ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di ammissibilita', ai sensi dell'art.  2,  primo  comma,
 della  legge  costituzionale  11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
 referendum popolare per l'abrogazione della legge 24 marzo  1958,  n.
 195,  recante  "Norme  sulla  costituzione  e  sul  funzionamento del
 Consiglio  superiore  della  magistratura"  (cosi'  come   modificata
 dall'articolo 4 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dall'articolo 2
 della legge 22 novembre 1985, n. 655 e dall'articolo 6 della legge 12
 aprile  1990,  n. 74) limitatamente alle seguenti parti: articolo 21;
 articolo 22; articolo 23;  articolo  23-bis;  articolo  24;  articolo
 24-bis;  articolo  24-ter;  articolo  25;  articolo  26; articolo 27;
 articolo 28; articolo 29; articolo 30; articolo 31, iscritto al n. 96
 del registro referendum;
   Vista l'ordinanza dell'11-13 dicembre 1996 con la  quale  l'Ufficio
 centrale  per  il referendum costituito presso la Corte di cassazione
 ha dichiarato legittima la richiesta.
   Udito nella camera di consiglio  del  9  gennaio  1997  il  giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
   Udito  l'avvocato  Achille Chiappetti per i presentatori Bernardini
 Rita e Sabatano Mauro.
                           Ritenuto in fatto
   1. -  L'Ufficio centrale per il referendum,  costituito  presso  la
 Corte  di  cassazione  in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.
 352, esaminata la richiesta di referendum popolare  -  presentata  da
 Sergio   Augusto   Stanzani  Ghedini,  Lorenzo  Strik  Lievers,  Rita
 Bernardini, Raffaella Fiori e Mauro Sabatano - su parte  della  legge
 24  marzo 1958, n. 195, verificata la regolarita' della richiesta, ne
 ha dichiarato la legittimita' con ordinanza dell'11-13 dicembre 1996.
   La richiesta di referendum ha  per  oggetto  il  seguente  quesito:
 "Volete  voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195, recante
 "Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore
 della magistratura" (cosi' come modificata dall'art. 4 della legge 22
 dicembre 1975, n. 695, dall'art. 2 della legge 22 novembre  1985,  n.
 655  e  dall'art.  6 della legge 12 aprile 1990, n. 74) limitatamente
 alle seguenti parti: articolo 21; articolo 22; articolo 23;  articolo
 23-bis;  articolo  24; articolo 24-bis; articolo 24-ter; articolo 25;
 articolo 26; articolo 27; articolo  28;  articolo  29;  articolo  30;
 articolo 31?".
   Al   fine  di  identificare  l'oggetto  del  referendum,  l'Ufficio
 centrale ha anche stabilito (in  applicazione  dell'art.  32,  ultimo
 comma,  della  legge  n.  352  del 1970, introdotto dall'art. 1 della
 legge 17 maggio 1995, n. 173) la  seguente  denominazione:  "Elezione
 del  Consiglio  superiore della magistratura: Abolizione dell'attuale
 sistema di elezione del Consiglio superiore della magistratura".
   2. - Ricevuta comunicazione dell'ordinanza  dell'Ufficio  centrale,
 il  Presidente  ha convocato la Corte in camera di consiglio per il 9
 gennaio 1997, disponendo che ne fosse data comunicazione ai promotori
 della richiesta di referendum ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  ai  sensi  dell'art. 33, secondo comma, della legge n. 352
 del 1970.
   3. - I promotori e presentatori  del  referendum,  rappresentati  e
 difesi  dall'avv.  Achille  Chiappetti,  avvalendosi  della  facolta'
 prevista dall'art. 33, terzo comma, della  legge  n.  352  del  1970,
 hanno  depositato  il  4  gennaio 1997 una memoria, per illustrare le
 ragioni a sostegno dell'ammissibilita' del referendum.
   La finalita' perseguita dai  promotori  e  l'effetto  di  un  esito
 positivo  del referendum sarebbe quello di superare l'attuale sistema
 elettorale  proporzionale  per  dar  luogo  ad  una  normativa   piu'
 rispondente a criteri maggioritari.
   I  promotori  ricordano che una precedente richiesta di referendum,
 che aveva ad oggetto solo alcune delle disposizioni di  cui  oggi  si
 propone l'abrogazione, e' stata dichiarata inammissibile con sentenza
 n.  29  del  1987,  in  quanto  l'assenza  di  una evidente finalita'
 intrinseca  al  quesito,  non  desumibile  dalla  pura   e   semplice
 cancellazione  delle  norme, non avrebbe consentito la espressione di
 un  voto  consapevole.    Inoltre  gli  organi  costituzionali  o  di
 rilevanza  costituzionale  richiedono  una indefettibile dotazione di
 norme elettorali, per non essere esposti all'eventualita', anche solo
 teorica, di soluzioni di continuita' nel loro funzionamento.
   Questi   criteri   non   dovrebbero   essere   di   ostacolo    per
 l'ammissibilita'  della  nuova richiesta di referendum. L'abrogazione
 di tutta la normativa concernente i procedimenti  elettorali  per  la
 costituzione  del  Consiglio superiore della magistratura renderebbe,
 difatti,  possibile  una  legge  elettorale  comunque  orientata   ad
 introdurre  elementi  di  sistema maggioritario, sicche' risulterebbe
 chiara la finalita' intrinseca del quesito referendario.
   Ad avviso dei promotori del referendum  l'esigenza  di  continuita'
 nell'operativita'   del  sistema  elettorale  andrebbe  approfondita.
 Dovrebbe   essere    valutata    diversamente    per    gli    organi
 politico-rappresentativi,  per i quali l'indefettibilita' delle leggi
 elettorali  e'  necessaria,  rispetto  agli  organi,   di   rilevanza
 costituzionale,   ma   con   attribuzioni  amministrative,  quali  il
 Consiglio superiore della magistratura.
   4. - In camera di consiglio e' stato ascoltato,  per  i  promotori,
 l'avv.  Achille  Chiappetti,  il  quale  ha ribadito ed illustrato le
 argomentazioni a sostegno dell'ammissibilita' del referendum.
                        Considerato in diritto
   1. -   La richiesta di  referendum  abrogativo  investe  tutti  gli
 articoli  della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione
 e sul funzionamento  del  Consiglio  superiore  della  magistratura),
 posti  sotto  il  capo  III,  quale risulta a seguito delle modifiche
 apportate dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dall'art.
 2 della legge 22 novembre 1985, n. 655 e dall'art. 6 della  legge  12
 aprile  1990,  n.  74.  Questo  capo  della  legge  n.  195  del 1958
 comprende, sotto la rubrica "Costituzione, cessazione e  scioglimento
 del  Consiglio  superiore",  piu'  insiemi  di  disposizioni, i quali
 riguardano rispettivamente:
     a) la  durata  del  Consiglio  superiore,  con  riferimento  alla
 cessazione  al  termine del quadriennio (art. 30) o per scioglimento,
 qualora  ne  sia  impossibile   il   funzionamento   (art.   31);   i
 consequenziali tempi di convocazione dei corpi elettorali (art. 21);
     b)  le  modalita' e la maggioranza (qualificata) richiesta per la
 elezione dei componenti da parte del Parlamento (art. 22);
     c)  i  requisiti  di  eleggibilita'  dei  componenti  eletti  dai
 magistrati  (art.  23);  l'ineleggibilita' (art. 24) ed il divieto di
 immediata rieleggibilita'  per  coloro  che  hanno  fatto  parte  del
 Consiglio cessato (art. 23-bis);
     d)  la  costituzione  dei  collegi  elettorali per l'elezione dei
 componenti magistrati (artt. 24-bis  e  24-ter);  la  disciplina  del
 sistema elettorale con liste di candidati, sia nel collegio nazionale
 per  l'elezione  di  due magistrati della Corte di cassazione che nei
 quattro collegi territoriali (art. 25); l'assegnazione dei seggi  con
 il  sistema  proporzionale,  in  base  ai  voti  di ciascuna lista e,
 nell'ambito di queste, alle preferenze (art. 27);
     e) le procedure elettorali e la costituzione degli uffici che  vi
 sono addetti (art. 26), le contestazioni (art. 28) ed i reclami (art.
 29).
   2.  - Una analoga richiesta di referendum abrogativo parziale della
 stessa legge n. 195  del  1958  era  stata  in  precedenza  proposta,
 limitatamente  agli  artt. 25, 26 e 27 (nel testo vigente prima delle
 modifiche  apportate  con  la  legge  n.  74  del  1990),  investendo
 esclusivamente la disciplina del sistema e delle procedure elettorali
 dei componenti magistrati.
   Tale  richiesta  e' stata dichiarata inammissibile, con sentenza n.
 29 del 1987, che ha affermato, tra l'altro, l'indefettibilita'  della
 dotazione  di  norme  elettorali  per  gli organi la cui composizione
 elettiva sia espressamente prevista dalla Costituzione.
   La richiesta di referendum per l'abrogazione di disposizioni  della
 stessa legge n. 195 del 1958 viene ora nuovamente proposta, ma con un
 contenuto  piu' ampio, che e' opportuno esaminare preliminarmente per
 la individuazione dell'estensione e  la  valutazione  estrinseca  del
 quesito ai fini dell'ammissibilita' del referendum.
   La  ricognizione  delle disposizioni, la cui abrogazione si intende
 sottoporre al voto popolare, ha gia' consentito  di  raggrupparle  in
 piu'  insiemi  differenti,  alcuni  dei  quali eccedono la finalita',
 enunciata  dai  promotori,  di   superare   il   sistema   elettorale
 proporzionale.    Cio' pone in evidenza che si tratta di disposizioni
 non omogenee, nella prospettiva della scelta da esprimere con il voto
 referendario.
   E' sufficiente rilevare che il quesito comprende  disposizioni  del
 tutto  indipendenti  dai diversi sistemi elettorali, anzi compatibili
 con qualsiasi sistema. Cio' vale, in particolare, per  la  disciplina
 della  durata  del  Consiglio,  delle  cause  di ineleggibilita', del
 potere di scioglimento del Consiglio da parte  del  Presidente  della
 Repubblica.      La   disomogeneita'   si  manifesta  altresi'  nella
 disciplina, nettamente distinta, della elezione  dei  componenti  del
 Consiglio  da  parte del Parlamento e da parte della magistratura: si
 tratta  di  criteri e di procedure non assimilabili e che non possono
 essere unitariamente valutate.
   Altre  disposizioni  rispecchiano   enunciazioni   normative   gia'
 espresse  dalla  Costituzione:  cosi'  e'  per  la  indicazione delle
 categorie tra le quali le Camere possono scegliere i  componenti  del
 Consiglio  eletti  dal  Parlamento  (art.  104,  quarto  comma, della
 Costituzione e art.  22, quarto comma, della legge n. 195 del  1958);
 cosi'  e', ancora, per la durata del Consiglio e per la non immediata
 rieleggibilita' di tutti i suoi componenti (art.  104,  sesto  comma,
 della  Costituzione  e,  rispettivamente,  artt.  30,  primo comma, e
 23-bis della legge n.  195 del 1958).
   Conclusivamente,  e'  sufficiente  la  ricognizione  dell'ambito  e
 dell'estensione  del  quesito  referendario,  per  renderne manifesta
 l'eterogeneita'.
   La richiesta di referendum e', pertanto, inammissibile.