IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza sull'eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, ultimo comma, legge n. 401/1989 per violazione dei principi di legalita' e tassativita' di cui all'art. 25, comma secondo, della Costituzione, sollevata dal pubblico ministero; Sentito il difensore che si e' associato; Ritenuta la questione rilevante, in quanto condiziona l'applicabilita' della norma penale che nel caso di specie costituisce il fondamento dell'accusa contestata; Premesso che nel caso di specie all'imputato si addebita di avere attivato nell'esercizio pubblico da lui gestito un apparecchio automatico con caratteristiche assimilabili alle slot-machines, esercitando cosi' abusivamente l'organizzazione di un gioco d'azzardo; Considerato che la norma in questione, prevedendo l'applicazione delle "disposizioni di cui ai commi 1 e 2" del predetto art. 4 a chi eserciti i giochi d'azzardo a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 T.U.L.P.S., rinvia ad una disposizione (il comma 1) che prevede piu' condotte alternative; Rilevato che nessuna delle predette condotte ivi descritte sembra attagliarsi all'ipotesi di esercizio di giochi d'azzardo di cui all'ultimo comma dell'art. 4, posto che il primo e il secondo periodo del comma 1 riguardano esclusivamente i giochi e le scommesse riservati allo Stato e agli enti concessionari od organizzazioni equiparate, mentre il terzo periodo concerne esclusivamente l'organizzazione abusiva di pubbliche scommesse su competizioni e giochi di abilita', e cioe' fattispecie che nulla hanno a che fare con il gioco d'azzardo, nel quale - com'e' noto - l'alea ha carattere preponderante sull'abilita' nel determinare il risultato del gioco (si veda l'art. 721, primo capoverso, c.p.); Ritenuto che, nella impossibilita' di identificare - per le ragioni suddette - la condotta punibile a cui fare riferimento, il rinvio in oggetto potrebbe esclusivamente essere considerato quoad poenam, rinvio peraltro impraticabile, posto che nel citato comma 1 sono previste sanzioni diverse a seconda delle condotte descritte, rendendo cosi' impossibile l'individuazione della sanzione da applicare nei casi di cui all'ultimo comma dell'art. 4 (cio' evidentemente a causa di un difettoso raccordo tra la disposizione di cui all'art. 4, comma 4, legge n. 401/1989 e gli artt. 110 T.U.L.P.S. e 718 e seguenti c.p.); Ritenuto pertanto che la norma in questione configura una totale indeterminatezza della fattispecie penale e, soprattutto, della sanzione da applicare, con conseguente violazione dei principi di legalita' e di tassativita' enunciati dal secondo comma dell'art. 25 della Costituzione.