Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della Giunta provinciale pro-tempore dott. Luis Dunrnwalder, giusta deliberazione della Giunta n. 84 del 17 gennaio 1997, rappresentata e difesa - in virtu' di procura speciale del 17 gennaio 1997, rogata dal vice segretario generale della Giunta dott. Hermann Berger (rep. n. 18243) - dagli avv.ti proff.ri Sergio Panunzio e Roland Riz e presso lo studio del primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Borghese n. 3 contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica; per la dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 2, commi da 166 a 174, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica". F a t t o 1. - Non soltanto per esigenze di sintesi e di celerita' ci sembra che qui si possa prescindere da una analitica esposizione dei presupposti di diritto e di fatto su cui si fonda il presente ricorso. In verita' tali presupposti sono ormai notissimi a codesta ecc.ma Corte, non solo perche' i piu' remoti (e cioe': la disciplina comunitaria delle quote di produzione del latte, la conseguente disciplina nazionale stabilita dalla legge n. 468/1992, e le modifiche poi inrodotte dal decreto-legge n. 727/1994, convertito in legge n. 46/1995) sono stati esaminati in occasione del giudizio conclusosi con la sentenza di codesta ecc.ma Corte n. 520/1995; ma non anche perche' le vicende successive, costituite sopratutto dall'accavallarsi caotico di numerosi interventi legislativi del Governo, attraverso catene di decreti-legge non convertiti e reiterati, hanno dato luogo a diversi ricorsi di regioni, sia ad autonomia ordinaria che speciale, che hanno impugnato i vari decreti-legge via via succedutisi (cioe' i decreti-legge n. 124/1996, n. 260/1996, n. 353/1996, n. 440/1996, n. 463/1996, n. 542/1996, n. 552/1996), dando luogo ad una catena di giudizi di costituzionalita' tuttora pendenti. Con la conversione in legge dei decreti-legge n. 542/1996 e n. 552/1996 (rispettivamente con leggi n. 649/1996 e n. 642/1996) e la pressoche' coeva entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegato alla legge finanziaria 1997) si e' giunti ad una tappa decisiva di questa lunga vicenda (anche se forse non e' l'ultima). Il decreto-legge n. 542/1996, assieme alla relativa legge di conversione n. 649/1996, e' gia' stato impugnato da questa stessa provincia autonoma di Bolzano con ricorso notificato in data 22 gennaio 1997, in corso di deposito presso codesta ecc.ma Corte. Ed anche il decreto-legge n. 552/1996, assieme alla relativa legge di conversione n. 642/1996, e' stata impugnata da questa provincia con ricorso notificato in data 20 gennaio 1996, anch'esso in corso di deposito. Con il presente atto siamo cosi' giunti al terzo ricorso della provincia in materia di disciplina delle quote di produzione del latte: terzo ricorso peraltro strattamente collegato ai due precedenti perche' ha per oggetto disposizioni della legge n. 662/1996 che sono per lo piu riproduttive di quelle, gia' impugnate, contenute nei suddetti decreti-legge nn. 542 e 552 del 1996. Nei due precedenti ricorsi si e' gia' ampiamente illustrato come i decreti-legge nn. 542 e 552 del 1996 siano gli ultimi anelli di una catena di decreti-legge, mai convertiti e sempre reiterati dal Governo (fra cui i decreti-legge nn. 124, 220, 260, 353, 440, 443 del 1996), molti dei quali sono stati impugnati da diverse regioni a statuto ordinario e speciale (fra cui Lombardia, Veneto, Lazio, Basilicata, Molise, Friuli-Venezia Giulia) con ricorsi tuttora pendenti innanzi a codesta ecc.ma Corte (ricorsi nn. 45, 46, 47 e 48 del 1996). Tali ricorsi, assieme a quelli che le medesime ed altre regioni (fra cui in particolare Veneto e Lombardia) hanno poi notificato per impugnare anche i decreti-legge convertiti nn. 542 e 552 del 1996, e la ancora successiva legge n. 662/1996, dovranno quindi essere esaminati unitamente al presente ricorso della provincia autonoma dl Bolzano (e ai due precedenti). Tanto basta, riteniamo, a giustificare la coincisione delle presenti premesse in fatto, e l'intento di non ripetere inutilmente cose gia' dette. 2. - Piuttosto dobbiamo ricordare preliminarmente quali siano le competenze provinciali che vengono in questione con il presente ricorso, e quale il loro fondamento normativo. In base agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) la provincia ricorrente e' titolare di competenze esclusive (o "primarie") in materia di "agricoltura" e di "patrimonio zootecnico": competenze sia legislative che amministrative, nonche' la connessa potesta' di programmazione degli interventi in materia. Tali attribuzioni sono nella piena disponibilita' della provincia anche a seguito della emanazione delle relative norme d'attuazione dello statuto speciale (di cui specialmente al d.P.R. n. 279/1974). 3. - Cio' premesso, e' stata recentemente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (unitamente alla legge 23 dicembre 1996, n. 663: "legge finanziaria 1997") la citata legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica". Per la verita' mai come in questo caso il titolo della legge sembra essere contraddetto dal suo contenuto dispositivo: come infatti fra breve si vedra' le disposizioni qui impugnate della legge n. 662/1996 sono un esempio particolarmente eloquente e macroscopico del modo del tutto irrazionale e contraddittorio con cui di questi tempi il Parlamento - assieme al Governo - esercita la funzione legislativa. Ai fini del presente ricorso vengono in evidenza i commi da 166 a 174 dell'art. 2 della legge n. 662/1996. Tali commi possono distinguersi in tre gruppi: a) commi che riproducono disposizioni gia' contenute nel decreto-legge n. 542/1996 (convertito in legge n. 649/1996), gia' impugnate da questa provincia con il ricorso notificato lo scorso 22 gennaio 1997; b) commi che riproducono disposizoni gia' contenute nel decreto-legge n. 552/1996 (convertito in legge n. 642/1996), gia' impugnate da questa provincia con il ricorso notificato lo scorso 20 gennaio 1997; c) commi contenenti disposizioni nuove non contenute nei due suddetti decreti-legge. Ci si potrebbe chiedere per quale ragionevole motivo il Parlamento con la legge n. 662 del 23 dicembre l996 (entrata in vigore il 1 gennaio 1997: v. art. 3, comma 217) abbia voluto riprodurre disposizioni legislative gia in vigore, introdotte dai decreti-legge nn. 542 e 552 del 1996, il primo convertito dalla legge n. 649 del 23 dicembre 1996; ed il secondo convertito dalla legge n. 642 del 20 dicembre 1996 (cioe' precedente la stessa legge 23 dicembre 1996, n. 663). Ma non ci soffermiamo su questo aspetto, confidando in un chiarimento al riguardo da parte della Presidenza del Consiglio. Vediamo, piuttosto, di dare conto brevemente del contenuto dei tre gruppi di disposizioni sopra indicati. 4. - Disposizioni riproduttive di precedenti disposizioni del decreto-legge n. 542/1996. 4.1. - I commi 166, 167 e 169 dell'art. 2 della impugnata legge n. 662/1996 riproducono letteralmente i tre commi dell'art. 11 ("Regime comunitario di produzione lattiera") del decreto-legge n. 542/1996, convertito in legge n. 649/1996, gia' impugnati da questa provincia. Le (riproduttive) disposizioni dei commi 166, 167 e 169 cosi' stabiliscono: "166. Con decreto dal periodo 1995-1996 di regolamentazione della produzione lattiera, cessa l'applicazione della procedura di compensazione prevista dall'art. 5, commi 5, 6, 7, 8 e 9, della legge 26 novembre 1992, n. 468, e gli adempimenti gia' svolti ai sensi delle predette disposizioni non hanno effetto. 167. I versamenti e le restituzioni delle somme trattenute dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare, previsti dalla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni, sono effettuati a seguito dell'espletamento delle procedure di compensazione nazionale da parte dell'AIMA. Sulle somme residue spettanti ai produttori restano dovuti gli interessi calcolati al tasso legale. 169. Gli acquirenti che hanno gia' disposto la restituzione delle somme ai produttori ai sensi dell'art. 5, comma 8, della legge n. 468 del 1992, procedono a nuove trattenute nei confronti dei produttori interessati, pari all'ammontare delle somme restituite. Ove cio' non fosse possibile, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della suddetta legge n. 468 del 1992". 5. - Disposizioni riproduttive di precedenti disposizioni del decreto-legge n. 52/1996. 5.1. - Il comma 168 dell'art. 2 della legge impugnata inserisce, fra i commi 167 e 169 sopra riportati, una disposizione che riproduce alla lettera una parte del primo comma dell'art. 3 del decreto-legge (convertito) n. 552/1996 che aveva sostituito il comma 12 dell'art. 5 della legge n. 468/1992 (disposizione, anch'essa, gia' impugnata da questa provincia autonoma). La (riproduttiva) disposizione del comma 168 cosi' stabilisce in ordine alla compensazione nazionale disciplinata e riservata all'AIMA dai commi 166 e 167: "168. La compensazione e' effettuata secondo i seguenti criteri e nell'ordine: a) in favore dei produttori delle zone di montagna; b) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali e' stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto; c) in favore dei produttori ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CEE n. 2081/1993; d) in favore del produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria quota, nel limiti del 5 per cento della quota medesima; e) In favore di tutti gli altri produttori". 5.2. - Il comma 170 dell'art. 2 della legge impugnata contiene una disciplina sostanzialmente riproduttiva, di una parte (il secondo periodo) dell'art. 3, comma 3, del decreto legge n. 552/1996 (gia' impugnato da questa provincia autonoma) . Il comma 170 cosi' dispone: "170. Limitatamente al periodo 1995-1996, gli acquirenti versano il prelievo supplementare entro il 31 gennaio 1997, sulla base di appositi elenchi redatti dall'AIMA a seguito della suddetta compensazione nazionale e trasmessi alle regioni e alla provincie autonome" (rispetto alla originaria formulazione del secondo periodo dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 552/1996 e' stata soltanto aggiunta la norma - di scarsissimo rilievo sostanziale - secondo cui gli elenchi dell'AIMA debbono essere trasmessi anche alle regioni e provincie autonome). 5.3. - Il comma 171 dell'art. 2 della legge impugnata contiene una disposizione che riproduce alla lettera il comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge n. 552/1996 (comma anch'esso gia' impugnato da questa provincla). Il (riproduttivo) comma 171 cosi' dispone: "171. L'art. 2-bis del d.-l. 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, e' abrogato a decorrere dal periodo 1995-1996". 6. - Disposizioni della legge n. 662/l996 non riproduttive di precedenti disposizioni gia' in vigore. Le disposizioni nuove dell'art. 2 della legge n. 662/1996, che rilevano ai fini del presente ricorso, sono quelle contenute nei commi 172, 173 e 174. Il comma 172 e' un esempio eclatante della "irrazionalita'" della disciplina in questione. Infatti il comma 172 cosi' dispone: "172. Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 11 dei decreti-legge 8 agosto 1996, n. 440 e 23 ottobre 1996, n. 542, e degli artt. 2 e 3 dei decreti-legge 6 settembre 1996, e 23 ottobre 1996, n. 552". Orbene; la incongruenza della suddetta disposizione sta in cio': che il decreto legge n. 542/1996 era stato gia' convertito in legge 23 dicembre 1996, n. 649; che il decreto-legge n. 552/1996, era stato gia' convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 642; che gli atti adottati e gli effetti prodottisi in base al decreto-legge n. 440/1996 erano gia' stati fatti salvi dal comma 2 dell'art. 1 della gia' citata legge 23 dicembre 1996, n. 649; e che gli atti adottati e gli effetti prodottisi in base al decreto-legge n. 463/1996 erano gia' stati fatti salvi dal quinto comma dell'art. 1 della gia' citata legge 20 dicembre 1996, n. 642. Anche a questo riguardi confidiamo che la Presidenza del consiglio ci svelera' il senso delle disposizioni contenute nel comma 172. Infine i commi 173 e 174 contengono una disciplina sostitutiva ed integrativa di quella gia' stabilita' dall'art. 10 della legge n. 468/1992. Essi, infatti, cosi' testualmente dispongono: "173. Il comma 6 dell'art. 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, e' sistituito dal seguente: "6. La vendita e l'affitto di cui al comma 2 possono avvenire esclusivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno e sono comunicati, utilizzando gli appositi moduli AIMA, entro dieci giorni con lettera raccomandata all'AIMA e alle regioni e provincie autonome di Trento e di Bolzano. I predetti atti hanno efficacia a partire dal periodo successivo a quello in cui e' avvenuta la stipulazione. Limitatamente al periodo 1996-1997 le parti possono concordare, dandone comunicazione alle regioni e alle provincie autonome, sino al 15 gennaio 1997, che le vendite e gli affitti stipulati entro il 31 dicembre 1996 abbiano effetto anche nel periodo medesimo. In tal caso la regione o la provincia autonoma deve accertare che il cedente non abbia gia' utilizzato la quota ceduta, comunicandolo all'AIMA entro il 31 marzo 1997, e l'atto ha efficacia soltanto a seguito di tale verifica". "174. A decorrere dal periodo 1996-1997 l'acquisto di una quota latte da parte di un produttore non comporta alcuna riduzione delle quote precedentemente spettanti al produttore medesimo". Tutte le suddette disposizioni legislative sono costituzionalmente illegittime e lesive delle competenze della provincia autonoma di Bolzano, che pertanto le impugna con il presente ricorso, per i seguenti motivi di D i r i t t o 1. - Violazione delle competenze statutarie di cui agli articoli 8, n. 21, e 16 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige (e relative norme d'attuazione); dei principi della disciplina comunitaria in materia di compensazione fra Stato, regioni e provincia autonome; nonche' degli artt. 3, 11, 41 e 97 della Costituzione. 1.1. - Le disposizioni di cui ai commi da 166 a 170 dell'art. 2 della legge n. 662/1996 qui impugnata hanno stabilito la cessazione a tempo indeterminato, ed a partire dallo scorso periodo 1995-1996 gia' concluso, della applicazione della procedura di compensazione in sede provinciale prevista dall'art. 5, commi 5-9, della legge n. 468/1992; con la conseguente attribuzione all'AIMA del compito di svolgere l'unica compensazione oggi consentita dalla legislazione vigente: cioe' la compensazione nazionale (v. spec. commi 166, 167, 169 e 170 impugnati). La astratta possibilita' del permanere di una compensazione anche locale - che ancora poteva sembrare sussistere (anche se era difficile comprendere come, stante il disposto dall'art. 11 del decreto-legge n. 542/1996) in base alla formulazione letterale del primo periodo del comma 12 dell'art. 5 della legge n. 468/1992, come recentemente sostituito dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 552/1996 ("Qualora si determinano le condizioni per l'applicazione della compensazione nazionale, essa e' disposta dall'AIMA ...") - sembra ormai definitivamente cancellata dalla formulazione dell'impugnato comma 166. In particolare, poi, il comma 168 dell'art. 2 impugnato (riproducente alla lettera il secondo periodo del comma 12 dell'art. 5 della legge n. 468/1992) stabilisce i criteri che l'AIMA deve applicare nel procedere alla compensazione; il comma 170 disciplina (per il periodo 1995-1996) i tempi ed i modi per il versamento del prelievo supplementare da parte degli acquirenti; ed il comma 169 contiene delle norme (retroattive) di carattere particolare, concernenti le conseguenze della compensazione nazionale (gia' effettuata: cfr. art. 3, comma 3, decreto-legge n. 552/1996) per il periodo 1995-1996, nei casi in cui gli acquirenti avessero gia' disposto la restituzione delle somme ai produttori sulla base della precedente compensazione gia' effettuata in sede locale per lo stesso periodo 1995-1996. Ne risulta, dunque, che la disciplina stabilita dai commi 166-170 dell'art. 2 della legge oggi impugnata (cosi' come quella corrispondente dei decreti-legge nn. 542 e 552 del 1996 gia' impugnati) ha imposto l'abbandono della procedura di compensazione che sino ad oggi - in base all'art. 5 della legge n. 468/1992 - si svolgeva, nella provincia di Bolzano, appunto a livello provinciale (tramite le 5 associazioni di produttori operanti nella provincia). Procedura di compensazione locale che, oggi, risulta invece assorbita e superata dalla compensazione nazionale riservata all'AIMA, e disciplinata appunto, da ultimo, dai commi 166-170 dell'art. 2 della legge n. 662/1996 qui impugnata. E' evidente come la eliminazione del livello locale della compensazion e, senza l'inserimento di alcuna istanza provinciale (o regionale) risulti lesiva degli interessi dei produttori provinciali (e dei principi dell'art. 41 Cost.), e delle competenze della provincia stessa. Infatti, svolgendosi la compensazione a livello solo nazionale risulta piu' difficile che le eccedenze dei produttori provinciali possano trovare aggiustameno e compensazione nell'ambito della stessa provincia, anche utilizzando eventuali produzioni sottoquota di altri produttori provinciali, e diviene impossibile per la provincia stessa un efficace esercizio dei suoi poteri di programmazione, di governo e di controllo del settore e del regime delle quote. Con cio' non si vuole certo escludere la opportunita' di una compensazione anche nazionale (del resto gia' prevista dalla disciplina vigente) rivolta a coordinare i risultati di una precedente compensazione di livello locale: per esempio al fine di utilizzare eventuali eccedenze di quote verificatesi in una provincia. Ma cio' che non e' ammissibile, e che lede le competenze della provincia ricorrente, e' la radicale esclusione di un primo livello provinciale quale e' stata disposta con i commi da 166 a 170 (spec. 166) dell'art. 2 della legge impugnata. Tali disposizioni violano dunque non solo le competenze provinciali in questione e le relative norme costituzionali gia' indicate; ma anche la disciplina comunitaria. Infatti la disciplina stabilita dai vari regolamenti CEE che hanno via via regolato il settore (in particolare regol. Cons. n. 804/1968 del 27 giugno 1968; regol. Cons. n. 856/1984 del 31 marzo 1984 (il cui art. 1, in particolare, aggiunge l'art. 5-quater al regol. n. 804/1968); regol. Cons. n. 857/1984 del 31 marzo 1984; regol. Cons. n. 3950/1992 del 28 dicembre 1992, artt. 2 e seguenti) richiede che la compensazione sia operata non solo a livello nazionale, ma ancor prima e necessariamente a livello locale (provinciale o regionale) . Di qui un ulteriore profilo di incostituzionalita' della disciplina impugnata, che viola i principi della disciplina comunitaria vigente in materia (ed in relazione a cio' anche l'art. 11 Cost.). 1.2. - La radicale eliminazione del livello locale della compensazione, con conseguente esclusione della provincia ricorrente, operata dalla disciplina impugnata risulta poi tanto piu' grave ed evidente, ed incostituzionale anche sotto ulteriori profili, per i seguenti motivi. In primo luogo perche' la disciplina in questione, e specialmente il comma 167 dell'impugnato art. 2, non prevede neppure che nel corso del procedimento di compensazione nazionale l'AIMA debba richiedere un parere delle regioni e provincie autonome interessate. Come gia' si e' detto nei precedenti ricorsi (specie in relazione alle disposizioni dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 552/1996), questa lacuna, presente anche nella legge n. 662/1996, e' particolarmente grave perche', soprattutto una volta eliminato il livello della compensazione locale, in principio di leale cooperazione - secondo quanto gia' affermato da codesta Corte nella sentenza n. 520/1995 - impone che nella procedura di compensazione nazionale l'AIMA agisca in collaborazione con le regioni e provincie autonome. Ricordiamo come nella sentenza n. 520/1995 codesta ecc.ma Corte dichiaro' la incostituzionalita' di una disposizione legislativa che prevedeva l'adozione da parte dell'AIMA di provvedimenti individuali incidenti sulle quote dei produttori (si trattava allora di provvedimenti di riduzione delle quote ex art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 727/1994) senza che tali provvedimenti fossero preceduti dalla richiesta di parere delle competenti regioni. Cio' in quanto - come venne allora rilevato - quella disciplina concerneva "Interventi sulla dimensione produttiva di aziende comprese nel settore agricolo" di competenza regionale. Ma analogamente - si puo' oggi osservare - incidono sulla possibilita' di produzione delle aziende anche gli interventi di compensazione disciplinati dai commi 166-170 dell'art. 2 della legge n. 622/96: la ratio decidendi della sentenza n. 520/1995 si attaglia perfettamente alla questione oggi sottoposta al giudizio di codesta ecc.ma Corte. Piuttosto va rilevato come il giudizio definito con la sentenza n. 520/1995 era stato promosso da regioni ad autonomia ordinaria, cui spetta in materia - ai sensi dell'art. 117 Cost. - una competenza di tipo "concorrente". Sarebbe ragionevole ritenere che, allorquando si tratti di regioni a statuto speciale o provincie autonome che, come quella ricorrente, sono titolari di competenze "esclusive" (o "primarie") in materia di agricoltura, il maggior grado di autonomia costituzionalmente riconosciuto richieda un tipo di procedura cooperativa che riconosca un ruolo piu' incisivo alle regioni o provincie autonome: e quindi non la semplice richiesta di parere, ma piuttosto l'intesa. Come che sia, non puo' comunque esservi dubbio che, per quanto riguarda la provincia autonoma ricorrente, nelle procedure di compensazione nazionale effettuate dall'AIMA ai sensi degli impugnati commi 166 e 170 dell'art. 2 della legge n. 662/1996 avrebbe dovuto essere prevista, se non una intesa in ordine alla compensazione delle quote dei produttori operanti nel suo territorio, almeno una richiesta di parere della provincia ricorrente. Ma tale parere non e' stato previsto dalle impugnate disposizioni dei commi 166 e seguenti dell'art. 2 della legge n. 662/1996 che pertanto sono per cio' stesso incostituzionali, ancne per violazione del principio di leale cooperazione (in relazione agli artt. 8, n. 21, e 16 statuto, nonche' agli artt. 5 e 116 Cost.). La negazione alla provincia anche della forma piu' "tenue" di collabor azione, quale e' il parere obbligatorio, le preclude qualsiasi potere di controllo e di verifica sulle modalita' di svolgimento della compensazione, qualsiasi possibilita' di pronunciarsi almeno sul modo in cui l'AIMA applica i criteri stabiliti dalla legge (quei criteri alla cui elaborazione la stessa provincia avrebbe dovuto potere partecipare, ma illegittimamente le e' stato precluso: v. supra, pp. 9 s.). In definitiva anche sotto questo fondamentale aspetto del regime delle quote di produzione viene precluso alla provincia ricorrente qualsiasi effettiva possibilita' di gestione, di controllo e di programmazione. 1.3. - In secondo luogo, la disciplina della compensazione nazionale stabilita in particolare dal comma 168 dell'art. 2 della impugnata legge n. 662/1996 e' incostituzionale perche' essa ha stabilito direttamente ed esaustivamente i criteri che l'AIMA deve seguire nella compensazione nazionale, senza che la provincia autonoma ricorrente abbia al riguardo potuto esprimersi in alcun modo; e cio' diversamente da quanto stabilito dall'art. 5, comma 12, della legge n. 468/1992 (disposizione, questa, non abrogata, una illegittimamente derogata dall'art. 2, comma 168, della impugnata legge n. 662/1996) , che richiede invece il previo parere delle regioni e provincie autonome per la determinazione dei criteri per l'applicazione della compensazione nazionale. Anche per quanto riguarda la determinazione e disciplina dei criteri per la compensazione nazionale occorreva che essa fosse proceduta da un'intesa con la provincia ricorrente, od almeno da un parere della medesima. Nulla di tutto cio' vi e' stato, onde, anche a questo proposito, valgono le censure ed argomentazioni gia' svolte (al precedente n. 1.3.) circa la violazione del principio di leale cooperazione, che qui si richiamano integralmente. 2. - Ancora violazione - sotto ulteriore profilo - delle competenze statutarie di cui agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige (e relative norme d'attuazione); dei principi della disciplina comunitaria in materia di compensazione delle quote; del principio di leale cooperazione fra Stato, regioni e provincie autonome; nonche' degli artt. 3, 11, 41 e 97 della Costituzione. I commi da 166 a 170 dell'art. 2 della legge n. 662/1996, qui impugnat a, hanno efficacia anche retroattiva poiche' disciplinano la compensazione nazionale "con effetto dal periodo 1995-1996" (comma 166), ed in particolare il comma 169 disciplina proprio le conseguenze della compensazione nazionale in ordine alle "restituzioni" ex art. 5, comma 8 della legge n. 468/1992, gia' verificatesi in base alla precedente compensazione locale effettuata per lo stesso periodo 1995-1996 (periodo di produzione che era gia' terminato il 31 marzo 1996). Inoltre, tale disciplina dell'art. 2 della legge n. 662/1996 va integrata ed interpretata sistematicamente con quella, in particolare, del comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge n. 552/1996, che aveva precedentemente stabilito che "limitatamente al periodo 1995-1996, l'AIMA effettua la compensazione nazionale entro il 25 settembre 1996 ..." (si tratta di una disposizione gia' impugnata da questa provincia autonoma con il ricorso relativo appunto al decreto-legge n. 552/1996). Da tutto cio' risulta dunque chiaramente che i commi da 166 a 170 dell'art. 2 della legge impugnata hanno disciplinato retroattivamente la compensazione nazionale per il periodo 1995-1996, gia' conclusasi il 31 marzo 1996; anzi, piu' precisamente la disciplina contenuta dalla legge n. 662/1996 qui impugnata, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1996, ed entrata in vigore il 1 gennaio 1997 (v. art. 3, comma 217, della legge n. 662), ha disciplinato una compensazione nazionale che era gia' stata effettuata e conclusa dall'AIMA sin dal 25 settembre 1996. Cio' detto, e' chiaro che i vizi delle disposizioni contenute nei commi 166 e 170 dell'art. 2 della legge impugnata, gia' dedotti ed illustrati precedentemente, risultano tanto piu' gravi ed evidenti in relazione alla disciplina della compensazione nazionale stabilita anche per il periodo 1995-96 dagli stessi commi 166-170 dell'art. 2: perche' qui si aggiunge, aggravandoli, il carattere retroattivo della disciplina. Qui, in particolare, proprio il carattere retroattivo della disciplina , che riguarda una compensazione gia' conclusa dall'AIMA il 25 settembre 1996 elimina in radice qualsiasi residua possibilita' di intervento provinciale e annulla ogni potere di controllo della compensazione e di programmazione del settore che pure rientra nelle competenze costituzionalmente spettanti alla provincia ricorrente. E sembra superfluo stare a sottolineare come la esclusione di un ruolo della provincia ricorrente nella procedura di compensazione nazionale, operata dalla disciplina legislativa impugnata, non puo' certo dirsi in qualche modo attenuata (e meno che mai compensata|) dalla norma da ultimo introdotta dall'ultima parte del comma 170 dell'art. 2 della legge n. 662/1996, la quale (integrando la corrispondente disciplina gia' stabilita dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 552/1996) ha stabilito che l'AIMA debba trasmettere alla provincia ricorrente gli elenchi relativi ai versamenti del prelievo supplementare che debbono essere effettuati dagli acquirenti entro il 31 gennaio 1997. Si tratta infatti di una comunicazione che avviene successivamente alla compensazione gia' effettuata dall'AIMA, e che conferisce alla provincia un ruolo meramente notarile, non gia' effettivo, nella procedura in questione. Ma non vi e' solo questo. La sostituzione retroattiva (per il periodo 1995-1996) del sistema della compensazione nazionale con quella locale, operata dai commi 166-170 (spec. 166 e 169) dell'art. 2 della legge qui impugnata, e' incostituzionale pure perche' viola, anche e proprio in relazione al suo carattere retroattivo, la disciplina comunitaria. Come si e' visto, in particolare il comma 166 dell'art. 2 della legge n. 662/1996 - entrato in vigore il 1 gennaio 1997 - ha sostituito "dal periodo 1995-1996" la precedente compensazione locale (gia' regolata dai commi da 5 ad 8 dell'art. 5 della legge n. 468/1992) con quella nazionale riservata all'AIMA; e lo stesso comma 166 ha espressamente stabilito che "gli adempimenti gia' svolti ai sensi delle predette disposizioni", cioe' le compensazioni gia' effettuate per il periodo 1995-96, "non hanno effetto". Aggiunge infine il comma 166 dello stesso art. 2 (ponendo anch'esso una disciplina retroattiva) che gli acquirenti che avessero "gia' disposto la restituzione delle somme ai produttori ai sensi dell'art. 5, comma 8, della legge n. 468 del 1992" (cioe' che avessero disposto quella restituzione in base alla gia' intervenuta compensazione locale per il periodo 1995-96) debbono in tal caso procedere "a nuove trattenute nei confronti dei produttori interessati, pari all'ammontare delle somme restituite". Al riguardo dobbiamo anche qui riproporre le censure gia' dedotte nel precedente ricorso, relativamente all'art. 11 del decreto-legge n. 542/1996, ed all'art. 3 del decreto-legge n. 552/1996. E' noto, infatti, che secondo la dlsciplina comunitaria (art. 5-quater regolamento CEE n. 804/1968; art. 1 regolamento CEE n. 3950/1992) e nazionale (art. 1, comma 2, d.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569) il periodo di produzione lattiera inizia il 1 aprile e termina il 31 marzo dell'anno successivo. Pertanto il periodo di produzione 1995-96 era terminato il 31 marzo 1996: circa nove mesi prima dell'entrata in vigore dell'impugnata legge n. 662/1996 (1 gennaio 1997) . Ed infatti anche le procedure di compensazione (locale) del periodo 1995-96 erano state gia' da tempo concluse prima che entrasse in vigore la legge n. 662/1996 qui impugnata, e prima anche della data del 25 settembre 1996 entro cui -secondo quanto stabilito (anche qui retroattivamente) dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 552/1996 - l'AIMA di fatto ha rieffettuato la compensazione (questa volta nazionale). E necessariamente quelle procedure di compensazione locale erano gia' state effettuate: perche' la compensazione deve effettuarsi subito a ridosso della chiusura del relativo periodo di produzione. Infatti i risultati della compensazione sono essenziali per i produttori anche al fine di potere programmare - sulla base delle quote possedute e dei risultati della compensazione - il periodo di produzione che si conclude il 31 marzo dell'anno successivo. E' chiaro, allora, che disciplinare retroattivamente, a campagna gia' conclusa ed a compensazione locale gia' effettuata, le posizioni individuali dei produttori - come appunto ha fatto anche la qui impugnata disciplina dei commi 166-170 dell'art. 2 della legge n. 662/1996, disponendo una nuova compensazione per il periodo 1995-96 - significa sconvolgere non solo i risultati del periodo di produzione gia' concluso, ma anche l'andamento di quello iniziato; significa violare i diritti e le legittime aspettative dei produttori (art. 41 Cost.) e violare anche la disciplina comunitaria. Si badi: la disciplina comunitaria violata dalle disposizioni legislat ive qui impugnate non e' solo quella risultante dalle norme dei regolamenti comunitari gia indicati, che fissano la periodizzazione della produzione lattiera (dal 1 aprile al 31 marzo) e con cio' stesso definiscono le scansioni ed i termini per gli eventuali provvedimenti delle autorita' nazionali che incidono sulle quote individuali e sul regime di produzione (come si e' illustrato piu' diffusamente nel ricorso relativo al decreto-legge n. 552/1996). Cio' che risulta violato, infatti, e' anche un piu' generale principio della disciplina comunitaria - piu' volte affermato dalla Corte di giustizia del Lussemburgo (per tutte, v. da ultimo sentenza della Corte di gustizia CEE - V Sezione, 11 agosto 1995, nel procedimento C-1/94: Cavarzere produzioni industriali S.p.a. contro Ministero agricoltura e foreste) - secondo cui, salvo eccezioni espressamente previste in casi particolari dai regolamenti comunitari (che nel caso in questione non sussistono), gli interventi nazionali che incidono in modo limitativo sulle attivita' e capacita' delle imprese (come appunto anche quelli relativi alla compensazione delle produzioni individuali) non possono mai essere retroattivi, per le preminenti esigenze di certezza del diritto e della tutela che deve essere garantita alla iniziativa ed all'affidamento delle imprese. Riassumendo, la disciplina in questione, che (come gia' quella dell'art. 11 del decreto-legge n. 542/1996 e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 552/1996, gia' impugnati) ha retroattivamente cancellato la compensazione provinciale gia' effettuata per il periodo 1995-96, sostituendola con una successiva compensazione nazionale - anch'essa introdotta in via retroattiva, perche' di fatto gia' effettuata dall'AIMA prima della sua entrata in vigore (entro il 25 settembre 1996: art. 3, comma 3, decreto-legge n. 552/1996) - in primo luogo ha violato i diritti dei produttori. Si tratta, infatti, di una disciplina che in modo del tutto irragionevole (e percio' stesso lesivo dell'art. 3 Cost.) viola la liberta' di iniziativa economica dei produttori (art. 41 Cost.), e viola in particolare e con la massima evidenza le specifiche disposizioni e principi comunitari gia' indicati circa la non retroattivita' dei provvedimenti - come quelli di compensazione - incidenti sulle attivita' e capacita' delle imprese (con violazione, quindi, anche dell'art. 11 Cost.). Tale disciplina, che incide sulla dimensione produttiva di aziende del settore agricolo, ricadente nella competenza primaria della provincia ricorrente, parallelemente viola appunto tale competenza provinciale. In particolare la disciplina retroattiva della compensazione nazionale per il periodo 1995-1996 - la cui procedura e' integralmente demandata all'AIMA senza alcun significativo intervento delle regioni e provincie autonome, che pure sono proposte anch'esse al governo del settore - determina una gravissima violazione delle gia' citate attribuzioni della provincia ricorrente: provincia che viene messa di fronte agli effetti retroattivi ed automatici, per il periodo 1995-96, della compensazione nazionale effettuata dall'AIMA senza alcuna sua partecipazione. Oltre alle norme e principi costituzionali e comunitari gia' indicati, ne risultano dunque violate le competenze provinciali di cui agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto (e relative norme d'attuazione: d.P.R. n. 279/1974); come pure il principio di leale collaborazione che - come affermato da codesta ecc.ma Corte nella sentenza n. 520/1995 - governa i rapporti che, in tale materia, intercorrono fra lo Stato e le regioni e provincie autonome; nonche' il principio di buon andamento dell'Amministrazione provinciale (art. 97 Cost.). 3. - Violazione delle competenze provinciali di cui alle norme statutarie (e d'attuazione) gia' citate; nonche' degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. Per motivi che, almeno a questa difesa, risultano misteriosi, il gia' ricordato comma 171, dell'art. 2 della legge impugnata ha riprodotto un solo comma (il 2) dell'art. 2 del decreto-legge n. 552/1996, e pero' non anche agli altri cui pure quello e' organicamente collegato: cioe', da un lato, i commi 1, 3 e 4 del suddetto art. 3 del decreto-legge n. 552/1996, articolo che nel suo insieme disciplina i nuovi provvedimenti di determinazione (in riduzione) delle quote individuali di produzione del latte, adottati dall'AIMA entro il 31 marzo 1996, comma 1, il loro valore di accertamento definitivo ed incontestabile delle quote, comma 4, il particolare regime dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali proponibili dai produttori, comma 3; e dall'altro - in stretta connessione con l'art. 2 - il comma 3 dell'art. 3 del medesimo decreto-legge n. 552/1996 che, nell'ambito della complessiva disciplina della neointrodotta compensazione nazionale, stabilisce che (per il periodo 1995-1996) questa viene effettuata dall'AIMA con riferimento ai bollettini di aggiornamento delle quote individuali di produzione del latte di cui all'art. 2, comma 1, e pero' solo una volta decisi gli eventuali ricorsi di cui al comma 3 dell'art. 2. Come gia' si e' spiegato nel precedente ricorso con cui si sono impugnati l'art. 2 e l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 552/1996 (spec. pp. 18-27) - le cui deduzioni ed argomentazioni qui si richiamano integralmente - da quelle disposizioni deriva un sistema vessatorio ed incostituzionale per cio' che riguarda la tutela dei diritti ed interessi legittimi dei produttori incisi dalle nuove determinazioni di quote individuali stabilite dai bollettini dell'AIMA: sia perche' la stessa esperibilita' dei ricorsi (amministrativi e giurisdizionali) e' ostacolata dalla irragionevole brevita' del termine per la proposizione del ricorso in opposizione all'AIMA (solo 15 giorni), sia per la necessita' di proporre prima il ricorso amministrativo al fine di potere poi proporre il ricorso giurisdizionale (reintroduzione dell'anacronistico principio della necessaria "definitivita'" dell'atto amministrativo ai fini della tutela giurisdizionale); sia anche perche' la legge mira a dissuadere il produttore dall'impugnare il bollettino, dato che essa (art. 3, comma 3, decreto-legge n. 552/1996) stabilisce che in tal caso il produttore non potra' fruire della compensazione nazionale (che per il periodo 1995-1996 deve essere conclusa entro il 25 settembre 1996) se prima i ricorsi, anche giurisdizionali, non saranno stati decisi. Il che significa, allora, che la stessa (irrazionale, vessatoria ed incostituzionale) disciplina dei bollettini AIMA, dei relativi ricorsi, e del divieto di autocertificazione di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 552/1996, integra una altrettanto irrazionale vessatoria ed incostituzionale disciplina della stessa compensazione nazionale e della conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 552/1996, nonche' art. 11 del decreto-legge n. 542/1996, e da ultimo art. 2, commi 166-171 della legge n. 662/1996 oggi impugnata). Infatti la sanzione (il "prelievo supplementare" applicato ai produttori che abbiano prodotto fuori quota) che viene definitivamente stabilita alla conclusione della compensazione nazionale risulta dal raffronto dei due fattori sulla base dei quali opera la compensazione: da un lato la quota individuale assegnata, dall'altro la produzione effettivamente realizzata. Ma in base al nuovo sistema introdotto dai decreti-legge nn. 542 e 552 del 1996, e poi dalla legge n. 662/1996, in relazione alla determinazione di entrambi i fattori i produttori sono alla merce' dell'AIMA: poiche' spetta soltanto a questa di stabilire l'uno o l'altro fattore, senza alcuna possibilita' di controllo o di partecipazione alla loro determinazione (come invece prima avveniva) ne' dei produttori stessi, ne' delle regioni o provincie autonome. Questo perche', come si e' detto (e piu' ampiamente illustrato nei precedenti ricorsi cui si fa rinvio), da un lato le quote individuali di produzione sono stabilite unilateralmente ed esclusivamente dall'AIMA (senza alcun intervento della provincia ricorrente, e quindi con violazione delle sue competenze esclusive in materia di agricoltura, dei principi della disciplina comunitaria, e del principio di leale cooperazione); ed il regime dei ricorsi nei confronti dei provvedimenti dell'AIMA e' stato disciplinato in modo assolutamente vessatorio e lesivo del diritto di tutela giurisdizionale (con violazione anche degli artt. 3, 23 e 113 Cost.). Mentre, dall'altro lato, anche la determinazione delle produzioni effettive e' ormai accentrata nell'AIMA (con violazione anche qui delle competenze regionali e provinciali) e - per quanto in relazione maggiormente interessa al presente motivo di censura - senza piu' la possibilita' dell'autocertificazione in caso di contenzioso, che e' stata abolita (oltre che dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 552/1996) anche dal comma 171 dell'art. 2 della legge n. 662/1996 qui impugnata. Dunque, la disciplina legislativa in questione relativa alla compensaz ione nazionale - in cui si inserisce come un elemento particolarmente rilevante il comma 171 qui impugnato - e' lesiva dei diritti ed interessi dei produttori (con violazione degli artt. 3, 24, 41 e 113 Cost.) ed al tempo stesso lesiva delle competenze della provincia ricorrente (per violazione delle norme statutarie e dei principi costituzionali e della disciplina comunitaria gia' indicati, e del principio di leale cooperazione), cui sfugge ormai ogni potere di intervento e controllo nelle procedure rivolte alla compensazione. Onde le censure che, nei confronti di quella complessiva disciplina gia' sono state dedotte nei due precedenti ricorsi, e che qui sono state riprese e sintetizzate, vengono con il presente atto formalmente riproposte (in parte qua) nei confronti del comma 171 dell'art. 2 della legge n. 662/1996, che di quella complessiva disciplina legislativa ha - come si e' visto - riprodotto un essenziale tassello. 4. - Violazione delle competenze provinciali di cui alle norme statutarie (e d'attuazione) gia' citate, nonche' delle norme e dei principi comunitari e costituzionali gia' citati, anche in relazione all'art. 136 della Costituzione. 4.1. - Si e' gia' detto in precedenza della insensatezza della disciplina contenuta nel comma 172 dell'art. 2 della legge n. 662/1996 qui impugnata, che: a) fa salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti in base a particolari disposizioni di due decreti-legge non convertiti (nn. 440 e 463 del 1996), ma che erano gia' stati salvati da due precedenti leggi (rispettivamente la legge n. 649/1996, art. 1, comma 2; e la legge n. 642/1996, art. 1, comma 5); b) ancora fa salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti in base a particolari disposizioni di altri due decreti-legge, nn. 542 e 552 del 1996, peraltro gia' precedentemente convertiti, rispettivamente, nelle leggi nn. 649 e 642del 1996 (e come tali gia' impugnati da questa provincia)| Ma, messa pure in disparte la irrazionalita' di tale disciplina, sta di fatto che lo stesso giorno della sua entrata in vigore, il 1 gennaio 1997 (cfr. art. 3, comma 17, della stessa legge n. 662/1996) e' entrata in vigore una disposizione che l'ha "soppressa": infatti l'art. 10 del d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669 ("Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997") - articolo recante varie disposizioni correttive ed integrative della legge n. 662/1996 - contiene il comma 9 il quale dispone appunto che "il comma 172 dell'art. 2 (della legge n. 662/1996) e' soppresso". Orbene, messi anche qui in disparte i possibili rilievi sulla inapprop riatezza del termine "soppressione" (ma di fronte ad una legislazione come e' quella cui ci troviamo di fronte non si puo' certo stare a sottilizzare ed a pretendere un linguaggio tecnicamente rigoroso da parte del Governo o del Parlamento), e posto che sostanzialmente la citata disposizione dell'art. 10, comma 9, del decreto-legge n. 669/1996 ha certamente "abrogato" il comma 172 dell'art. 2 della legge n. 662/1996, si potrebbe anche pensare che non vi sia piu' motivo, a questo punto, di impugnare quest'ultima disposizione legislativa. Tuttavia, anche a voler prescindere dalla considerazione che l'efficac ia naturalmente non retroattiva della abrogazione disposta dall'art. 10, comma 9, del decreto-legge n. 669/1996 potrebbe non essere in grado di eliminare l'interesse della provincia ricorrente alla dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 2, comma 172, della legge n. 662/1996 in relazione agli effetti da questa eventualmente gia' prodotti antecedentemente alla sua abrogazione; a parte questo, comunque oggi non si e' in grado, di sapere se il decreto-legge n. 669/1996 sara' convertito in legge dalle Camere. Se cio' non avverra' (come e' possibile) il comma 17 dell'art. 2 del decreto-legge n. 662/1996 continuera' ad essere formalmente in vigore (indipendentemente dalle gia' descritte vicende dei quattro decreti-legge da esso richiamati), e quindi continuera' a produrre i suoi effetti. Pertanto, in ogni caso, la provincia autonoma di Bolzano deve oggi prudenzialmente impugnare le norme del comma 172 dell'art. 2 della legge n. 662/1996 lesive della sua competenza. 4.2. - Cio' premesso, si deduce quindi la incostituzionalita' (e lesivita' nei confronti delle competenze provinciali) dell'art. 2, comma 172, della legge n. 662/1996, nella parte in cui esso fa salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 11 del d.-l. 23 ottobre 1996; n. 542, e degli artt. 2 e 3 del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552. Com'e' ben noto, si tratta dei due decreti-legge che, una volta convertiti rispettivamente nelle leggi nn. 649 e 642 del 1996, sono gia' stati impugnati da questa provincia autonoma con ricorsi notificati, rispettivamente, il 22 gennaio 1997 ed il 20 gennaio 1997, ed in corso di deposito presso codesta ecc.ma Corte. Ed e' proprio in relazione a tale gia' intervenuta impugnazione che sorge la ulteriore questione di costituzionalita' ora qui dedotta. Infatti, qualora (come confidiamo) venga dichiarata la incostituzional ita' dei decreti-legge nn. 542 e 552 del 1996, siccome lesivi delle competenze provinciali e dei principi costituzionali e comunitari gia' piu' volte indicati, la permanente vigenza dell'art. 2, comma 172, della legge n. 662/1996 potrebbe determinare una (almeno parziale) limitazione degli effetti delle suddette dichiarazioni di incostituzionalita' e, quindi, una incompleta eliminazione delle conseguenze della lesione delle competenze della provincia ricorrente, che le disposizioni legislative annullate avevano prodotto. Vero e' che nel caso della dichiarazione di incostituzionalita' delle disposizioni impugnate dei due decreti-legge codesta ecc.ma Corte potrebbe e dovrebbe (a nostro sommesso avviso) dichiarare anche la incostituzionalita' in via conseguenziale - in parte qua - del comma 172 dell'art. 2 della legge n. 662/1996, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Ma se cio' non avvenisse si verificherebbe appunto quanto sopra ipotizzato. Si avrebbe cioe' che, pure essendo state dichiarate incostituzionali da codesta ecc.ma Corte le impugnate disposizioni dei decreti-legge (convertiti) nn. 542 e 562 del 1996, tuttavia gli effetti della dichiarazione di incostituzionalita' - come definiti dall'art. 136 della Costituzione e dall'art. 30, spec. comma 3, della legge n. 87/1953 - risulterebbero limitati e frustrati proprio dal comma 172 dell'art. 2 della legge n. 662/1996, percio' qui impugnato. Perche', anche se tuttora pendenti, gli effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base di quelle disposizioni dei decreti-legge, anziche' essere travolti dalla dichiarazione di incostituzionalita' delle disposizioni cui si basavano (secondo appunto i principi dell'art. 136 della Costituzione e dell'art. 30 della legge n. 87/1953), sarebbero invece "fatti salvi" proprio dalla impugnata disposizione della legge n. 662/1996. E' appunto per questo che tale disposizione legislativa, anche perche' in contrasto con l'art. 136 Cost., risulta essere lesiva delle competenze statutariamente riservate dalla provincia ricorrente e dei principi costituzionali e comunitari gia' richiamati. Si osservi, da ultimo, che la incostituzionalita' del comma 171 dell'art. 2 della legge n. 662/1996, e la sua lesivita' delle competenze provinciali, risulta tanto piu' grave ed evidente se si considera che la salvezza degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti ivi stabilita' si riferisce ad effetti e rapporti che si basano su disposizioni (quelle dei decreti-legge nn. 542 e 552 del 1996) che, come gia' si e' visto in questo e nei due precedenti ricorsi, hanno efficacia soprattutto retroattiva. In relazione a questo aspetto della disciplina di quei decreti-legge, la loro eventuale dichiarazione di incostituzionalita' (ove venissero accolti i due precedenti ricorsi di questa provincia) risulterebbe praticamente vanificata dalla permanente vigenza dell'art. 2, comma 172, della legge n. 662/1996 qui impugnata: onde si impone la dichiarazione di incostituzionalita' anche di quest'ultima disposizione. 5 . - Violazione delle competenze provinciali di cui alle norme statutarie (e d'attuazione) gia' citate. Violazione del principio di leale cooperazione e dei principi della normativa comunitaria. Veniamo, infine, alla dsciplina contenuta nei commi 173 e 174 dell'art . 2 della impugnata legge n. 662/1996, il cui contenuto e' gia' stato riportato all'inizio del presente atto (pp. 11-12). Come si e' visto essi contengono disposizioni sostitutive ed integrative di quelle gia' stabilite dall'art. 10 della legge n. 468/1992, che disciplinano le condizioni, le modalita' e gli effetti della vendita o dell'affitto di quote di latte (senza cessione dell'azienda) da parte del produttore conduttore di un'azienda ad altro produttore. Va premesso che anche in base ai principi della disciplina comunitaria (spec. il gia' citato regolamento CEE n. 3950/1992 del Consiglio del 28 dicembre 1992, art. 44 e seguenti) il regime di tali vendite ed affitti di quote e' principalmente di competenza delle regioni e provincie autonome (non essendovi riserve a favore dello Stato risultanti dalla disciplina comunitaria): ed infatti l'azienda cedente e l'azienda acquirente devono essere ubicate nel territorio della medesima regione o provincia autonoma, o nella medesima "area omogenea" da queste indicata (art. 10, comma 2, lett. a) della legge n. 468/1992); spetta alle medesime regioni e provincie autonome istituire e gestire le "riserve" (regionali o provinciali) di quote che vengono alimentate con una percentuale delle quote vendute o affittate nei loro territori (artt. 10, commi 10 e 11, legge n. 468/1992). Posta questa premessa, e' allora evidente come la disciplina dei commi 173 e 174 qui impugnata sia lesiva delle competenze della provincia ricorrente. Essa infatti - in sintonia con le altre impugnate disposizioni della legge n. 662/1996 che comprimono le competenze regionali e provinciali, concentrando nell'AIMA ogni potere relativo alla determinazione delle quote individuali ed alla compensazione - stabilisce in modo analitico i termini, le modalita' e gli effetti di tali cessioni di quote, eliminando al riguardo ogni autonoma scelta normativa della provincia ricorrente ed ogni sua discrezionalita' in sede di applicazione. Parallelamente quella disciplina concentra nell'AIMA ogni potere di intervento e controllo: la provincia ricorrente e' solo destinataria di comunicazioni che i produttori le debbono fare in ordine alle cessioni di quote, ma perfino queste comunicazioni debbono essere effettuate mediante moduli predisposti unicamente dall'AIMA. La legge riconosce in sostanza alla provincia ricorrente un ruolo che potrebbe definirsi "meramente notarile", per impiegare una formula gia' usata da codesta ecc.ma Corte in una recente sentenza (la n. 126/1996) con cui venne dichiarata la incostituzionalita' del decreto legislativo n. 220/1995 ("Attuazione degli artt. 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico"), che aveva concentrato presso il Ministero delle risorse agricole, le attivita' necessarie a dare attuazione alla disciplina comunitaria, escludendone le provincie autonome di Trento e Bolzano nonostante si trattasse di attivita' rientranti nella loro competenza primaria in materia di agricoltura. In conclusione, per i suddetti motivi, anche i commi 173 e 174 dell'art. 2 della legge n. 662/1996 sono incostituzionali, poiche' hanno disciplinato in modo dettagliato e vincolante per la provincia ricorrente una materia di sua competenza primaria; lo hanno fatto senza che su quella disciplina la provincia abbia neppure potuto manifestare previamente il suo parere; e perche' - in difformita' anche alla normativa comunitaria - hanno negato alla provincia ricorrente un ruolo effettivo e discrezionalita' di scelte nelle procedure da quei commi contemplate. Con violazione, quindi, delle competenze provinciali di cui alle norme statutarie gia' indicate, del principio di leale cooperazione, e della stessa disciplina comunitaria. 6. -Violazione, sotto ulteriore profilo delle competenze provinciali di cui alle norme statutarie gia' indicate, nonche' dell'art. 52, comma 4, dello statuto speciale Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione (art. 19, comma 2, d.P.R. n. 49/1973). L'art. 52, comma 4, dello statuto Trentino-Alto Adige stabilisce che il presidente della Giunta provinciale "interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri quando si tratta di questioni che riguardano la provincia"; l'art. 19, comma 2, del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49 (recante norme d'attuazione dello statuto) specifica che il presidente della Giunta provinciale e' invitata alle sedute del Consiglio dei Ministri quando questo "chiamata ad approvare disegni di legge, atti aventi valore di legge, atti o provvedimenti che riguardano la sfera di attribuzioni ... delle province". Alla provincia ricorrente e' noto che, secondo la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, l'obbligo di invitare il presidente della Giunta provinciale sussiste quando il Consiglio dei Ministri debba decidere su questioni che tocchino un interesse "differenziato" della provincia. Ma la provincia ricorrente ritiene appunto che tanto si era verificato nel caso in questione (anche in considerazione del carattere "esclusivo" delle competenze spettanti alla provincia ricorrente in materia di agricoltura, diversamente dalle altre regioni cui spetta invece in materia una competenza solo concorrente). Pertanto il presidente della Giunta provinciale ricorrente doveva essere invitato a partecipare alla seduta del Consiglio dei Ministri in cui venne approvato il decreto-legge n. 542/1996; e comunque almeno a quella successiva in cui venne approvato il disegno di legge (Camera deputati n. 2372-bis, del 30 settembre 1996) poi divenuto la legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ma cio' non e' avvenuto e quindi ne discende la incostituzionalita' della legge n. 662/1996.