Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona  del
 presidente  della   Giunta   provinciale   pro-tempore   dott.   Luis
 Dunrnwalder,  giusta  deliberazione della Giunta n. 84 del 17 gennaio
 1997, rappresentata e difesa - in virtu' di procura speciale  del  17
 gennaio  1997, rogata dal vice segretario generale della Giunta dott.
 Hermann Berger (rep.   n.  18243)  -  dagli  avv.ti  proff.ri  Sergio
 Panunzio  e  Roland  Riz  e  presso  lo  studio  del  primo  di  essi
 elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Borghese  n.  3  contro  la
 Presidenza  del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del
 Consiglio in carica;  per  la  dichiarazione  di  incostituzionalita'
 dell'art.  2,  commi  da  166 a 174, della legge 23 dicembre 1996, n.
 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica".
                               F a t t o
   1. - Non soltanto per esigenze di sintesi e di celerita' ci  sembra
 che  qui  si  possa  prescindere  da  una  analitica  esposizione dei
 presupposti di diritto e  di  fatto  su  cui  si  fonda  il  presente
 ricorso.  In  verita' tali presupposti sono ormai notissimi a codesta
 ecc.ma Corte, non solo perche' i piu' remoti (e cioe': la  disciplina
 comunitaria  delle  quote  di  produzione  del  latte, la conseguente
 disciplina  nazionale  stabilita  dalla  legge  n.  468/1992,  e   le
 modifiche  poi inrodotte dal decreto-legge n. 727/1994, convertito in
 legge n. 46/1995) sono stati  esaminati  in  occasione  del  giudizio
 conclusosi  con  la  sentenza di codesta ecc.ma Corte n. 520/1995; ma
 non  anche  perche'  le  vicende  successive,  costituite  sopratutto
 dall'accavallarsi  caotico  di  numerosi  interventi  legislativi del
 Governo,  attraverso  catene  di  decreti-legge  non   convertiti   e
 reiterati,  hanno  dato  luogo  a  diversi ricorsi di regioni, sia ad
 autonomia  ordinaria  che  speciale,  che  hanno  impugnato  i   vari
 decreti-legge   via   via   succedutisi  (cioe'  i  decreti-legge  n.
 124/1996, n. 260/1996, n. 353/1996,  n.  440/1996,  n.  463/1996,  n.
 542/1996,  n.  552/1996),  dando  luogo  ad  una catena di giudizi di
 costituzionalita' tuttora pendenti.
   Con la conversione in legge dei  decreti-legge  n.  542/1996  e  n.
 552/1996  (rispettivamente  con leggi n. 649/1996 e n. 642/1996) e la
 pressoche' coeva entrata in vigore della legge 23 dicembre  1996,  n.
 662 (collegato alla legge finanziaria 1997) si e' giunti ad una tappa
 decisiva di questa lunga vicenda (anche se forse non e' l'ultima).
   Il  decreto-legge  n.  542/1996,  assieme  alla  relativa  legge di
 conversione n. 649/1996, e' gia' stato  impugnato  da  questa  stessa
 provincia  autonoma  di  Bolzano  con  ricorso  notificato in data 22
 gennaio 1997, in corso di deposito presso codesta  ecc.ma  Corte.  Ed
 anche  il  decreto-legge  n. 552/1996, assieme alla relativa legge di
 conversione n. 642/1996, e' stata impugnata da questa  provincia  con
 ricorso  notificato  in  data  20 gennaio 1996, anch'esso in corso di
 deposito.
   Con il presente atto siamo cosi'  giunti  al  terzo  ricorso  della
 provincia  in  materia  di  disciplina  delle quote di produzione del
 latte:  terzo  ricorso  peraltro  strattamente   collegato   ai   due
 precedenti  perche'  ha  per  oggetto  disposizioni  della  legge  n.
 662/1996 che sono per lo piu riproduttive di quelle, gia'  impugnate,
 contenute nei suddetti decreti-legge nn. 542 e 552 del 1996.
   Nei  due precedenti ricorsi si e' gia' ampiamente illustrato come i
 decreti-legge nn. 542 e 552 del 1996 siano gli ultimi anelli  di  una
 catena  di  decreti-legge,  mai  convertiti  e  sempre  reiterati dal
 Governo (fra cui i decreti-legge nn. 124, 220, 260, 353, 440, 443 del
 1996), molti dei quali sono stati  impugnati  da  diverse  regioni  a
 statuto  ordinario  e  speciale  (fra  cui  Lombardia, Veneto, Lazio,
 Basilicata,  Molise,  Friuli-Venezia  Giulia)  con  ricorsi   tuttora
 pendenti  innanzi a codesta ecc.ma Corte (ricorsi nn. 45, 46, 47 e 48
 del 1996).  Tali ricorsi, assieme a quelli che le medesime  ed  altre
 regioni  (fra  cui  in  particolare  Veneto  e  Lombardia)  hanno poi
 notificato per impugnare anche i decreti-legge convertiti nn.  542  e
 552  del  1996,  e  la  ancora successiva legge n. 662/1996, dovranno
 quindi  essere  esaminati  unitamente  al  presente   ricorso   della
 provincia  autonoma  dl  Bolzano  (e ai due precedenti). Tanto basta,
 riteniamo, a giustificare la coincisione delle presenti  premesse  in
 fatto, e l'intento di non ripetere inutilmente cose gia' dette.
   2.  -  Piuttosto  dobbiamo ricordare preliminarmente quali siano le
 competenze provinciali che  vengono  in  questione  con  il  presente
 ricorso, e quale il loro fondamento normativo.
   In  base  agli  artt.  8,  n.  21,  e  16  dello  statuto  speciale
 Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto  1972,  n.  670)  la  provincia
 ricorrente  e'  titolare  di  competenze  esclusive (o "primarie") in
 materia di "agricoltura" e di "patrimonio zootecnico": competenze sia
 legislative che  amministrative,  nonche'  la  connessa  potesta'  di
 programmazione  degli  interventi  in materia. Tali attribuzioni sono
 nella piena disponibilita' della  provincia  anche  a  seguito  della
 emanazione  delle  relative norme d'attuazione dello statuto speciale
 (di cui specialmente al d.P.R. n. 279/1974).
   3. - Cio' premesso, e' stata recentemente pubblicata sulla Gazzetta
 Ufficiale (unitamente alla legge 23 dicembre  1996,  n.  663:  "legge
 finanziaria  1997") la citata legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante
 "Misure di  razionalizzazione della finanza pubblica". Per la verita'
 mai  come  in  questo  caso  il  titolo  della  legge  sembra  essere
 contraddetto dal suo contenuto dispositivo: come infatti fra breve si
 vedra'  le disposizioni qui impugnate della legge n. 662/1996 sono un
 esempio particolarmente eloquente e macroscopico del modo  del  tutto
 irrazionale e contraddittorio con cui di questi tempi il Parlamento -
 assieme al Governo - esercita la funzione legislativa.
   Ai  fini  del presente ricorso vengono in evidenza i commi da 166 a
 174  dell'art.  2  della  legge  n.  662/1996.  Tali  commi   possono
 distinguersi in tre gruppi:
     a)   commi   che  riproducono  disposizioni  gia'  contenute  nel
 decreto-legge n. 542/1996 (convertito in  legge  n.  649/1996),  gia'
 impugnate  da questa provincia con il ricorso notificato lo scorso 22
 gennaio 1997;
     b)  commi  che  riproducono  disposizoni   gia'   contenute   nel
 decreto-legge  n.  552/1996  (convertito  in legge n. 642/1996), gia'
 impugnate da questa provincia con il ricorso notificato lo scorso  20
 gennaio 1997;
     c)  commi  contenenti  disposizioni  nuove  non contenute nei due
 suddetti decreti-legge.
   Ci si potrebbe chiedere per quale ragionevole motivo il  Parlamento
 con  la  legge  n.  662  del 23 dicembre l996 (entrata in vigore il 1
 gennaio  1997:  v.  art.  3,  comma  217)  abbia  voluto   riprodurre
 disposizioni  legislative gia in vigore, introdotte dai decreti-legge
 nn. 542 e 552 del 1996, il primo convertito dalla legge n. 649 del 23
 dicembre 1996; ed il secondo convertito dalla legge  n.  642  del  20
 dicembre  1996 (cioe' precedente la stessa legge 23 dicembre 1996, n.
 663).  Ma non ci soffermiamo su  questo  aspetto,  confidando  in  un
 chiarimento al riguardo da parte della Presidenza del Consiglio.
   Vediamo,  piuttosto, di dare conto brevemente del contenuto dei tre
 gruppi di disposizioni sopra indicati.
   4. -  Disposizioni  riproduttive  di  precedenti  disposizioni  del
 decreto-legge n. 542/1996.
   4.1.  - I commi 166, 167 e 169 dell'art. 2 della impugnata legge n.
 662/1996 riproducono letteralmente i tre commi dell'art. 11  ("Regime
 comunitario  di  produzione lattiera") del decreto-legge n. 542/1996,
 convertito in legge n. 649/1996, gia' impugnati da questa provincia.
    Le (riproduttive) disposizioni dei commi  166,  167  e  169  cosi'
 stabiliscono:
     "166. Con decreto dal periodo 1995-1996 di regolamentazione della
 produzione   lattiera,   cessa   l'applicazione  della  procedura  di
 compensazione prevista dall'art. 5, commi 5, 6, 7, 8 e 9, della legge
 26 novembre 1992, n. 468, e gli  adempimenti  gia'  svolti  ai  sensi
 delle predette disposizioni non hanno effetto.
     167.  I versamenti e le restituzioni delle somme trattenute dagli
 acquirenti a titolo di prelievo supplementare, previsti  dalla  legge
 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni, sono effettuati
 a   seguito   dell'espletamento   delle  procedure  di  compensazione
 nazionale da  parte  dell'AIMA.  Sulle  somme  residue  spettanti  ai
 produttori restano dovuti gli interessi calcolati al tasso legale.
     169. Gli acquirenti che hanno gia' disposto la restituzione delle
 somme  ai  produttori  ai  sensi dell'art. 5, comma 8, della legge n.
 468  del  1992,  procedono  a  nuove  trattenute  nei  confronti  dei
 produttori  interessati,  pari  all'ammontare delle somme restituite.
 Ove cio' non fosse possibile, si applicano  le  disposizioni  di  cui
 all'art.  7 della suddetta legge n. 468 del 1992".
   5.  -  Disposizioni  riproduttive  di  precedenti  disposizioni del
 decreto-legge n. 52/1996.
   5.1. - Il comma 168 dell'art. 2 della  legge  impugnata  inserisce,
 fra i commi 167 e 169 sopra riportati, una disposizione che riproduce
 alla  lettera una parte del primo comma dell'art. 3 del decreto-legge
 (convertito) n. 552/1996 che aveva sostituito il comma  12  dell'art.
 5 della legge n. 468/1992 (disposizione, anch'essa, gia' impugnata da
 questa provincia autonoma).
   La  (riproduttiva)  disposizione  del comma 168 cosi' stabilisce in
 ordine alla compensazione nazionale disciplinata e riservata all'AIMA
 dai commi 166 e 167:
     "168. La compensazione e' effettuata secondo i seguenti criteri e
 nell'ordine:
      a) in favore dei produttori delle zone di montagna;
      b) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei
 confronti dei quali e' stata disposta la riduzione della quota B, nei
 limiti del quantitativo ridotto;
      c) in favore dei produttori ubicati nelle zone svantaggiate,  di
 cui  alla  direttiva  75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, e
 nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi  del  regolamento  CEE  n.
 2081/1993;
      d)  in favore del produttori titolari esclusivamente della quota
 A che hanno superato la propria quota, nel limiti  del  5  per  cento
 della quota medesima;
      e) In favore di tutti gli altri produttori".
   5.2.  - Il comma 170 dell'art. 2 della legge impugnata contiene una
 disciplina sostanzialmente riproduttiva, di  una  parte  (il  secondo
 periodo)  dell'art.  3,  comma 3, del decreto legge n. 552/1996 (gia'
 impugnato da questa provincia autonoma) . Il comma 170 cosi' dispone:
     "170. Limitatamente al periodo 1995-1996, gli acquirenti  versano
 il  prelievo  supplementare  entro  il 31 gennaio 1997, sulla base di
 appositi  elenchi  redatti  dall'AIMA  a   seguito   della   suddetta
 compensazione  nazionale  e  trasmessi  alle regioni e alla provincie
 autonome" (rispetto alla originaria formulazione del secondo  periodo
 dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 552/1996 e' stata soltanto
 aggiunta  la norma - di scarsissimo rilievo sostanziale - secondo cui
 gli elenchi dell'AIMA debbono essere trasmessi anche alle  regioni  e
 provincie autonome).
   5.3.  - Il comma 171 dell'art. 2 della legge impugnata contiene una
 disposizione che riproduce alla lettera il comma 2 dell'art.   2  del
 decreto-legge  n.  552/1996 (comma anch'esso gia' impugnato da questa
 provincla).
   Il (riproduttivo) comma 171 cosi' dispone: "171. L'art.  2-bis  del
 d.-l.  23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla
 legge 24 febbraio 1995, n. 46, e' abrogato a  decorrere  dal  periodo
 1995-1996".
   6.  -  Disposizioni  della  legge  n.  662/l996 non riproduttive di
 precedenti disposizioni gia' in vigore.
   Le disposizioni nuove dell'art. 2  della  legge  n.  662/1996,  che
 rilevano  ai  fini  del  presente  ricorso, sono quelle contenute nei
 commi 172, 173 e 174.
   Il comma 172 e' un esempio eclatante della  "irrazionalita'"  della
 disciplina  in  questione.  Infatti il comma 172 cosi' dispone: "172.
 Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti  giuridici  sorti
 sulla  base dell'art. 11 dei decreti-legge 8 agosto 1996, n. 440 e 23
 ottobre 1996, n. 542, e  degli  artt.  2  e  3  dei  decreti-legge  6
 settembre 1996, e 23 ottobre 1996, n. 552".
   Orbene;  la  incongruenza  della suddetta disposizione sta in cio':
 che il decreto legge n. 542/1996 era stato gia' convertito  in  legge
 23 dicembre 1996, n. 649; che il decreto-legge n. 552/1996, era stato
 gia'  convertito  in  legge  20  dicembre  1996, n. 642; che gli atti
 adottati e gli effetti  prodottisi    in  base  al  decreto-legge  n.
 440/1996  erano  gia' stati fatti salvi dal comma 2 dell'art. 1 della
 gia' citata legge 23 dicembre 1996, n. 649; e che  gli atti  adottati
 e  gli  effetti prodottisi in base al decreto-legge n. 463/1996 erano
 gia' stati fatti salvi dal quinto comma dell'art. 1 della gia' citata
 legge 20 dicembre 1996, n. 642.
   Anche a questo riguardi confidiamo che la Presidenza del  consiglio
 ci svelera' il senso delle disposizioni contenute nel comma 172.
   Infine  i  commi 173 e 174 contengono una disciplina sostitutiva ed
 integrativa di quella gia' stabilita' dall'art.  10  della  legge  n.
 468/1992. Essi, infatti, cosi' testualmente dispongono:
     "173.  Il  comma  6 dell'art. 10 della legge 26 novembre 1992, n.
 468, e' sistituito dal seguente: "6. La vendita e l'affitto di cui al
 comma 2 possono avvenire  esclusivamente  entro  il  31  dicembre  di
 ciascun anno e sono comunicati, utilizzando gli appositi moduli AIMA,
 entro dieci giorni con lettera raccomandata all'AIMA e alle regioni e
 provincie  autonome  di  Trento  e  di Bolzano. I predetti atti hanno
 efficacia a partire  dal  periodo  successivo  a  quello  in  cui  e'
 avvenuta la stipulazione. Limitatamente al periodo 1996-1997 le parti
 possono   concordare,  dandone  comunicazione  alle  regioni  e  alle
 provincie autonome, sino al 15 gennaio 1997, che  le  vendite  e  gli
 affitti stipulati entro il 31 dicembre 1996 abbiano effetto anche nel
 periodo medesimo. In tal caso la regione o la provincia autonoma deve
 accertare  che  il cedente non abbia gia' utilizzato la quota ceduta,
 comunicandolo all'AIMA entro il 31 marzo 1997, e l'atto ha  efficacia
 soltanto a seguito di tale verifica".
     "174.  A  decorrere dal periodo 1996-1997 l'acquisto di una quota
 latte da parte di un produttore non comporta alcuna  riduzione  delle
 quote precedentemente spettanti al produttore medesimo".
   Tutte  le suddette disposizioni legislative sono costituzionalmente
 illegittime e lesive delle competenze  della  provincia  autonoma  di
 Bolzano,  che  pertanto  le  impugna  con  il presente ricorso, per i
 seguenti motivi di
                             D i r i t t o
   1. - Violazione delle competenze statutarie di cui agli articoli 8,
 n. 21, e 16 dello statuto speciale Trentino-Alto  Adige  (e  relative
 norme  d'attuazione);  dei principi della   disciplina comunitaria in
 materia di compensazione fra Stato,  regioni  e  provincia  autonome;
 nonche' degli artt. 3, 11, 41 e 97 della Costituzione.
   1.1.  -  Le  disposizioni  di cui ai commi da 166 a 170 dell'art. 2
 della legge n. 662/1996 qui impugnata hanno stabilito la cessazione a
 tempo indeterminato, ed a partire dallo scorso periodo 1995-1996 gia'
 concluso, della applicazione della procedura di compensazione in sede
 provinciale prevista dall'art. 5, commi 5-9, della legge n. 468/1992;
 con la conseguente attribuzione  all'AIMA  del  compito  di  svolgere
 l'unica  compensazione  oggi  consentita  dalla legislazione vigente:
 cioe' la compensazione nazionale (v. spec. commi 166, 167, 169 e  170
 impugnati).      La   astratta  possibilita'  del  permanere  di  una
 compensazione anche locale - che ancora  poteva  sembrare  sussistere
 (anche   se  era  difficile  comprendere  come,  stante  il  disposto
 dall'art. 11 del decreto-legge n. 542/1996) in base alla formulazione
 letterale  del  primo periodo del comma 12 dell'art. 5 della legge n.
 468/1992, come recentemente sostituito  dall'art.  3,  comma  1,  del
 decreto-legge  n. 552/1996 ("Qualora si determinano le condizioni per
 l'applicazione  della  compensazione  nazionale,  essa  e'   disposta
 dall'AIMA  ...")  -  sembra  ormai  definitivamente  cancellata dalla
 formulazione dell'impugnato comma 166.
   In  particolare,  poi,  il  comma   168   dell'art.   2   impugnato
 (riproducente  alla lettera il secondo periodo del comma 12 dell'art.
 5 della legge n. 468/1992)  stabilisce  i  criteri  che  l'AIMA  deve
 applicare  nel  procedere alla compensazione; il comma 170 disciplina
 (per il periodo 1995-1996) i tempi ed i modi per  il  versamento  del
 prelievo  supplementare  da  parte  degli acquirenti; ed il comma 169
 contiene  delle  norme  (retroattive)   di   carattere   particolare,
 concernenti   le  conseguenze  della  compensazione  nazionale  (gia'
 effettuata: cfr. art. 3, comma 3, decreto-legge n.  552/1996) per  il
 periodo  1995-1996,  nei  casi  in  cui  gli acquirenti avessero gia'
 disposto la restituzione delle somme ai produttori sulla  base  della
 precedente compensazione gia' effettuata in sede locale per lo stesso
 periodo  1995-1996.   Ne risulta, dunque, che la disciplina stabilita
 dai commi 166-170 dell'art. 2 della legge oggi impugnata (cosi'  come
 quella  corrispondente  dei decreti-legge nn. 542 e 552 del 1996 gia'
 impugnati) ha imposto l'abbandono della  procedura  di  compensazione
 che  sino  ad  oggi - in base all'art. 5 della legge n. 468/1992 - si
 svolgeva, nella provincia di Bolzano, appunto a  livello  provinciale
 (tramite  le  5 associazioni di produttori operanti nella provincia).
 Procedura di compensazione locale che, oggi, risulta invece assorbita
 e  superata  dalla  compensazione  nazionale  riservata  all'AIMA,  e
 disciplinata  appunto, da ultimo, dai commi 166-170 dell'art. 2 della
 legge n. 662/1996 qui impugnata.   E' evidente come  la  eliminazione
 del  livello  locale  della  compensazion   e, senza l'inserimento di
 alcuna  istanza  provinciale  (o  regionale)  risulti  lesiva   degli
 interessi  dei  produttori  provinciali  (e dei principi dell'art. 41
 Cost.),  e  delle  competenze  della   provincia   stessa.   Infatti,
 svolgendosi  la  compensazione  a livello solo nazionale risulta piu'
 difficile che le eccedenze dei produttori provinciali possano trovare
 aggiustameno e  compensazione  nell'ambito  della  stessa  provincia,
 anche utilizzando eventuali produzioni sottoquota di altri produttori
 provinciali,  e  diviene  impossibile  per  la  provincia  stessa  un
 efficace esercizio dei suoi poteri di programmazione, di governo e di
 controllo del settore e del regime delle quote.
   Con cio' non si  vuole  certo  escludere  la  opportunita'  di  una
 compensazione   anche   nazionale  (del  resto  gia'  prevista  dalla
 disciplina  vigente)  rivolta  a  coordinare  i  risultati   di   una
 precedente  compensazione  di  livello locale: per esempio al fine di
 utilizzare  eventuali  eccedenze  di  quote   verificatesi   in   una
 provincia.  Ma  cio' che non e' ammissibile, e che lede le competenze
 della provincia ricorrente, e' la radicale  esclusione  di  un  primo
 livello  provinciale quale e' stata disposta con i commi da 166 a 170
 (spec. 166) dell'art. 2 della legge  impugnata.    Tali  disposizioni
 violano  dunque  non solo le competenze provinciali in questione e le
 relative norme costituzionali gia' indicate; ma anche  la  disciplina
 comunitaria. Infatti la disciplina stabilita dai vari regolamenti CEE
 che hanno via via regolato il settore (in particolare regol. Cons. n.
 804/1968  del  27 giugno 1968; regol. Cons.  n. 856/1984 del 31 marzo
 1984  (il  cui  art.  1,  in particolare, aggiunge l'art. 5-quater al
 regol. n. 804/1968); regol. Cons. n.  857/1984  del  31  marzo  1984;
 regol.  Cons.  n. 3950/1992 del 28 dicembre 1992, artt. 2 e seguenti)
 richiede  che  la  compensazione  sia  operata  non  solo  a  livello
 nazionale,   ma  ancor  prima  e  necessariamente  a  livello  locale
 (provinciale  o  regionale)  .  Di  qui  un  ulteriore   profilo   di
 incostituzionalita'  della disciplina impugnata, che viola i principi
 della disciplina comunitaria vigente in materia (ed  in  relazione  a
 cio' anche l'art. 11 Cost.).
   1.2.   -   La   radicale  eliminazione  del  livello  locale  della
 compensazione, con conseguente esclusione della provincia ricorrente,
 operata dalla disciplina impugnata risulta poi tanto  piu'  grave  ed
 evidente,  ed  incostituzionale  anche sotto ulteriori profili, per i
 seguenti motivi.  In primo luogo perche' la disciplina in  questione,
 e  specialmente  il  comma  167  dell'impugnato  art.  2, non prevede
 neppure che nel corso del  procedimento  di  compensazione  nazionale
 l'AIMA  debba richiedere un parere delle regioni e provincie autonome
 interessate. Come gia' si e' detto nei precedenti ricorsi (specie  in
 relazione  alle  disposizioni dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge
 n. 552/1996), questa lacuna, presente anche nella legge n.  662/1996,
 e'  particolarmente grave perche', soprattutto una volta eliminato il
 livello  della  compensazione   locale,   in   principio   di   leale
 cooperazione  -  secondo quanto gia' affermato da codesta Corte nella
 sentenza n. 520/1995 - impone che nella  procedura  di  compensazione
 nazionale  l'AIMA agisca in collaborazione con le regioni e provincie
 autonome.
   Ricordiamo come nella sentenza n.  520/1995  codesta  ecc.ma  Corte
 dichiaro'  la incostituzionalita' di una disposizione legislativa che
 prevedeva l'adozione da parte dell'AIMA di provvedimenti  individuali
 incidenti   sulle   quote  dei  produttori  (si  trattava  allora  di
 provvedimenti di riduzione delle  quote  ex  art.  2,  comma  1,  del
 decreto-legge  n.    727/1994)  senza  che tali provvedimenti fossero
 preceduti dalla richiesta di parere delle competenti regioni.
   Cio' in quanto - come venne allora  rilevato  -  quella  disciplina
 concerneva   "Interventi   sulla  dimensione  produttiva  di  aziende
 comprese  nel  settore  agricolo"   di   competenza   regionale.   Ma
 analogamente  -  si puo' oggi osservare - incidono sulla possibilita'
 di produzione delle aziende anche  gli  interventi  di  compensazione
 disciplinati  dai commi 166-170 dell'art. 2 della legge n. 622/96: la
 ratio decidendi della sentenza n. 520/1995 si attaglia  perfettamente
 alla  questione  oggi sottoposta al giudizio di codesta ecc.ma Corte.
 Piuttosto va rilevato come il giudizio definito con  la  sentenza  n.
 520/1995  era  stato  promosso da regioni ad autonomia ordinaria, cui
 spetta in materia - ai sensi dell'art. 117 Cost. - una competenza  di
 tipo  "concorrente". Sarebbe ragionevole ritenere che, allorquando si
 tratti di regioni a statuto speciale o provincie autonome  che,  come
 quella   ricorrente,  sono  titolari  di  competenze  "esclusive"  (o
 "primarie") in materia di agricoltura, il maggior grado di  autonomia
 costituzionalmente   riconosciuto   richieda  un  tipo  di  procedura
 cooperativa che riconosca un  ruolo  piu'  incisivo  alle  regioni  o
 provincie autonome:  e quindi non la semplice richiesta di parere, ma
 piuttosto  l'intesa.   Come che sia, non puo' comunque esservi dubbio
 che, per quanto riguarda  la  provincia  autonoma  ricorrente,  nelle
 procedure  di  compensazione  nazionale effettuate dall'AIMA ai sensi
 degli  impugnati  commi 166 e 170 dell'art. 2 della legge n. 662/1996
 avrebbe dovuto essere prevista, se non  una  intesa  in  ordine  alla
 compensazione delle quote dei produttori operanti nel suo territorio,
 almeno  una  richiesta  di parere della provincia ricorrente. Ma tale
 parere non e' stato previsto dalle impugnate disposizioni  dei  commi
 166  e seguenti dell'art. 2 della legge n. 662/1996 che pertanto sono
 per cio' stesso incostituzionali, ancne per violazione del  principio
 di  leale  cooperazione  (in  relazione  agli  artt.  8,  n. 21, e 16
 statuto, nonche' agli artt. 5  e  116  Cost.).    La  negazione  alla
 provincia  anche  della forma piu' "tenue" di collabor  azione, quale
 e' il parere obbligatorio, le preclude qualsiasi potere di  controllo
 e  di  verifica  sulle  modalita' di svolgimento della compensazione,
 qualsiasi possibilita' di pronunciarsi almeno sul modo in cui  l'AIMA
 applica  i  criteri  stabiliti  dalla  legge  (quei  criteri alla cui
 elaborazione la stessa provincia avrebbe dovuto  potere  partecipare,
 ma  illegittimamente  le  e'  stato precluso: v. supra, pp. 9 s.). In
 definitiva anche sotto questo fondamentale aspetto del  regime  delle
 quote   di   produzione  viene  precluso  alla  provincia  ricorrente
 qualsiasi effettiva possibilita'  di  gestione,  di  controllo  e  di
 programmazione.
   1.3.   -  In  secondo  luogo,  la  disciplina  della  compensazione
 nazionale stabilita in particolare dal comma 168  dell'art.  2  della
 impugnata  legge  n.  662/1996  e'  incostituzionale  perche' essa ha
 stabilito direttamente ed esaustivamente i criteri  che  l'AIMA  deve
 seguire   nella  compensazione  nazionale,  senza  che  la  provincia
 autonoma ricorrente abbia al  riguardo  potuto  esprimersi  in  alcun
 modo;  e cio' diversamente da quanto stabilito dall'art. 5, comma 12,
 della legge n. 468/1992  (disposizione,  questa,  non  abrogata,  una
 illegittimamente  derogata  dall'art.  2,  comma 168, della impugnata
 legge n. 662/1996) , che  richiede  invece  il  previo  parere  delle
 regioni  e  provincie  autonome per la determinazione dei criteri per
 l'applicazione della  compensazione  nazionale.    Anche  per  quanto
 riguarda   la   determinazione   e  disciplina  dei  criteri  per  la
 compensazione  nazionale  occorreva  che  essa  fosse  proceduta   da
 un'intesa  con  la provincia ricorrente, od almeno da un parere della
 medesima. Nulla di tutto cio' vi  e'  stato,  onde,  anche  a  questo
 proposito,  valgono  le  censure  ed  argomentazioni  gia' svolte (al
 precedente n. 1.3.)  circa  la  violazione  del  principio  di  leale
 cooperazione, che qui si richiamano integralmente.
   2. - Ancora violazione - sotto ulteriore profilo - delle competenze
 statutarie  di  cui  agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto speciale
 Trentino-Alto Adige (e relative  norme  d'attuazione);  dei  principi
 della disciplina comunitaria in materia di compensazione delle quote;
 del  principio  di  leale cooperazione fra Stato, regioni e provincie
 autonome; nonche' degli artt. 3, 11, 41 e 97 della Costituzione.    I
 commi  da 166 a 170 dell'art. 2 della legge n. 662/1996, qui impugnat
 a,  hanno  efficacia  anche  retroattiva  poiche'   disciplinano   la
 compensazione  nazionale  "con  effetto dal periodo 1995-1996" (comma
 166),  ed  in  particolare  il  comma  169  disciplina   proprio   le
 conseguenze    della   compensazione   nazionale   in   ordine   alle
 "restituzioni" ex art. 5, comma  8  della  legge  n.  468/1992,  gia'
 verificatesi  in base alla precedente compensazione locale effettuata
 per lo stesso periodo 1995-1996 (periodo di produzione che  era  gia'
 terminato  il  31  marzo  1996). Inoltre, tale disciplina dell'art. 2
 della legge n. 662/1996 va integrata ed interpretata sistematicamente
 con quella, in particolare, del comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge
 n.  552/1996,  che aveva precedentemente stabilito che "limitatamente
 al periodo 1995-1996,  l'AIMA  effettua  la  compensazione  nazionale
 entro  il  25 settembre 1996 ..." (si tratta di una disposizione gia'
 impugnata da  questa  provincia  autonoma  con  il  ricorso  relativo
 appunto al decreto-legge n. 552/1996).
   Da  tutto  cio' risulta dunque chiaramente che i commi da 166 a 170
 dell'art. 2 della legge impugnata hanno disciplinato retroattivamente
 la compensazione nazionale per il periodo 1995-1996, gia'  conclusasi
 il  31  marzo  1996;  anzi, piu' precisamente la disciplina contenuta
 dalla legge n. 662/1996  qui  impugnata,  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale    del  28 dicembre 1996, ed entrata in vigore il 1 gennaio
 1997 (v. art. 3, comma 217, della legge n. 662), ha disciplinato  una
 compensazione  nazionale  che  era  gia'  stata effettuata e conclusa
 dall'AIMA sin dal 25 settembre 1996.   Cio' detto, e'  chiaro  che  i
 vizi  delle  disposizioni  contenute  nei commi 166 e 170 dell'art. 2
 della legge impugnata, gia' dedotti  ed  illustrati  precedentemente,
 risultano  tanto  piu' gravi ed evidenti in relazione alla disciplina
 della compensazione nazionale stabilita anche per il periodo  1995-96
 dagli  stessi  commi  166-170 dell'art.   2: perche' qui si aggiunge,
 aggravandoli, il carattere retroattivo della  disciplina.    Qui,  in
 particolare, proprio il carattere retroattivo della disciplina  , che
 riguarda  una  compensazione  gia' conclusa dall'AIMA il 25 settembre
 1996 elimina in radice qualsiasi residua possibilita'  di  intervento
 provinciale  e annulla ogni potere di controllo della compensazione e
 di programmazione del  settore  che  pure  rientra  nelle  competenze
 costituzionalmente  spettanti  alla  provincia ricorrente.   E sembra
 superfluo stare a sottolineare come la esclusione di un  ruolo  della
 provincia  ricorrente  nella  procedura  di  compensazione nazionale,
 operata dalla disciplina legislativa impugnata, non puo' certo  dirsi
 in qualche modo attenuata (e meno che mai compensata|) dalla norma da
 ultimo  introdotta  dall'ultima parte del comma 170 dell'art. 2 della
 legge n. 662/1996, la quale (integrando la corrispondente  disciplina
 gia'  stabilita  dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 552/1996)
 ha stabilito che l'AIMA debba trasmettere alla  provincia  ricorrente
 gli  elenchi  relativi  ai  versamenti del prelievo supplementare che
 debbono essere effettuati dagli acquirenti entro il 31 gennaio  1997.
 Si  tratta  infatti  di una comunicazione che avviene successivamente
 alla compensazione gia' effettuata dall'AIMA, e che  conferisce  alla
 provincia  un  ruolo  meramente  notarile,  non gia' effettivo, nella
 procedura in questione.
   Ma non vi e' solo  questo.  La  sostituzione  retroattiva  (per  il
 periodo  1995-1996)  del  sistema  della  compensazione nazionale con
 quella locale, operata dai commi 166-170 (spec. 166 e 169)  dell'art.
 2  della legge qui impugnata, e' incostituzionale pure perche' viola,
 anche e  proprio  in  relazione  al  suo  carattere  retroattivo,  la
 disciplina  comunitaria.    Come si e' visto, in particolare il comma
 166 dell'art. 2 della legge n. 662/1996 -  entrato  in  vigore  il  1
 gennaio  1997  -  ha sostituito "dal periodo 1995-1996" la precedente
 compensazione locale (gia' regolata dai commi da 5 ad 8  dell'art.  5
 della  legge  n. 468/1992) con quella nazionale riservata all'AIMA; e
 lo stesso comma 166 ha espressamente stabilito che  "gli  adempimenti
 gia'   svolti   ai  sensi  delle  predette  disposizioni",  cioe'  le
 compensazioni  gia'  effettuate  per  il  periodo 1995-96, "non hanno
 effetto". Aggiunge infine il comma 166 dello stesso art.  2  (ponendo
 anch'esso una disciplina retroattiva) che gli acquirenti che avessero
 "gia'  disposto  la  restituzione  delle somme ai produttori ai sensi
 dell'art. 5, comma 8, della legge  n.    468  del  1992"  (cioe'  che
 avessero  disposto  quella restituzione in base alla gia' intervenuta
 compensazione locale per il periodo  1995-96)  debbono  in  tal  caso
 procedere   "a   nuove   trattenute   nei  confronti  dei  produttori
 interessati, pari all'ammontare delle somme restituite".  Al riguardo
 dobbiamo anche qui riproporre le censure gia' dedotte nel  precedente
 ricorso,  relativamente all'art. 11 del decreto-legge n. 542/1996, ed
 all'art. 3 del decreto-legge n. 552/1996.
   E' noto, infatti,  che  secondo  la  dlsciplina  comunitaria  (art.
 5-quater  regolamento  CEE  n.  804/1968;  art.  1 regolamento CEE n.
 3950/1992) e nazionale (art. 1, comma 2, d.P.R. 23 dicembre 1993,  n.
 569)  il  periodo di produzione lattiera inizia il 1 aprile e termina
 il 31 marzo dell'anno successivo. Pertanto il periodo  di  produzione
 1995-96  era  terminato  il  31  marzo  1996:  circa  nove mesi prima
 dell'entrata in vigore dell'impugnata legge n.  662/1996  (1  gennaio
 1997)  .  Ed infatti anche le procedure di compensazione (locale) del
 periodo 1995-96 erano state gia' da tempo concluse prima che entrasse
 in vigore la legge n. 662/1996 qui impugnata,  e  prima  anche  della
 data del 25 settembre 1996 entro cui -secondo quanto stabilito (anche
 qui  retroattivamente)  dall'art.  3,  comma  3, del decreto-legge n.
 552/1996  - l'AIMA di fatto ha rieffettuato la compensazione  (questa
 volta nazionale). E necessariamente quelle procedure di compensazione
 locale  erano  gia'  state  effettuate: perche' la compensazione deve
 effettuarsi subito a ridosso della chiusura del relativo  periodo  di
 produzione.  Infatti  i risultati della compensazione sono essenziali
 per i produttori anche al fine di potere  programmare  -  sulla  base
 delle  quote  possedute  e  dei  risultati  della  compensazione - il
 periodo  di  produzione  che  si  conclude  il  31  marzo   dell'anno
 successivo.
   E'  chiaro,  allora,  che disciplinare retroattivamente, a campagna
 gia' conclusa ed a compensazione locale gia' effettuata, le posizioni
 individuali dei produttori - come  appunto  ha  fatto  anche  la  qui
 impugnata  disciplina  dei  commi  166-170 dell'art. 2 della legge n.
 662/1996, disponendo una nuova compensazione per il periodo 1995-96 -
 significa sconvolgere non solo i risultati del periodo di  produzione
 gia'  concluso,  ma  anche  l'andamento di quello iniziato; significa
 violare i diritti e le legittime aspettative dei produttori (art.  41
 Cost.)  e  violare  anche  la  disciplina  comunitaria.   Si badi: la
 disciplina comunitaria violata dalle disposizioni legislat   ive  qui
 impugnate  non  e' solo quella risultante dalle norme dei regolamenti
 comunitari  gia  indicati,  che  fissano  la  periodizzazione   della
 produzione  lattiera  (dal  1  aprile  al 31 marzo) e con cio' stesso
 definiscono le scansioni ed i termini per gli eventuali provvedimenti
 delle autorita' nazionali che incidono sulle quote individuali e  sul
 regime  di  produzione  (come  si e' illustrato piu' diffusamente nel
 ricorso relativo al decreto-legge  n.  552/1996).  Cio'  che  risulta
 violato,   infatti,   e'  anche  un  piu'  generale  principio  della
 disciplina  comunitaria  -  piu'  volte  affermato  dalla  Corte   di
 giustizia  del  Lussemburgo  (per  tutte, v. da ultimo sentenza della
 Corte di gustizia CEE - V Sezione, 11 agosto 1995,  nel  procedimento
 C-1/94:  Cavarzere  produzioni  industriali  S.p.a.  contro Ministero
 agricoltura e foreste) - secondo cui, salvo  eccezioni  espressamente
 previste in casi particolari dai regolamenti comunitari (che nel caso
 in  questione  non sussistono), gli interventi nazionali che incidono
 in modo limitativo sulle attivita' e capacita'  delle  imprese  (come
 appunto  anche  quelli  relativi  alla compensazione delle produzioni
 individuali) non possono mai essere retroattivi,  per  le  preminenti
 esigenze  di  certezza  del  diritto  e  della tutela che deve essere
 garantita alla iniziativa ed all'affidamento delle imprese.
   Riassumendo, la disciplina in  questione,  che  (come  gia'  quella
 dell'art.  11  del  decreto-legge n. 542/1996 e dell'art. 3, comma 3,
 del decreto-legge n. 552/1996, gia'  impugnati)  ha  retroattivamente
 cancellato  la  compensazione  provinciale  gia'  effettuata  per  il
 periodo  1995-96,  sostituendola  con  una  successiva  compensazione
 nazionale - anch'essa introdotta in via retroattiva, perche' di fatto
 gia' effettuata dall'AIMA prima della sua entrata in vigore (entro il
 25  settembre  1996: art. 3, comma 3, decreto-legge n. 552/1996) - in
 primo luogo ha violato i diritti dei produttori. Si tratta,  infatti,
 di  una  disciplina  che  in  modo del tutto irragionevole (e percio'
 stesso lesivo dell'art. 3 Cost.)  viola  la  liberta'  di  iniziativa
 economica  dei  produttori  (art. 41 Cost.), e viola in particolare e
 con  la  massima  evidenza  le  specifiche  disposizioni  e  principi
 comunitari   gia'   indicati   circa   la   non   retroattivita'  dei
 provvedimenti -  come  quelli  di  compensazione  -  incidenti  sulle
 attivita'  e  capacita'  delle imprese (con violazione, quindi, anche
 dell'art. 11 Cost.).  Tale disciplina, che  incide  sulla  dimensione
 produttiva   di   aziende   del  settore  agricolo,  ricadente  nella
 competenza primaria della provincia ricorrente, parallelemente  viola
 appunto  tale  competenza provinciale.   In particolare la disciplina
 retroattiva della compensazione nazionale per il periodo 1995-1996  -
 la  cui  procedura  e'  integralmente  demandata all'AIMA senza alcun
 significativo intervento delle regioni e provincie autonome, che pure
 sono proposte anch'esse  al  governo  del  settore  -  determina  una
 gravissima  violazione delle gia' citate attribuzioni della provincia
 ricorrente:  provincia  che  viene  messa  di  fronte  agli   effetti
 retroattivi   ed   automatici,   per   il   periodo   1995-96,  della
 compensazione  nazionale  effettuata  dall'AIMA  senza   alcuna   sua
 partecipazione.    Oltre  alle  norme  e  principi  costituzionali  e
 comunitari gia' indicati, ne risultano dunque violate  le  competenze
 provinciali  di  cui  agli  artt.  8,  n.  21,  e 16 dello statuto (e
 relative norme d'attuazione:   d.P.R.  n.  279/1974);  come  pure  il
 principio  di  leale  collaborazione  che - come affermato da codesta
 ecc.ma Corte nella sentenza n. 520/1995 - governa i rapporti che,  in
 tale  materia,  intercorrono  fra  lo  Stato e le regioni e provincie
 autonome; nonche' il principio di buon andamento dell'Amministrazione
 provinciale (art. 97 Cost.).
   3. - Violazione delle competenze  provinciali  di  cui  alle  norme
 statutarie  (e d'attuazione) gia' citate; nonche' degli artt. 3, 24 e
 113 della Costituzione.
   Per motivi che, almeno a questa difesa,  risultano  misteriosi,  il
 gia'  ricordato  comma  171,  dell'art.  2  della  legge impugnata ha
 riprodotto un solo comma (il 2)  dell'art.  2  del  decreto-legge  n.
 552/1996,   e   pero'  non  anche  agli  altri  cui  pure  quello  e'
 organicamente collegato:  cioe', da un lato, i commi 1,  3  e  4  del
 suddetto  art.  3 del decreto-legge n. 552/1996, articolo che nel suo
 insieme  disciplina  i  nuovi  provvedimenti  di  determinazione  (in
 riduzione)  delle quote individuali di produzione del latte, adottati
 dall'AIMA entro il  31  marzo  1996,  comma  1,  il  loro  valore  di
 accertamento  definitivo  ed  incontestabile delle quote, comma 4, il
 particolare  regime  dei  ricorsi  amministrativi  e  giurisdizionali
 proponibili  dai  produttori,  comma  3;  e  dall'altro  - in stretta
 connessione con l'art. 2 -  il  comma  3  dell'art.  3  del  medesimo
 decreto-legge   n.   552/1996   che,  nell'ambito  della  complessiva
 disciplina della neointrodotta  compensazione  nazionale,  stabilisce
 che  (per il periodo 1995-1996) questa viene effettuata dall'AIMA con
 riferimento ai bollettini di aggiornamento delle quote individuali di
 produzione del latte di cui all'art. 2, comma 1,  e  pero'  solo  una
 volta  decisi  gli  eventuali  ricorsi di cui al comma 3 dell'art. 2.
 Come gia' si e' spiegato nel  precedente  ricorso  con  cui  si  sono
 impugnati l'art. 2 e l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 552/1996
 (spec.  pp.  18-27)  -  le  cui  deduzioni  ed  argomentazioni qui si
 richiamano integralmente - da quelle disposizioni deriva  un  sistema
 vessatorio  ed  incostituzionale  per cio' che riguarda la tutela dei
 diritti ed interessi legittimi  dei  produttori  incisi  dalle  nuove
 determinazioni   di   quote   individuali  stabilite  dai  bollettini
 dell'AIMA:  sia  perche'  la   stessa   esperibilita'   dei   ricorsi
 (amministrativi  e giurisdizionali) e' ostacolata dalla irragionevole
 brevita' del termine per la proposizione del ricorso  in  opposizione
 all'AIMA (solo 15 giorni), sia per la necessita' di proporre prima il
 ricorso  amministrativo  al  fine  di  potere poi proporre il ricorso
 giurisdizionale (reintroduzione  dell'anacronistico  principio  della
 necessaria  "definitivita'"  dell'atto  amministrativo  ai fini della
 tutela giurisdizionale); sia anche perche' la legge mira a dissuadere
 il produttore dall'impugnare il bollettino, dato che  essa  (art.  3,
 comma  3,  decreto-legge  n.  552/1996) stabilisce che in tal caso il
 produttore non potra' fruire della compensazione nazionale  (che  per
 il periodo 1995-1996 deve essere conclusa entro il 25 settembre 1996)
 se  prima i ricorsi, anche giurisdizionali, non saranno stati decisi.
 Il che significa, allora, che la stessa (irrazionale,  vessatoria  ed
 incostituzionale)   disciplina  dei  bollettini  AIMA,  dei  relativi
 ricorsi, e del divieto di autocertificazione di cui  all'art.  2  del
 decreto-legge   n.  552/1996,  integra  una  altrettanto  irrazionale
 vessatoria ed incostituzionale disciplina della stessa  compensazione
 nazionale  e  della  conseguente  applicazione  delle sanzioni di cui
 all'art. 3  del  decreto-legge  n.  552/1996,  nonche'  art.  11  del
 decreto-legge  n.  542/1996,  e da ultimo art. 2, commi 166-171 della
 legge n. 662/1996 oggi impugnata).
   Infatti la  sanzione  (il  "prelievo  supplementare"  applicato  ai
 produttori    che   abbiano   prodotto   fuori   quota)   che   viene
 definitivamente  stabilita  alla  conclusione   della   compensazione
 nazionale  risulta dal raffronto dei due fattori sulla base dei quali
 opera la compensazione: da un lato la  quota  individuale  assegnata,
 dall'altro  la  produzione effettivamente realizzata.   Ma in base al
 nuovo sistema introdotto dai decreti-legge nn. 542 e 552 del 1996,  e
 poi  dalla  legge  n.  662/1996,  in relazione alla determinazione di
 entrambi i fattori i produttori sono alla merce'  dell'AIMA:  poiche'
 spetta  soltanto a questa di stabilire l'uno o l'altro fattore, senza
 alcuna possibilita'  di  controllo  o  di  partecipazione  alla  loro
 determinazione  (come  invece  prima  avveniva)  ne'  dei  produttori
 stessi, ne' delle regioni o provincie autonome.
   Questo perche', come si e' detto (e piu' ampiamente illustrato  nei
 precedenti ricorsi cui si fa rinvio), da un lato le quote individuali
 di   produzione  sono  stabilite  unilateralmente  ed  esclusivamente
 dall'AIMA (senza  alcun  intervento  della  provincia  ricorrente,  e
 quindi  con  violazione  delle sue competenze esclusive in materia di
 agricoltura,  dei  principi  della  disciplina  comunitaria,  e   del
 principio  di  leale  cooperazione);  ed  il  regime  dei ricorsi nei
 confronti dei provvedimenti dell'AIMA e' stato disciplinato  in  modo
 assolutamente   vessatorio   e   lesivo   del   diritto   di   tutela
 giurisdizionale (con violazione anche degli artt. 3, 23 e 113 Cost.).
 Mentre, dall'altro lato, anche  la  determinazione  delle  produzioni
 effettive  e'  ormai  accentrata  nell'AIMA (con violazione anche qui
 delle competenze regionali e provinciali) e - per quanto in relazione
 maggiormente interessa al presente motivo di censura - senza piu'  la
 possibilita'  dell'autocertificazione  in caso di contenzioso, che e'
 stata abolita (oltre che dall'art. 2, comma 2, del  decreto-legge  n.
 552/1996)  anche  dal  comma 171 dell'art.  2 della legge n. 662/1996
 qui impugnata.    Dunque,  la  disciplina  legislativa  in  questione
 relativa alla compensaz  ione nazionale - in cui si inserisce come un
 elemento  particolarmente  rilevante  il comma 171 qui impugnato - e'
 lesiva dei diritti ed interessi dei produttori (con violazione  degli
 artt.  3,  24,  41  e  113  Cost.)    ed al tempo stesso lesiva delle
 competenze della provincia ricorrente  (per  violazione  delle  norme
 statutarie   e   dei   principi  costituzionali  e  della  disciplina
 comunitaria gia' indicati, e del principio  di  leale  cooperazione),
 cui  sfugge  ormai  ogni  potere  di  intervento  e  controllo  nelle
 procedure rivolte alla compensazione.
   Onde le censure che, nei confronti di quella complessiva disciplina
 gia' sono state dedotte nei due precedenti ricorsi, e  che  qui  sono
 state   riprese   e   sintetizzate,  vengono  con  il  presente  atto
 formalmente riproposte (in parte qua) nei  confronti  del  comma  171
 dell'art.  2  della  legge  n.  662/1996,  che  di quella complessiva
 disciplina legislativa  ha  -  come  si  e'  visto  -  riprodotto  un
 essenziale tassello.
   4.  -  Violazione  delle  competenze  provinciali di cui alle norme
 statutarie (e d'attuazione) gia' citate, nonche' delle  norme  e  dei
 principi  comunitari e costituzionali gia' citati, anche in relazione
 all'art. 136 della Costituzione.
   4.1. - Si e' gia' detto  in  precedenza  della  insensatezza  della
 disciplina  contenuta  nel  comma  172  dell'art.  2  della  legge n.
 662/1996 qui impugnata, che:
     a) fa salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti  in  base  a
 particolari  disposizioni  di  due  decreti-legge non convertiti (nn.
 440 e 463  del  1996),  ma  che  erano  gia'  stati  salvati  da  due
 precedenti leggi (rispettivamente la legge n. 649/1996, art. 1, comma
 2; e la legge n. 642/1996, art. 1, comma 5);
     b)  ancora  fa  salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti in
 base a particolari disposizioni di altri due decreti-legge, nn. 542 e
 552   del   1996,   peraltro   gia'    precedentemente    convertiti,
 rispettivamente,  nelle leggi nn. 649 e 642del 1996 (e come tali gia'
 impugnati da  questa  provincia)|  Ma,  messa  pure  in  disparte  la
 irrazionalita'  di tale disciplina, sta di fatto che lo stesso giorno
 della  sua  entrata  in vigore, il 1 gennaio 1997 (cfr. art. 3, comma
 17, della  stessa  legge  n.  662/1996)  e'  entrata  in  vigore  una
 disposizione  che  l'ha  "soppressa":  infatti l'art. 10 del d.-l. 31
 dicembre 1996, n. 669 ("Disposizioni urgenti in  materia  tributaria,
 finanziaria  e  contabile  a  completamento  della manovra di finanza
 pubblica per l'anno 1997")  -  articolo  recante  varie  disposizioni
 correttive ed integrative della legge n. 662/1996 - contiene il comma
 9 il quale dispone appunto che "il comma 172 dell'art. 2 (della legge
 n.  662/1996)  e' soppresso".   Orbene, messi anche qui in disparte i
 possibili rilievi sulla inapprop  riatezza del termine "soppressione"
 (ma di fronte ad una legislazione come e' quella cui ci  troviamo  di
 fronte  non  si  puo'  certo  stare a sottilizzare ed a pretendere un
 linguaggio  tecnicamente  rigoroso  da  parte  del  Governo   o   del
 Parlamento),  e  posto  che  sostanzialmente  la  citata disposizione
 dell'art. 10, comma 9, del decreto-legge n.  669/1996  ha  certamente
 "abrogato"  il  comma  172  dell'art. 2 della legge n.   662/1996, si
 potrebbe anche pensare che non vi sia piu' motivo, a questo punto, di
 impugnare quest'ultima disposizione legislativa.   Tuttavia, anche  a
 voler prescindere dalla considerazione che l'efficac  ia naturalmente
 non  retroattiva  della  abrogazione disposta dall'art.  10, comma 9,
 del decreto-legge  n.  669/1996  potrebbe  non  essere  in  grado  di
 eliminare  l'interesse  della provincia ricorrente alla dichiarazione
 di  incostituzionalita'  dell'art.  2,  comma  172,  della  legge  n.
 662/1996  in  relazione  agli  effetti  da  questa eventualmente gia'
 prodotti antecedentemente  alla  sua  abrogazione;  a  parte  questo,
 comunque  oggi  non  si e' in grado, di sapere se il decreto-legge n.
 669/1996 sara' convertito in legge dalle Camere. Se cio' non avverra'
 (come e' possibile) il comma 17  dell'art.  2  del  decreto-legge  n.
 662/1996    continuera'    ad    essere    formalmente    in   vigore
 (indipendentemente  dalle  gia'   descritte   vicende   dei   quattro
 decreti-legge  da esso richiamati), e quindi continuera' a produrre i
 suoi effetti.   Pertanto, in ogni  caso,  la  provincia  autonoma  di
 Bolzano  deve  oggi  prudenzialmente impugnare le norme del comma 172
 dell'art. 2 della legge n. 662/1996 lesive della sua competenza.
   4.2. - Cio' premesso, si deduce quindi  la  incostituzionalita'  (e
 lesivita'  nei  confronti  delle competenze provinciali) dell'art. 2,
 comma 172, della legge n. 662/1996, nella parte in cui esso fa  salvi
 gli  effetti  prodotti  ed  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla base
 dell'art.  11 del d.-l. 23 ottobre 1996; n. 542, e degli artt. 2 e  3
 del d.-l.  23 ottobre 1996, n. 552.
    Com'e'  ben  noto,  si tratta dei due decreti-legge che, una volta
 convertiti rispettivamente nelle leggi nn. 649 e 642 del  1996,  sono
 gia'  stati  impugnati  da  questa  provincia  autonoma  con  ricorsi
 notificati, rispettivamente, il 22 gennaio  1997  ed  il  20  gennaio
 1997,  ed  in  corso  di  deposito presso codesta ecc.ma Corte. Ed e'
 proprio in relazione a tale gia' intervenuta impugnazione  che  sorge
 la   ulteriore   questione  di  costituzionalita'  ora  qui  dedotta.
 Infatti,   qualora   (come   confidiamo)    venga    dichiarata    la
 incostituzional    ita'  dei  decreti-legge  nn.  542 e 552 del 1996,
 siccome  lesivi  delle  competenze   provinciali   e   dei   principi
 costituzionali  e  comunitari gia' piu' volte indicati, la permanente
 vigenza dell'art. 2, comma 172,  della  legge  n.  662/1996  potrebbe
 determinare  una  (almeno  parziale)  limitazione degli effetti delle
 suddette  dichiarazioni  di  incostituzionalita'   e,   quindi,   una
 incompleta   eliminazione   delle  conseguenze  della  lesione  delle
 competenze  della   provincia   ricorrente,   che   le   disposizioni
 legislative  annullate  avevano prodotto.  Vero e' che nel caso della
 dichiarazione di incostituzionalita' delle disposizioni impugnate dei
 due decreti-legge codesta ecc.ma Corte potrebbe e dovrebbe (a  nostro
 sommesso  avviso)  dichiarare  anche  la  incostituzionalita'  in via
 conseguenziale - in parte qua - del comma 172 dell'art. 2 della legge
 n. 662/1996, ai sensi dell'art.  27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
 Ma se cio' non  avvenisse  si  verificherebbe  appunto  quanto  sopra
 ipotizzato.    Si  avrebbe  cioe'  che, pure essendo state dichiarate
 incostituzionali da codesta ecc.ma Corte  le  impugnate  disposizioni
 dei  decreti-legge  (convertiti) nn. 542 e 562 del 1996, tuttavia gli
 effetti della dichiarazione di incostituzionalita'  -  come  definiti
 dall'art. 136 della Costituzione e dall'art. 30, spec. comma 3, della
 legge  n.  87/1953  - risulterebbero limitati e frustrati proprio dal
 comma 172 dell'art. 2 della legge n. 662/1996, percio' qui impugnato.
 Perche', anche  se  tuttora  pendenti,  gli  effetti  ed  i  rapporti
 giuridici  sorti sulla base di quelle disposizioni dei decreti-legge,
 anziche' essere travolti dalla dichiarazione  di  incostituzionalita'
 delle  disposizioni  cui  si  basavano  (secondo  appunto  i principi
 dell'art. 136 della  Costituzione  e  dell'art.  30  della  legge  n.
 87/1953),  sarebbero  invece  "fatti  salvi"  proprio dalla impugnata
 disposizione della legge n. 662/1996.
   E' appunto per questo  che  tale  disposizione  legislativa,  anche
 perche'  in  contrasto  con  l'art.  136 Cost., risulta essere lesiva
 delle competenze statutariamente riservate dalla provincia ricorrente
 e dei principi costituzionali  e  comunitari  gia'  richiamati.    Si
 osservi,   da  ultimo,  che  la  incostituzionalita'  del  comma  171
 dell'art. 2 della  legge  n.  662/1996,  e  la  sua  lesivita'  delle
 competenze  provinciali,  risulta  tanto piu' grave ed evidente se si
 considera che la salvezza  degli  effetti  prodotti  e  dei  rapporti
 giuridici sorti ivi stabilita' si riferisce ad effetti e rapporti che
 si basano su disposizioni (quelle dei decreti-legge nn. 542 e 552 del
 1996)  che,  come  gia'  si  e'  visto in questo e nei due precedenti
 ricorsi, hanno efficacia soprattutto retroattiva.    In  relazione  a
 questo  aspetto  della  disciplina  di  quei  decreti-legge,  la loro
 eventuale dichiarazione di incostituzionalita' (ove venissero accolti
 i  due  precedenti  ricorsi   di   questa   provincia)   risulterebbe
 praticamente  vanificata  dalla permanente vigenza dell'art. 2, comma
 172, della legge  n.  662/1996  qui  impugnata:  onde  si  impone  la
 dichiarazione    di   incostituzionalita'   anche   di   quest'ultima
 disposizione.
   5 . - Violazione delle competenze provinciali  di  cui  alle  norme
 statutarie  (e d'attuazione) gia' citate. Violazione del principio di
 leale  cooperazione  e  dei  principi  della  normativa  comunitaria.
 Veniamo,  infine,  alla  dsciplina  contenuta  nei  commi  173  e 174
 dell'art  .  2 della impugnata legge n. 662/1996, il cui contenuto e'
 gia' stato riportato all'inizio del presente atto (pp.  11-12).  Come
 si  e'  visto essi contengono disposizioni sostitutive ed integrative
 di quelle gia' stabilite dall'art. 10 della legge  n.  468/1992,  che
 disciplinano  le condizioni, le modalita' e gli effetti della vendita
 o dell'affitto di quote di latte  (senza  cessione  dell'azienda)  da
 parte  del  produttore  conduttore di un'azienda ad altro produttore.
 Va  premesso  che  anche  in  base  ai  principi   della   disciplina
 comunitaria  (spec.  il  gia' citato regolamento CEE n. 3950/1992 del
 Consiglio del 28 dicembre 1992, art. 44 e seguenti) il regime di tali
 vendite ed affitti di quote e'  principalmente  di  competenza  delle
 regioni  e  provincie  autonome (non essendovi riserve a favore dello
 Stato risultanti dalla disciplina comunitaria): ed infatti  l'azienda
 cedente  e  l'azienda acquirente devono essere ubicate nel territorio
 della medesima regione o provincia autonoma, o nella  medesima  "area
 omogenea"  da queste indicata (art. 10, comma 2, lett. a) della legge
 n. 468/1992); spetta  alle  medesime  regioni  e  provincie  autonome
 istituire  e  gestire le "riserve" (regionali o provinciali) di quote
 che vengono alimentate con una  percentuale  delle  quote  vendute  o
 affittate  nei  loro  territori  (artt.  10,  commi 10 e 11, legge n.
 468/1992).   Posta  questa  premessa,  e'  allora  evidente  come  la
 disciplina  dei  commi  173  e  174  qui  impugnata  sia lesiva delle
 competenze della provincia ricorrente. Essa infatti - in sintonia con
 le  altre  impugnate  disposizioni  della  legge  n.   662/1996   che
 comprimono   le  competenze  regionali  e  provinciali,  concentrando
 nell'AIMA  ogni  potere  relativo  alla  determinazione  delle  quote
 individuali  ed  alla  compensazione - stabilisce in modo analitico i
 termini, le modalita' e  gli  effetti  di  tali  cessioni  di  quote,
 eliminando al riguardo ogni autonoma scelta normativa della provincia
 ricorrente  ed  ogni  sua  discrezionalita'  in sede di applicazione.
 Parallelamente quella disciplina concentra nell'AIMA ogni  potere  di
 intervento  e controllo: la provincia ricorrente e' solo destinataria
 di comunicazioni che i produttori le  debbono  fare  in  ordine  alle
 cessioni  di  quote,  ma  perfino queste comunicazioni debbono essere
 effettuate mediante moduli  predisposti  unicamente  dall'AIMA.    La
 legge  riconosce  in  sostanza alla provincia ricorrente un ruolo che
 potrebbe definirsi "meramente notarile", per  impiegare  una  formula
 gia'  usata  da  codesta  ecc.ma Corte in una recente sentenza (la n.
 126/1996) con cui venne dichiarata la incostituzionalita' del decreto
 legislativo  n.  220/1995  ("Attuazione  degli  artt.  8  e   9   del
 regolamento  CEE  n.  2092/1991  in materia di produzione agricola ed
 agro-alimentare con metodo biologico"), che aveva concentrato  presso
 il  Ministero  delle risorse agricole, le attivita' necessarie a dare
 attuazione alla disciplina  comunitaria,  escludendone  le  provincie
 autonome  di  Trento  e  Bolzano nonostante si trattasse di attivita'
 rientranti nella loro competenza primaria in materia di  agricoltura.
 In  conclusione,  per  i  suddetti  motivi,  anche  i commi 173 e 174
 dell'art. 2 della legge n. 662/1996  sono  incostituzionali,  poiche'
 hanno  disciplinato in modo dettagliato e vincolante per la provincia
 ricorrente una materia di sua competenza  primaria;  lo  hanno  fatto
 senza  che  su  quella  disciplina  la provincia abbia neppure potuto
 manifestare previamente il suo parere; e  perche'  -  in  difformita'
 anche  alla  normativa  comunitaria  -  hanno  negato  alla provincia
 ricorrente un ruolo effettivo  e  discrezionalita'  di  scelte  nelle
 procedure  da  quei  commi contemplate. Con violazione, quindi, delle
 competenze provinciali di cui alle norme  statutarie  gia'  indicate,
 del  principio  di  leale  cooperazione,  e  della  stessa disciplina
 comunitaria.
   6.  -Violazione,   sotto   ulteriore   profilo   delle   competenze
 provinciali  di  cui  alle  norme  statutarie  gia' indicate, nonche'
 dell'art. 52, comma 4, dello statuto speciale Trentino-Alto  Adige  e
 relative  norme di attuazione (art. 19,  comma 2, d.P.R. n. 49/1973).
 L'art.  52, comma 4, dello statuto Trentino-Alto Adige stabilisce che
 il presidente della Giunta provinciale "interviene  alle  sedute  del
 Consiglio  dei  Ministri quando si tratta di questioni che riguardano
 la provincia"; l'art. 19, comma 2, del d.P.R. 1 febbraio 1973, n.  49
 (recante  norme  d'attuazione  dello  statuto)   specifica   che   il
 presidente  della  Giunta  provinciale  e'  invitata  alle sedute del
 Consiglio dei Ministri quando questo "chiamata ad  approvare  disegni
 di  legge,  atti  aventi  valore  di  legge, atti o provvedimenti che
 riguardano la sfera  di  attribuzioni  ...  delle  province".    Alla
 provincia  ricorrente  e'  noto  che,  secondo  la  giurisprudenza di
 codesta ecc.ma Corte,  l'obbligo  di  invitare  il  presidente  della
 Giunta  provinciale  sussiste  quando il Consiglio dei Ministri debba
 decidere su questioni che tocchino un interesse "differenziato" della
 provincia. Ma la provincia ricorrente ritiene appunto  che  tanto  si
 era  verificato  nel  caso  in questione (anche in considerazione del
 carattere  "esclusivo"  delle  competenze  spettanti  alla  provincia
 ricorrente  in  materia  di  agricoltura,  diversamente  dalle  altre
 regioni  cui  spetta  invece   in   materia   una   competenza   solo
 concorrente).    Pertanto  il  presidente  della  Giunta  provinciale
 ricorrente doveva essere  invitato  a  partecipare  alla  seduta  del
 Consiglio  dei  Ministri  in  cui venne approvato il decreto-legge n.
 542/1996;  e  comunque  almeno  a  quella  successiva  in  cui  venne
 approvato  il  disegno  di legge (Camera deputati n. 2372-bis, del 30
 settembre 1996) poi divenuto la legge 23 dicembre 1996,  n.  662.  Ma
 cio'  non  e'  avvenuto  e  quindi ne discende la incostituzionalita'
 della legge n. 662/1996.