IL PRETORE
   Ritenuto che, la sig.ra Valsecchi ha eseguito opere abusive in zona
 soggetta a vincolo paesaggistico, che per tale motivo e' pendente  il
 presente  procedimento  penale  per  la  violazione  degli  artt. 20,
 lettera c),  della  legge  n.  47/1985  e  1-sexies  della  legge  n.
 431/1985, che ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724/1994 la stessa
 ha  presentato domanda di condono previa autorizzazione paesaggistica
 e  che  il  sindaco  di  Follonica  ha  negato  detta  autorizzazione
 paesaggistica  e  contro  detto  diniego e' stato proposto ricorso al
 tribunale amministrativo regionale per la Toscana;
   Considerato  che,  l'ottavo  comma  dell'art.  39  della  legge  n.
 724/1994  subordina  l'estinzione  del reato di cui all'art. 1-sexies
 della legge n. 431/1985 al rilascio della concessione edilizia previa
 autorizzazione paesaggistica e che il c.p.p. all'art. 3 non  consente
 la sospensione del processo se non per questioni di status e comunque
 non per la pendenza di un giudizio civile od amministrativo;
   Rilevato che il giudice penale dunque non puo':
     1) ne' sospendere;
     2)  ne'  disapplicare  -  in  base  alla  legge  sul  contenzioso
 amministrativo del 1865 - l'atto amministrativo anche ove lo  ritenga
 illegittimo in quanto tale disapplicazione comunque non comporterebbe
 un  obbligo  per la p.a. di provvedere in senso positivo ne' certo il
 giudice puo' sostituirsi alla attivita' della p. a., e che  nel  caso
 in  specie  il  giudice  penale  si  trova  pertanto  nelle  seguenti
 alternative:
      a) puo' istruire il processo ed -  in  ipotesi  -  eventualmente
 condannare  l'imputata senza attendere il giudizio amministrativo sul
 diniego della autorizzazione  paesaggistica  col  rischio  dunque  di
 pronunciare  una  condanna  basandosi  su  di  un atto amministrativo
 illegittimo: in pratica la condanna  o  l'assoluzione  vengono  fatti
 dipendere  dall'arbitrio  di un organo amministrativo. Generalizzando
 la  questione  si  puo'  anche  valutare  il  caso  in  cui  la  p.a.
 semplicemente  non  si  determini:  la  condanna  dipenderebbe  dalla
 semplice inerzia della p.a.;
      b) attendere, mediante reiterati rinvii di udienza, l'esito  del
 giudizio   amministrativo   col   rischio   (visti   i  tempi)  della
 prescrizione del reato;
   Osservato che, la questione e' in  re  ipsa  rilevante,  posto  che
 l'esponente  e'  sottoposta  a  procedimento penale per la violazione
 degli artt. 20, lettera c), della legge n. 47/1985 e  1-sexies  della
 legge  n.  431/1985 e la medesima ha presentato la domanda di condono
 previa autorizzazione paesaggistica  e  che  tale  autorizzazione  e'
 stata  negata,  di  talche'  l'esponente  ha  presentato  ricorso  al
 tribunale amministrativo regionale per la Toscana;
   Ritenuto che la questione e' anche non manifestamente infondata  in
 quanto  l'art. 39, comma 8, legge n. 724/1994, che non prevede alcuna
 ipotesi di sospensione  del  processo  nella  ipotesi  in  cui  dalla
 illegittimita'  di  un  atto  amministrativo derivi la estinzione del
 reato, appare contrastante con l'art. 3  della Costituzione;
     che esso infatti,  appare  contrastante  con  la  norma  predetta
 intesa  sia  come  principio  di  eguaglianza  che  come principio di
 ragionevolezza intrinseca delle norme, posto che tale articolo, nella
 parte in  cui  non  consente  la  sospensione  del  processo  in  una
 fattispecie  come quella attuale, obbliga il giudice ad una decisione
 di  condanna  pur  in  presenza  di  una   eventuale   illegittimita'
 amministrativa (e quindi in assenza di reato ovvero in presenza di un
 reato estinto);
   Osservato  che  dunque, a parita' di situazione, due richiedenti il
 condono a due  amministrazioni  diverse  l'una  con  esito  positivo,
 l'altra  con  esito negativo, ma illegittima, il giudice e' obbligato
 ad una pronuncia di estinzione del reato in un  caso  e  di  condanna
 nell'altro,  violando  pertanto  il  principio di eguaglianza nel suo
 significato tradizionale e che, pertanto  la  norma  viola  l'art.  3
 della  Costituzione  anche  nel  suo  significato  di  ragionevolezza
 intrinseca del sistema, posto che la  impossibilita'  di  sospensione
 del  giudizio  in  pendenza  di accertamento sulla legittimita' della
 fattispecie estintiva del reato appare in tutta evidenza illogica  ed
 irragionevole poiche' obbliga il giudice ad adottare un provvedimento
 di  condanna in violazione del principio del libero convincimento del
 giudice.