ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 696, primo
 comma, del cod. proc. civ.,  promosso  con  ordinanza  emessa  il  23
 gennaio  1996  dal  pretore  di  Torino nel procedimento vertente tra
 Pietro Corino e FIAT AUTO s.p.a, iscritta  al  n.  237  del  registro
 ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1996;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio del 27  novembre  1996  il  giudice
 relatore Cesare Mirabelli.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Con  ordinanza  emessa  il  23  gennaio 1996 nel corso di un
 procedimento di istruzione preventiva promosso  per  far  verificare,
 con   un   accertamento   tecnico   prima   del  giudizio,  la  causa
 dell'incendio di un'autovettura ed in particolare se  esso  derivasse
 da  un  vizio di fabbricazione, il pretore di Torino ha sollevato, in
 riferimento agli artt.  3  e  24  della  Costituzione,  questione  di
 legittimita'  costituzionale dell'art.   696, primo comma, cod. proc.
 civ., nella parte in cui non prevede che il  giudice  possa  disporre
 l'accertamento tecnico preventivo anche sulla causa dei danni.
   Il  pretore ricorda che la disposizione denunciata limita tale atto
 di istruzione preventiva alla verifica dello stato dei luoghi o della
 qualita' o condizione di cose, senza che possano essere formulati  al
 consulente   tecnico,   secondo   l'interpretazione  della  Corte  di
 cassazione,  quesiti  sulle  cause  e  sull'entita'  dei  danni,   in
 previsione  di  un'azione  di  risarcimento; ma un accertamento cosi'
 ristretto sarebbe di scarsa utilita' e menomerebbe  il  diritto  alla
 prova,   considerato  nucleo  essenziale  del  diritto  di  agire  in
 giudizio, garantito dall'art.  24 della Costituzione.
   Ad   avviso   del   giudice   rimettente,   la  mancata  estensione
 dell'accertamento   tecnico   preventivo   alle   cause   del   danno
 determinerebbe  anche,  in contrasto con l'art. 3 della Costituzione,
 un'irragionevole disparita'  di  trattamento.  Difatti,  quando  tale
 accertamento  sia stato esteso dal giudice o dal consulente, sia pure
 in contrasto con quanto prevede la legge, sino a comprendere le cause
 e  l'entita'  dei  danni,  l'accertamento  stesso   potrebbe   essere
 successivamente  acquisito,  in  mancanza  di opposizione della parte
 controinteressata,  al  giudizio  di  merito;   mentre,   rispettando
 l'ambito  previsto per questo atto di istruzione preventiva dall'art.
 696 cod. proc. civ., l'accertamento, egualmente utile nel giudizio di
 merito, non potrebbe essere effettuato.
   2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte e' intervenuto  il  Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
 generale dello Stato, chiedendo  che  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale sia dichiarata inammissibile o non fondata.
   L'Avvocatura  rileva  che l'ordinanza di rimessione non considera i
 limiti  propri  dell'accertamento  tecnico  preventivo,  che  e'   un
 procedimento   sommario   destinato   ad   impedire  il  venire  meno
 dell'oggetto di una prova, ritenuta rilevante per un futuro  giudizio
 di merito. Estendere anche in questo procedimento l'accertamento alla
 causa  del  danno  significherebbe ampliare il contenuto dell'atto di
 istruzione preventiva, per sua natura limitato, essendo  connesso  ad
 una  situazione  dalla  quale puo' eventualmente sorgere una pretesa,
 che  dovra'  essere  fatta  valere  in  un  futuro  giudizio.  Questa
 particolarita'  dimostra,  ad avviso dell'Avvocatura, che non sarebbe
 posta a rischio la tutela del diritto nel futuro  processo,  giacche'
 solo  nel  successivo  giudizio  di  merito la causa del danno potra'
 essere riconosciuta, mediante una valida consulenza tecnica.
   Non sarebbe neppure violato l'art. 3  della  Costituzione,  perche'
 l'accertamento,  disposto  dal giudice o effettuato dal consulente in
 contrasto con i limiti posti dalla  norma  denunciata,  costituirebbe
 una  patologia processuale e non potrebbe essere considerato un utile
 termine di confronto.
                         Considerato in diritto
   1. -   La  questione  di  legittimita'  costituzionale  investe  la
 disciplina  dell'accertamento tecnico nell'ambito dei procedimenti di
 istruzione preventiva.
   Il pretore di Torino ritiene che  l'art.  696,  primo  comma,  cod.
 proc.  civ., nel prevedere che chi ha urgenza di far verificare prima
 del giudizio lo stato  dei  luoghi  o  la  condizione  di  cose  puo'
 chiedere  che  sia  disposto un accertamento tecnico, non consenta di
 accertare la causa e l'entita' dei danni, in vista di un giudizio  di
 risarcimento.    Cio' determinerebbe una lesione del diritto di agire
 in  giudizio,  garantito  dall'art.  24   della   Costituzione,   che
 comprenderebbe,  nel  suo  nucleo  essenziale,  anche il diritto alla
 prova. Inoltre si determinerebbe, in  violazione  dell'art.  3  della
 Costituzione, una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto a
 chi  abbia  ottenuto  dal  giudice  o  dal  consulente,  sia  pure in
 contrasto con la  disciplina  legislativa,  un  accertamento  tecnico
 esteso  alla  causa  del  danno,  giacche'  in  tal  caso i risultati
 dell'accertamento  potrebbero  essere  acquisiti,  in   mancanza   di
 opposizione della parte controinteressata, nel successivo giudizio di
 merito.
   2.  -  La  questione,  proposta  con  riferimento  al  principio di
 eguaglianza (art. 3 Cost.), e' inammissibile.
   Difatti  l'ordinanza  di  rimessione  assume,  quale   termine   di
 comparazione  per  chiedere  il superamento di un limite legislativo,
 una situazione che  la  stessa  ordinanza  considera  patologica  nel
 processo,  in  quanto  determinata dalla violazione del limite che si
 vuole rimuovere. Mentre il presupposto per la  corretta  proposizione
 di un giudizio di comparazione, necessario per valutare la parita' di
 trattamento   di  situazioni  che  si  assumono  eguali,  e'  che  la
 situazione indicata quale termine di raffronto non costituisca,  come
 invece   avviene   nella  prospettazione  offerta  dall'ordinanza  di
 rimessione, la violazione di una norma, rispettando la quale  non  si
 determinerebbe   la   dedotta  ineguaglianza.     D'altra  parte,  la
 disparita'   di   trattamento,   che   viene   riferita   ai   limiti
 dell'accertamento  tecnico  preventivo,  sarebbe  piuttosto collegata
 alle successive vicende dell'acquisizione della prova nel processo  e
 risponde,  quindi,  ad  altri  e  diversi profili, che attengono alla
 logica del principio dispositivo, al quale si  conforma  il  processo
 civile.
   3. - Con riferimento all'art. 24 della Costituzione la questione e'
 infondata.
   Il  potere  di  agire in giudizio per la tutela dei propri diritti,
 garantito dalla Costituzione, trova gli strumenti per la sua concreta
 esplicazione nella disciplina  del  processo,  secondo  le  modalita'
 proprie  di  esso,  attraverso  una  molteplicita'  di  istituti. Nel
 processo  civile,  e  per  la  configurazione  delle  prove  in  esso
 previste,  la  garanzia  dell'azione  e  del giudizio, per non essere
 compressa se non addirittura  vanificata,  implica  che,  quando  sia
 presente  un  rischio  di dispersione degli elementi necessari per la
 formazione della prova, sia  resa  possibile  la  ricognizione  e  la
 raccolta  di  tali  elementi,  mediante  procedure e provvedimenti di
 urgenza destinati ad evitare che la modifica delle situazioni  e  gli
 eventi che si possono verificare prima del giudizio ne impediscano la
 tempestiva acquisizione. Altrimenti potrebbero essere definitivamente
 compromessi  gli  accertamenti  e  le  valutazioni  che devono essere
 effettuati nel processo di merito e la domanda verrebbe  privata  del
 suo supporto probatorio.
   La   necessita'   di  prevedere  e  disciplinare  atti  urgenti  di
 istruzione  preventiva,  che  rendano  possibile  l'accertamento  del
 proprio diritto anche in caso di dispersione degli elementi di prova,
 non  deve  tuttavia  estendersi,  perche'  si possa dire garantito il
 diritto  di  agire  in  giudizio,  sino  a  comprendere  nella   sede
 preventiva  le ulteriori valutazioni tecniche che, anche sulla scorta
 degli elementi acquisiti in via di  urgenza,  possano  essere  svolte
 successivamente,  con  la  consulenza  nel  processo  di  merito,  in
 rapporto ad una azione gia'  esercitata  e  nel  rispetto  del  pieno
 contraddittorio tra le parti.
   La  garanzia  del  diritto di agire in giudizio non impone, dunque,
 che l'atto di istruzione preventiva sia configurato come  sostanziale
 anticipazione,   in  via  di  urgenza,  dell'apprezzamento  che  deve
 formarsi nel giudizio, mentre necessaria e' solo una  misura  diretta
 all'acquisizione  di  tutti  gli elementi di fatto, anche connotativi
 delle cause del danno, che rischiano di essere dispersi.
   A  questa  esigenza  e' diretto a rispondere l'accertamento tecnico
 preventivo disciplinato dall'art. 696 cod. proc. civ., la cui portata
 va interpretata in coerenza con il sistema ed alla luce dei  principi
 costituzionali  che  garantiscono  la  tutela in giudizio del proprio
 diritto. La disposizione processuale  denunciata  consente,  con  una
 espressione  generica  e  dal  contenuto  molto  ampio, la preventiva
 verifica dello stato dei luoghi e  della  qualita'  o  condizione  di
 cose.  Il  termine  "verifica" comprende difatti, nel suo significato
 letterale, l'esame, la  constatazione,  il  controllo,  la  prova  di
 quanto  viene  sottoposto  all'attivita'  di  accertamento in sede di
 istruzione preventiva, come tale preordinata al futuro  giudizio.  La
 stessa  disposizione denunciata puo', dunque, essere interpretata nel
 senso che  il  previsto  accertamento  tecnico  comprenda  tutti  gli
 elementi  conoscitivi  considerati  necessari  per le valutazioni che
 dovranno essere effettuate nel giudizio di merito ed includa, quindi,
 ogni acquisizione  preordinata  alla  successiva  valutazione,  anche
 tecnica,  che in quel giudizio si dovra' esprimere per determinare la
 causa del danno o l'entita' di esso.   In tal  modo  non  si  ha  una
 impropria  anticipazione  del  giudizio,  ma  non manca un'anticipata
 raccolta di ogni elemento di fatto necessario per il giudizio.
   Questo discrimine tra atti consentiti ed atti non previsti in  sede
 di  accertamento  tecnico  preventivo,  desumibile  da  una  adeguata
 interpretazione dell'art.  696  cod.  proc.  civ.,  coerente  con  il
 sistema  ed  orientata  dal  principio  di  garanzia del diritto alla
 prova, supera il dubbio di  legittimita'  costituzionale  prospettato
 dal pretore di Torino.