ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di ammissibilita', ai sensi dell'art.  2,  primo  comma,
 della  legge  costituzionale  11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
 referendum  popolare  per  l'abrogazione  dell'art.   4,   comma   3,
 limitatamente alle parole "impartisce direttive per l'esercizio delle
 funzioni  amministrative  delegate  alle  Regioni, che sono tenute ad
 osservarle, ed" del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  616
 del  24  luglio 1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della
 legge 22 luglio 1975,  n.  382),  iscritto  al  n.  92  del  registro
 referendum;
   Vista  l'ordinanza  del  26-27 novembre 1996 con la quale l'Ufficio
 centrale  per  il  referendum  presso  la  Corte  di  cassazione   ha
 dichiarato legittima la richiesta;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  dell'8 gennaio 1997 il giudice
 relatore Valerio Onida;
   Uditi gli avvocati Andrea Comba e Beniamino Caravita di Toritto per
 i delegati dei Consigli  regionali  della  Lombardia,  del  Piemonte,
 della Valle d'Aosta, della Calabria, del Veneto e della Puglia.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Con ordinanza del 26-27 novembre 1996 l'Ufficio centrale per
 il  referendum,  costituito  presso  la  Corte  di   cassazione,   ha
 dichiarato  legittima  la richiesta di referendum popolare abrogativo
 presentata dai Consigli regionali delle regioni  Calabria,  Piemonte,
 Veneto,  Valle  d'Aosta,  Lombardia  e  Puglia, sul seguente quesito:
 "Volete voi che sia abrogato l'art. 4, comma  3,  limitatamente  alle
 parole   "impartisce   direttive   per   l'esercizio  delle  funzioni
 amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad  osservarle,
 ed"  del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio
 1977 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio
 1975, n. 382"?".
   Al  quesito  e'   stata   attribuita   dall'Ufficio   centrale   la
 denominazione  "Abolizione  dei poteri di direttiva dello Stato sulle
 funzioni amministrative statali delegate alle Regioni".
   2. - Ricevuta comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa
 Corte ha fissato  per  la  conseguente  deliberazione  la  camera  di
 consiglio   dell'8   gennaio  1997,  disponendo  che  ne  fosse  data
 comunicazione ai delegati dei Consigli regionali  presentatori  della
 richiesta  e  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, ai sensi
 dell'art. 33, secondo comma, della legge n. 352 del 1970.
   3. - Si sono avvalsi della facolta' di depositare memorie,  di  cui
 all'art. 33, terzo comma, della legge citata, i delegati dei Consigli
 regionali presentatori della richiesta.
   I   presentatori   premettono  che  la  richiesta  si  basa  "sulla
 convinzione che le deleghe di funzioni amministrative hanno carattere
 devolutivo  o  traslativo,  con  la  conseguenza  di  comportare   un
 esercizio  della  funzione  da parte del delegato in ampia autonomia,
 rimanendo salva la possibilita' di revoca della delega e di esercizio
 del potere sostitutivo"; l'abrogazione auspicata consentirebbe dunque
 una forma di attuazione del principio di sussidiarieta'.
   Dopo avere negato che la richiesta in esame rientri fra i  casi  di
 esclusione del referendum previsti dall'art. 75 della Costituzione, e
 avere  affermato  che  sussisterebbe  "il  requisito della chiarezza,
 univocita' ed omogeneita' del quesito", i presentatori osservano,  in
 ordine  alla  completezza  del  quesito, che il potere dello Stato di
 emanare direttive in merito alle funzioni amministrative delegate  e'
 previsto,  in  via generale, solo nella disposizione di cui si chiede
 l'abrogazione parziale, mentre l'art. 2, comma 3, lettera  e),  della
 legge  n. 400 del 1988, che riserva alla competenza del Consiglio dei
 Ministri la deliberazione delle direttive in questione, sarebbe norma
 solo riproduttiva di quella di cui si chiede l'abrogazione e, in ogni
 caso, meramente procedimentale.
   La difesa dei presentatori contesta poi che il referendum in  esame
 possa  ritenersi  relativo  a  disposizioni  legislative  ordinarie a
 contenuto costituzionalmente vincolato; a sua volta  l'esclusione  di
 referendum  relativi  a  leggi  costituzionalmente obbligatorie, ma a
 contenuto non costituzionalmente vincolato, sarebbe stata limitata al
 caso   del  tutto  particolare  e  non  generalizzabile  delle  leggi
 elettorali.
   Nella specie in esame, non si potrebbe parlare di norma a contenuto
 costituzionalmente vincolato, in quanto l'emanazione delle  direttive
 previste  dalla  norma  abroganda  non  sarebbe necessaria ne' per il
 conferimento  della  delega  ne'  per  l'esercizio   delle   funzioni
 delegate.
   In  relazione  all'art.  121,  quarto  comma,  della  Costituzione,
 secondo  cui  il  Presidente  della  regione  "dirige   le   funzioni
 amministrative  delegate dallo Stato alla regione, conformandosi alle
 istruzioni del Governo centrale", la difesa dei presentatori  osserva
 che  il  potere  di emanare direttive di cui all'art. 4 del d.P.R. n.
 616 del 1977 non coinciderebbe con il potere di emanare istruzioni di
 cui alla citata norma costituzionale: le prime sono  infatti  rivolte
 all'ente   regione  e  lo  vincolano  nell'esercizio  delle  funzioni
 delegate, mentre le seconde sarebbero  dirette  al  Presidente  della
 regione,  che  deve seguirle nello svolgimento della sua attivita' di
 direzione delle funzioni amministrative delegate. A conforto di  cio'
 si  ricorda  una  decisione del Consiglio di Stato (sez. VI, 16 marzo
 1995, n. 264), secondo  cui  la  potesta'  di  direzione  di  cui  e'
 titolare  il  Presidente  regionale  non  comporta  anche  la diretta
 gestione amministrativa da parte  dello  stesso,  ove  cio'  non  sia
 consentito   da   una   specifica  norma.  A  seguito  dell'auspicata
 abrogazione, il Governo potrebbe continuare a esercitare  il  proprio
 potere  di  rivolgere istruzioni al Presidente della Giunta, il quale
 dovrebbe  conformarvisi  nella  sua  attivita'  di  direzione   delle
 attivita' delegate.
   Ma  anche  se  si  ritenesse  che le istruzioni di cui all'art. 121
 della Costituzione coincidano con le  direttive  di  cui  alla  norma
 inclusa  nel  quesito, ci si troverebbe di fronte ad una disposizione
 legislativa che si limita a realizzare una  fra  le  tante  soluzioni
 possibili   per   attuare   la  Costituzione,  e  anzi  un'attuazione
 addirittura anomala, come  risulterebbe  dalla  disomogeneita'  della
 terminologia   impiegata   (istruzioni,  direttive)  e  dei  soggetti
 destinatari (Presidente della Giunta, regione nel suo complesso).
   Ne' si potrebbe applicare il criterio piu'  rigido  utilizzato  nei
 riguardi  della  ammissibilita'  dei  referendum su leggi elettorali,
 poiche'  nel  caso   in   esame   la   normativa   che   risulterebbe
 dall'abrogazione non realizzerebbe alcun vuoto legislativo, in quanto
 le  direttive sono solo eventuali e non necessarie per lo svolgimento
 delle funzioni delegate.
   Infine  i  presentatori   sottolineano   che   le   direttive   non
 costituiscono  l'unico  modo  attraverso  il  quale  il  Governo,  in
 concreto,  esercita  il  controllo  sulle  attivita'   amministrative
 delegate,  poiche' resterebbero l'esercizio del potere sostitutivo e,
 quale ultima ratio, la revoca della delega.
   4. - Ad integrazione  del  contraddittorio,  sono  stati  uditi  in
 camera  di  consiglio  gli  avvocati  dei presentatori, i quali hanno
 insistito  per  la  dichiarazione  di  ammissibilita'  del   quesito,
 precisando  in particolare che l'abrogazione richiesta, se approvata,
 paralizzerebbe  l'applicazione  anche  delle  norme  particolari  che
 prevedono  l'esercizio  da  parte del Governo del potere di direttiva
 nei riguardi delle funzioni amministrative delegate alle regioni.
                         Considerato in diritto
   1.  -  La richiesta riguarda una parte del terzo comma dell'art.  4
 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ove  si  dispone  che  il  Governo
 della  Repubblica,  tramite  il  commissario del Governo, "impartisce
 direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle
 regioni, che sono tenute ad osservarle":  ed  e'  volta  dunque  alla
 eliminazione del citato potere di direttiva del Governo centrale.
   2.  - La richiesta e' inammissibile, in quanto riguarda una norma a
 contenuto costituzionalmente vincolato.
   La norma che si chiede di sottoporre a deliberazione abrogativa  si
 limita,  come  si e' visto, a stabilire che il Governo centrale ha il
 potere di impartire alle  regioni  direttive  per  l'esercizio  delle
 funzioni a queste delegate, e che le regioni sono tenute ad osservare
 tali direttive.
   Ora, che sussista, sul piano costituzionale, un potere di direttiva
 vincolante  nei confronti delle regioni in ordine all'esercizio delle
 funzioni ad esse delegate ai  sensi  dell'art.  118,  secondo  comma,
 della   Costituzione   potere   insussistente  invece,  in  linea  di
 principio, relativamente alle funzioni amministrative  proprie  della
 regione,  e  che tale potere spetti al Governo centrale, e' stabilito
 in modo esplicito dall'art. 121, quarto comma della Costituzione, la'
 dove si prevede che il Presidente della Giunta  regionale  dirige  le
 funzioni   amministrative   delegate   dallo   Stato   alla   regione
 "conformandosi alle istruzioni del Governo centrale".
   Anche se  non  vi  fosse  tale  esplicito  disposto,  non  potrebbe
 probabilmente   non  riconoscersi  al  Governo,  sempre  sul  terreno
 costituzionale, un potere di direttiva nei confronti delle regioni in
 ordine all'esercizio delle funzioni delegate, essendo implicita nella
 stessa figura della  delega  la  possibilita'  per  il  delegante  di
 indirizzare  l'esercizio  delle  attivita' del delegato: cosi' che il
 disposto dell'art. 121, quarto comma - non a caso  ripreso,  talvolta
 con formule testualmente identiche, in tutti gli statuti speciali ove
 si  fa riferimento alla delega di funzioni amministrative dallo Stato
 alla regione o all'esercizio da parte di questa di  funzioni  proprie
 dello  Stato  (cfr.  art.  20,  primo comma, secondo periodo, statuto
 Regione Siciliana; art. 47, primo comma, e art. 49, secondo  periodo,
 statuto Sardegna; art. 44, secondo comma, statuto Valle d'Aosta; art.
 41  statuto  Trentino-Alto  Adige;  art.  45,  primo  comma,  statuto
 Friuli-Venezia  Giulia)  -  non  fa  che  ribadire  espressamente  un
 principio gia' implicito nel sistema costituzionale.
   3.  -  In ogni caso, il contenuto della norma oggetto della domanda
 referendaria  coincide  senza  residui   con   quello   della   norma
 costituzionale.
   Non  puo'  ritenersi,  infatti,  che  la  norma oggetto del quesito
 riguardi   aspetti   diversi   da   quelli   regolati   dalla   norma
 costituzionale,  solo  perche'  quest'ultima  parla  di  "istruzioni"
 anziche' di "direttive", e perche' si riferisce al  Presidente  della
 Giunta regionale anziche' alla regione.
   Le  "istruzioni"  di cui e' parola nell'art. 121 della Costituzione
 non  sono  qualcosa  di  diverso  dalle  "direttive"  di   cui   alla
 disposizione  oggetto del quesito: semmai, il termine impiegato dalla
 Costituzione evoca un potere ancor  piu'  puntuale  e  vincolante  di
 quello implicito nel termine utilizzato dalla legge ordinaria. Quanto
 poi  al  riferimento  al  Presidente della Giunta, e' evidente che il
 ricondurre  a  questa  figura  organica  la  competenza  a   dirigere
 l'esercizio  delle  funzioni  delegate  non  altera  in alcun modo la
 natura e il fondamento delle direttive, che il Governo centrale  puo'
 impartire  alla regione in quanto tale, e che devono essere osservate
 da tutti gli organi della  regione,  a  partire  dal  Presidente  cui
 spetta  dirigere  l'esercizio  delle  funzioni medesime. L'obbligo di
 quest'ultimo di "conformarsi" alle  istruzioni  del  Governo  non  e'
 altro  che  l'espressione  del  vincolo,  gravante  sulla regione, di
 osservare le direttive statali.
   Ne' infine puo' aver rilievo il fatto che l'emanazione di direttive
 costituisca una semplice facolta', e non un obbligo per  il  Governo.
 Infatti  il  quesito, volto ad abrogare la previsione delle direttive
 medesime, e' chiaramente diretto come conferma anche  l'intitolazione
 ad  esso  attribuita ("Abolizione dei poteri di direttiva dello Stato
 sulle funzioni amministrative statali delegate alle Regioni"), e come
 affermano gli stessi presentatori a sopprimere il potere di direttiva
 in se',  affermando  una  sostanziale  equiparazione  delle  funzioni
 delegate  a  quelle proprie delle Regioni, salve solo la possibilita'
 di esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 2 della legge  n.
 382 del 1975, e la retrattabilita' della delega con legge ordinaria.
   La richiesta, dunque, ha per oggetto proprio il principio che, come
 si e' detto, e' affermato nell'art. 121 della Costituzione, cosi' che
 sottoporre  alla  deliberazione  popolare  abrogativa la disposizione
 indicata  equivarrebbe  a  sottoporre  ad  essa   la   stessa   norma
 costituzionale:    il che e' precluso alla deliberazione referendaria
 (cfr. sentenze n. 16 del 1978, n. 26 del 1981).