determinazioni dei bollettini, gia' prevista nei precedenti decreti-legge nn. 124, 260, 353 e 463 del 1996. Il ricorso deve pervenire all'AIMA entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dei bollettini da parte della regione o della provincia autonoma, dovendosi l'Azienda pronunciare nei successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto e contro il provvedimento impugnato e' esperibile il ricorso all'autorita' giudiziaria competente o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; al comma 4 si prevede che ai fini della trattenuta e del versamento del prelievo supplementare eventualmente dovuto per il periodo 1995-1996, gli acquirenti sono tenuti a considerare eclusivamente le quote individuali risultanti dai bollettini di aggiornamento di cui al comma 1. Il successivo convertito art. 3 (concernente "Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468, e altre disposizioni"): al comma 1 sostituisce il comma 12 dell'art. 5 della legge n. 468/1992, stabilendo che qualora si determinino le condizioni per l'applicazione della compensazione nazionale da parte dell'AIMA, essa puo' avvalersi della collaborazione di enti pubblici od organismi privati. La compensazione viene effettuata criteri puntualmente stabiliti dal medesimo comma, mentre l'originaria disposizione della legge n. 468/1992 prevedeva che detti criteri fossero stabiliti dal Ministro competente, sentite le regioni; al comma 2 fissa i termini per la compensazione nazionale ed istituisce il monitoraggio del latte commercializzato; al comma 3 prevede che la compensazione nazionale per la campagna 1995/1996 e' effettuata entro il 25 settembre 1996, con riferimento ai bollettini di cui all'art. 2, comma 1, e tenuto conto dell'esito dei ricorsi. Gli acquirenti entro il 31 gennaio 1997 devono versare il prelievo supplementare dovuto a seguito dellla suddetta compensazione; ai commi 4 e 5 disciplina il programma volontario di abbandono totale o parziale della produzione lattiera e alla riassegnazione delle quote. M - Pur a fronte della vigenza delle descritte disposizioni legislativ e, immediatamente dopo l'entrata in vigore delle leggi di conversione nn. 642 e 649 del 1996 e' stata inopinatamente emanata la legge n. 662/1996, oggetto della presente impugnazione, con la quale ai commi 166-171 dell'art. 2 sono state testualmente riprodotte la maggior parte delle disposizioni gia' contenute nell'art. 11 del convertito decreto-legge n. 542/1996 e negli artt. 2 e 3 del convertito decreto-legge n. 552/1996, mentre il comma 172 del medesimo articolo provvede a disporre la sanatoria degli effetti di precedenti decreti-legge gia' disposta dall'art. 1 delle citate leggi di conversione. In particolare: il comma 166 riproduce senza mocazioni il comma 1 dell'art. 11 del decreto-legge n. 542/1996; il comma 167 riproduce senza modificazioni il comma 2 dell'art. 11 del decreto-legge n. 542/1996; il comma 168 riproduce i criteri per l'effettuazione della compensaz ione nazionale gia' previsti dal comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 552/1996; al contrario non viene prevista la possibilita' per l'AIMA di avvalersi mediante convenzione della collaborazione di enti pubblici od organismi privati ne' - dal punto di vista sistematico - le norme sostanziali sono inserite nell'ambito della legge n. 468/1992 mediante sostituzione del comma 12 dell'art. 5 di detta legge (come invece previsto dal comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 552/1996), bensi' sono emanate come norme autonome; il comma 169 riproduce senza modificazioni il comma 3 dell'art. 11 del decreto-legge n. 542/1996; il comma 170 riproduce - mantenendone la portata retroattiva - la previsione contenuta nella seconda parte del comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge n. 552/1996, relativa al versamento del prelievo supplementare dovuto a seguito della compensazione nazionale, con l'aggiunta della previsione della trasmissione degli elenchi relativi a detto versamento delle regioni e alle province autonome; al contrario non viene riprodotta la previsione della prima parte del citato comma 3, il quale dispone che l'AIMA effettua la compensazione nazionale entro il 25 settembre 1996, con riferimento ai bollettini di aggiornamento di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 552/1996 e tenuto conto dell'esito dei ricorsi; il comma 171 riproduce il comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge n. 552/1996; il comma 172 fa salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 11 dei decreti-legge nn. 440 e 542 del 1996, e degli artt. 2 e 3 dei decreti-legge nn. 463 e 552 del 1996. Orbene, in relazione a tali previsioni deve rilevarsi che: a) la prevista sanatoria era stata gia' disposta per quanto riguarda il decreto-legge n. 440/1196 dall'art. 1, comma 2, della legge n. 649/1996 convertitiva del decreto-legge n. 542/1996 e per quanto riguarda il decreto-legge n. 463/1996, dall'art. 1, comma 5, della legge n. 642/1996 convertitiva del decreto-legge n. 552/1996; b) i decreti-legge nn. 542 e 552 del 1996 erano stati gia' convertiti in legge appena pochi giorni prima l'emanazione dell'impugnata legge n. 662/1996. In diritto I commi 166, 167, 168, 169, 170, 171 e 172 dell'art. 2 dell'impugnata legge n. 662/1996, risultano costituzionalmente illegittimi per i seguenti Motivi 1. - In via preliminare la ricorrente regione rileva che il comma 172 fa salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 11 dei decreti-legge nn. 440 e 542 del 1996, e degli artt. 2 e 3 dei decreti-legge nn. 463 e 552 del 1996. Il decreto-legge n. 542/1996, e' stato impugnato dalla ricorrente regione in riferimento all'art. 11 dinanzi a codesta ecc.ma Corte, come pure i decreti-legge nn. 463 e 552 del 1996 in riferimento agli artt. 2 e 3. Si richiede pertanto, in ossequio ai principi sanciti con la sentenza n. 84/1996 di codesta ecc.ma Corte medesima che le questioni di legittimita' costituzionale gia' sollevate dalla ricorrente regione in riferimento a tali menzionati decreti siano trasferite alle citate disposizioni di sanatoria. In ogni caso ci si permette di richiamare integralmente - come fossero quivi integralmente riprodotte - le questioni di legittimita' medesime sollevate con i gia' proposti ricorsi. Tale richiesta viene avanzata con particolare riferimento anche alla eccepita illegittimita' costituzionale delle norme emanate con i summenzionati decreti-legge derivante dalla rilevanza violazione dell'art. 44 St. e del principio della leale collaborazione tra Stato e regioni. 2. - Violazione degli artt. 4 e 8 dello statuto di autonomia, approvat o con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nonche' del principio della leale collaborazione tra Stato e regione, irragionevolezza della norma censurata. 2.1. - Si ribadisce che le disposizioni impugnate riproducono testualmente - per quanto riguarda i commi 166, 167 e 169 - e con alcune modificazioni - per quanto riguarda i commi 168 e 170 - disposizioni legislative contenute nei convertiti decreti-legge nn. 542 e 552 del 1996. Tale intervento legislativo appare assolutamente irrazionale dal punto di vista sostanziale, risultando la disciplina emanata praticamente identica a quella contenuta nelle corrispondenti norme dei decreti-legge convertiti solo pochi giorni prima l'emanazione della impugnata legge n. 662/1996; sia dal punto di vista formale, in quanto le impugnate disposizioni non sono in alcun modo testualmente collegate e coordinate con la disciplina previgente. Appare conseguentemente di inequivocabile evidenza che l'eccepita riproduzione delle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 542/1996 e agli artt. 2 e 3 del decreto-legge n. 552/1996 comporta una indebita - ed inusitata - novazione della fonte legislativa, con violazione delle attribuite competenze regionali, nonche' del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni. Pure va sottolineato che sono state trasferite ad altra fonte legislat iva norme sostanziali gia' contenute in atti legislativi oggetto di ricorsi dinanzi a codesta ecc.ma Corte costituzionale e fondati su motivi attinenti a vizi propri della fonte legislativa medesima - decreto-legge e conseguente legge di conversione - derivanti dall'eccepita violazione dell'art. 77 Cost. in riferimento alla violazione delle competenze proprie riconosciute alle Regioni ricorrenti, nonche' dalla violazione del principio di leale collaborazione essendo stati emanati detti atti legislativi in assenza di puntuale concordamento con le regioni interessate. Si ritiene che tale descritto nuovo intervento legislativo concretizzi una ulteriore palese violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regione essendo presumibilmente finalizzato al superamento dei ricorsi attualmente pendenti di fronte a codesta ecc.ma Corte; e comunque disponendo autoritativamente in materia di riduzione delle quote latte, in riferimento alla quale pure e' stato sancito il diritto di partecipazione delle regioni. Infine deve pure essere evidenziato che dal quadro legislativo in tal modo formatosi derivano complessi problemi interpretativi in riferimento alle norme applicabili, dal momento che, in assenza di una espressa abrogazione delle norme anteriori a seguito dell'entrata in vigore di quelle sopravvenute, le prime devono necessariamente essere valutate in termini di incompatibilita' con le seconde al fine di riconoscere la loro eventuale abrogazione tacita, in applicazione dei principi in materia di successione delle norme nel tempo. E tale ultimo rilievo evidenzia ulteriormente la mancanza di un corretto rapporto collaborativo tra Stato e regioni nella materia de qua. 2.2. - Si e' gia' sopra illustrato come la ricorrente regione e' attributaria di competenza primaria esclusiva - legislativa ed amministrativa - in materia di agricoltura e zootecnia ai sensi dell'art. 4, n. 2 e dell'art. 8 della legge costituzionale n. 1/1963. Gli impugnati commi 166, 167 e 169 dell'art. 2, della legge n. 662/1996, riproduttivi rispettivamente dei com-mi 1, 2 e 3 dell'art. 11 del decreto-legge n. 542/1996 convertito con la legge n. 649/1996, risultano in generale illegittimi in quanto appaiono violativi tanto delle competenze costituzionalmente assegnate alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nelle suddette materie dell'agricoltura e della zootecnia; quanto del principio di leale collaborazione tra Stato e regione espressamente sancito con la gia' richiamata sentenza n. 520/1996 di codesta ecc.ma Corte con riferimento al precedente decreto-legge n. 727/1994 (ed alla legge di conversione n. 46/1995): emanata quest'ultima con riguardo quindi alla medesima materia della riduzione delle quote latte e agli atti legislativi che costituiscono presupposto giuridico delle impugnate disposizioni. 2.3. - In particolare la violazione di detto principio di leale collaborazione veniva sanzionato puntualmente in tale apprezzabile decisione, retenendosi fondata l'allora proposta eccezione di incostituzionalita' "... in relazione alla mancata previsione nella norma impugnata di qualsivoglia partecipazione regionale nel procedimento di riduzione delle quote individuali: e invero ove si considerino i contenuti della disciplina in esame, che investe interventi sulla dimensione produttiva di aziende comprese nel settore agricolo (v. sentenza n. 304 del 1987) la completa esclusione delle regioni dal procedimento in questione non puo' trovare adeguata giustificazione ne' in relazione all'urgenza con cui si e' dovuto provvedere ai fini del rientro nella quota nazionale ne' in relazione alla presenza, connessa a tale rientro, di un interesse nazionale al rispetto di impegni assunti in sede comunitaria. Non senza, d'altro canto, considerare che la procedura gia' adottata dall'art. 2, comma 7, della legge n. 468 del 1992 aveva affidato direttamente alle regioni la riduzione delle quote assegnate, ove le stesse fossero risultate maggiori della produzione effettiva". Ed ancora di seguito ai puntualizzava che "... rispetto alla fattispec ie regolata dalla norma in esame... la presenza regionale andava in ogni caso salvaguardata quanto meno nella forma della richiesta di parere. E questo tanto piu' che ove si consideri che le ipotesi di sottrazione alla procedura di riduzione contemplate nei commi 1 e 2-bis dell'art. 2 sono tali da involgere almeno in prevalenza, valutazioni spettanti alla sfera dei poteri regionali". Pur essendo stato sancito autorevolmente con tale sentenza additiva l'obbligo di garantire la partecipazione regionale nel procedimento di riduzione delle quote latte, con deprecabile ostinazione il Governo ha disatteso tale autorevole statuizione giudiziale procedendo indebitamente alla regolazione della materia de qua senza alcuna seria e concreta forma di collaborazione e coordinamento con le regioni attributarie di specifiche potesta' in materia; omettendo completamente di attivare ogni intesa o consultazione collaborativa pur ritenuta doverosa e necessaria anche da codesta ecc.ma Corte costituzionale con la citata sentenza n. 520/1995. 2.4. - Il puntuale rispetto delle competenze regionali avrebbe richiesto il mantenimento della compensazione a livello regionale effettuata dalle associazioni di produttori, la cui esclusione doveva comunque essere oggetto di puntuale intesa con la regione in considerazione dei negativi riflessi economici derivanti dall'effettuazione della compensazione solo in sede nazionale. Di fatto il nuovo sistema conduce all'applicazione nei confronti degli allevatori della ricorrente regione di una multa di importo superiore agli otto miliardi e duecento milioni| Al contrario la compensazione in sede di associazioni di produttori avrebbe evidenziato il prelievo di soli ottocentoventidue milioni, il quale avrebbe consentito di avviare un processo di compensazione non traumatico fra le aziende che sono in riduzione dell'attivita' e aziende che sono in fase di sviluppo. E' evidente inoltre che la soppressione del sistema di compensazione a livello di associazioni di produttori e quindi l'esclusione di qualsiasi meccanismo basato sulla considerazione dei livelli produttivi regionali reca il piu' grave pregiudizio agli interessi del settore della ricorrente regione. Infatti l'esclusivo ed imposto sistema di compensazione a livello solo nazionale inevitabilmente impedisce che i quantitativi di latte prodotti in eccedenza rispetto alle quote assegnate possano trovare compensazione senza provocare danni alla produzione regionale complessiva. E tutto cio' costituisce una lesione diretta ed immediata delle competenze regionali dal momento che viene di fatto escluso l'esercizio di qualsiasi potesta' programmatoria regionale nel settore. 2.5. - Va pure tenuto in massimo rilievo che la portata retroattiva delle disposizioni in esame e' ingiustificata e inconciliabile con qualsiasi forma di corretta collaborazione nei rapporti Stato e regioni; e sancisce ulteriormente la sottrazione alla regione delle competenze statutariamente attribuite. 3. - Ulteriori motivi di illegittimita' costituzionale per irragionevolezza vanno denunciati con riferimento anche ai commi 168 e 170 dell'impugnato art. 2. In generale si rileva che le disposizioni di cui ai citati commi si collegato alla decisione - gia' assunta dal Governo con il precedente decreto-legge n. 440/1990, reiterato con il decreto-legge n. 542/1996, convertito con modificazioni con la legge n. 649/1996 (anch'essa oggetto di impugnazione da parte della ricorrente regione) - di annullare con effetto retroattivo la procedura di compensazione in ambito regionale effettuata dalle Associazioni di produttori; stabilendosi che per il periodo 1995-1996 di regolamentazione della produzione lattiera cessa l'applicazione dei commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 5 della legge n. 468/1992 (tali previsioni peraltro gia' sono state oggetto di eccezione di legittimita' costituzionale di fronte a codesta ecc.ma Corte). Di fatto il nuovo sistema conduce all'applicazione nei confronti degli allevatori della regione di una multa di importo superiore agli otto miliardi e duecento milioni. Al contrario la compensazione in sede regionale a cura delle associazioni di produttori avrebbe evidenziato un prelievo di soli ottocentocinquanta milioni, consendosi di avviare un processo di compensazione non traumatico fra le aziende che sono in riduzione dell'attivita' e aziende che sono in fase di sviluppo. La ricorrente regione Friuli-Venezia Giulia ritiene le eccepite disposizioni siano violative delle competenze ad essa statutariamente attribuite in materia di agricoltura e zootecnia, in quanto l'atto legislativo statale contiene una disciplina irrazionale ed emanata in dispregio del principio di leale collaborazione. In particolare deve sottolinearsi che i criteri dettati al comma 168 non favoriscono il settore produttivo zootecnico della ricorrente regione e sono stati assunti senza che la relativa previsione fosse stata sottoposta specificatamente al parere della stessa. Il comma 170 sostitutivo del comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge n. 552/1996 non ha riprodotto detta disposizione nella parte in cui essa stabilisce che limitatamente al periodo 1995-1996 la compensazione nazionale sia effettuata entro il 25 settembre 1996, con riferimento ai bollettini di aggiornamento di cui al precedente art. 2, comma 1 e tenuto conto dell'esito dei ricorsi. Di fronte all'assenza di tale riferimento non risulta chiaro se la compensazione nazionale debba essere avere quale parametro l'emanato bollettino n. 2 AIMA, notoriamente affetto da tali errori da essere inutilizzabile da parte della regione, alla quale non e' neppure noto l'esito concreto dei ricorsi. Ne' risulta chiara in quale misura l'esito dei ricorsi incida sulla medesima compensazione nazionale. Detto comma 170 prevede nuovamente invece che gli acquirenti versino il prelievo supplementare entro il 31 gennaio 1997 sulla base di appositi elenchi redatti dall'AIMA a seguito della suddetta compensazione nazionale.