IL TRIBUNALE
   Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  sull'eccezione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 4,  ultimo  comma,  legge  n.  401/1989  per
 violazione  dei  principi di legalita' e tassativita' di cui all'art.
 25,  comma  secondo,  della  Costituzione,  sollevata  dal   pubblico
 ministero;
   Sentito il difensore che si e' associato;
   Ritenuta    la    questione   rilevante,   in   quanto   condiziona
 l'applicabilita'  della  norma  penale  che  nel   caso   di   specie
 costituisce il fondamento dell'accusa contestata;
   Premesso  che  nel caso di specie all'imputato si addebita di avere
 attivato  nell'esercizio  pubblico  da  lui  gestito  un  apparecchio
 automatico   con  caratteristiche  assimilabili  alle  slot-machines,
 esercitando  cosi'  abusivamente   l'organizzazione   di   un   gioco
 d'azzardo;
   Considerato  che  la  norma in questione, prevedendo l'applicazione
 delle "disposizioni di cui ai commi 1 e 2" del predetto art. 4 a  chi
 eserciti   i  giochi  d'azzardo  a  mezzo  degli  apparecchi  vietati
 dall'art. 110 T.U.L.P.S., rinvia ad una disposizione (il comma 1) che
 prevede piu' condotte alternative;
   Rilevato che nessuna delle predette condotte ivi  descritte  sembra
 attagliarsi  all'ipotesi  di  esercizio  di  giochi  d'azzardo di cui
 all'ultimo comma dell'art. 4, posto che il primo e il secondo periodo
 del comma  1  riguardano  esclusivamente  i  giochi  e  le  scommesse
 riservati  allo  Stato  e  agli  enti concessionari od organizzazioni
 equiparate,  mentre  il   terzo   periodo   concerne   esclusivamente
 l'organizzazione  abusiva  di  pubbliche  scommesse su competizioni e
 giochi di abilita', e cioe' fattispecie che nulla hanno  a  che  fare
 con il gioco d'azzardo, nel quale - com'e' noto - l'alea ha carattere
 preponderante  sull'abilita'  nel  determinare il risultato del gioco
 (si veda l'art. 721, primo capoverso, c.p.);
   Ritenuto che, nella impossibilita' di identificare - per le ragioni
 suddette - la condotta punibile a cui fare riferimento, il rinvio  in
 oggetto  potrebbe  esclusivamente  essere  considerato  quoad poenam,
 rinvio peraltro impraticabile, posto che  nel  citato  comma  1  sono
 previste   sanzioni  diverse  a  seconda  delle  condotte  descritte,
 rendendo  cosi'  impossibile  l'individuazione  della   sanzione   da
 applicare  nei  casi  di  cui  all'ultimo  comma  dell'art.  4  (cio'
 evidentemente a causa di un difettoso raccordo tra la disposizione di
 cui all'art. 4, comma 4, legge n. 401/1989 e gli artt. 110 T.U.L.P.S.
 e 718 e seguenti c.p.);
   Ritenuto pertanto che la norma in questione  configura  una  totale
 indeterminatezza  della  fattispecie  penale  e,  soprattutto,  della
 sanzione da applicare, con conseguente  violazione  dei  principi  di
 legalita'  e di tassativita' enunciati dal secondo comma dell'art. 25
 della Costituzione.