IL PRETORE
   Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede, osserva:
   I. - La presente controversia e'  stata  introdotta  con  citazione
 notificata  il  24  aprile  1996.  Dopo l'esperimento dell'udienza di
 prima comparizione, all'udienza ex art. 183 c.p.c.  del  13  novembre
 1996 nessuno compariva ed il giudicante si riservava.
   A  seguito della mancata comparizione delle parti, dovrebbe trovare
 applicazione  la  norma  dell'art.  309  c.p.c.  nella   formulazione
 risultante  dal  rinvio  all'art.  181  primo  comma c.p.c. nel testo
 inopinatamente novellato (o  meglio,  come  si  vedra',  rinovellato)
 dall'art.  4  comma  1-bis  del decreto-legge 18 ottobre 1995 n. 432,
 come modificato (o meglio aggiunto) dall'allegato approvato dall'art.
 1 (ed unico) della legge di conversione di detto  decreto,  cioe'  la
 legge 20 dicembre 1995 n. 534.
   Tale  nuovo  testo  dell'art.  181 secondo comma c.p.c., che non ha
 fatto altro  che  ripristinare  il  vecchio  testo  modificato  dalla
 sfortunata  legge  26 novembre 1990 n. 353/90, e' entrato in vigore a
 far tempo dal 21  dicembre  1995,  giusta  la  disposizione  generale
 dell'art. 15 comma quinto della legge 23 agosto 1988 n. 400.
   Di  fronte alla mancata comparizione dell'unica parte costituita si
 dovrebbe, in forza del  primo  comma  dell'art.  181,  fissare  altra
 udienza, cui appunto rinviare la causa.
   In  particolare,  il  testo  dell'art.  181  primo comma nuovamente
 reintrodotto dispone che "se nessuna  delle  parti  comparisce  nella
 prima  udienza,  il  giudice  fissa una udienza successiva, di cui il
 cancelliere da' comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle
 parti comparisce alla nuova udienza, il giudice,  con  ordinanza  non
 impugnabile,  dispone  la  cancellazione della causa dal ruolo". Tale
 testo, salva la sostituzione del riferimento  al  giudice  istruttore
 del   vecchio  processo  avanti  al  tribunale,  del  riferimento  al
 "giudice" (imposto dalla scomparsa nel nuovo rito processuale  civile
 della  figura  del  giudice  istruttore),  e'  quello  che nel nostro
 ordinamento venne introdotto dall'art. 15 della legge 14 luglio  1950
 n. 581, cioe' dalla famosa (o forse famigerata, per chi abbia a cuore
 un modello processuale civile moderno) Novella del 1950.
   Per  effetto  del  rinvio  (formale o ricettizio che sia) dell'art.
 309 c.p.c. al primo comma dell'art. 181, la  disciplina  dell'assenza
 delle  parti  costituite in prima udienza, nel senso della previsione
 di un rinvio dell'udienza,  e'  ridiventata  applicabile  anche  alle
 udienze  successive  all'udienza  di  prima comparizione. Per cui, il
 nostro processo civile e' tornato ad ispirarsi ad una regola, in base
 alla quale e' consentito alle parti costituite,  se  sono  d'accordo,
 ovvero  all'unica parte costituita, di dilazionare lo svolgimento del
 procedimento senza palesare in alcun modo la ragione della  dilazione
 e  senza che al giudice sia consentito alcun potere di valutazione in
 ordine alla ragionevolezza della dilazione.
   Ritiene questo pretore che la reintroduzione di tale disciplina non
 sia conforme a Costituzione e sulla base di questo  convincimento  ha
 gia'  sollevato  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art.
 309 c.p.c., dapprima con l'ordinanza del 24 gennaio 1996  resa  nella
 causa  fra  Immobiliare  Giga  S.r.l.  e  Zamboni  Alfio  Tullio  (n.
 5743/1995 r.g.c.) e, poi, con l'ordinanza del 13  maggio  1996  nella
 causa  fra Residence Santa Giuliana S.r.l. e Vernizzi Rinaldo e Russo
 Anna  (n.    6264/1995  r.g.c.),  nella  quale   le   ragioni   della
 incostituzionalita'   sono  state  aggiornate  al  lume  del  recente
 disconoscimento da parte della Corte costituzionale della  rilevanza,
 ai  fini  della  regolamentazione  delprocesso  civile,  della  norma
 dell'art. 97 della Costituzione.  Nella recente sentenza  n.  84/1996
 la  Corte costituzionale ha, infatti, ribadito che la norma dell'art.
 97 rileverebbe solo ai fini della  regolamentazione  dell'ordinamento
 degli uffici giudiziari a livello amministrativo e non invece ai fini
 della   concreta  regolamentazione  del  processo  sotto  il  profilo
 dell'esercizio della funzione giurisdizionale.
   Pur non condividendo tale autorevole opinione questo Pretore, nella
 citata ordinanza del 13 maggio 1996 vi ha  prestato  ossequio  ed  ha
 abbandonato come parametro di riscontro della sollevanda questione di
 costituzionalita'  dell'art.  309 c.p.c. il riferimento all'art.  97,
 gia' utilizzato nell'ordinanza del 24 gennaio 1996.
   II. - Con la presente ordinanza si intende  sollevare  anche  nella
 presente  controversia  la  questione  di legittimita' costituzionale
 dell'art. 309 c.p.c. nel testo che  ora  rinvia  all'art.  181  primo
 comma  come  modificato  dalla  legge 534/95. La questione si solleva
 sulla   base   del   richiamo   integrale   delle   ragioni   esposte
 nell'ordinanza  del 13 maggio 1996 che appare inutile qui riprodurre,
 bastando - si crede - un richiamo per relationem. In tale  ordinanza,
 del   resto,   si   evidenzio'  come  la  Corte  costituzionale,  ove
 accogliesse la questione sull'art. 309, potrebbe d'ufficio dichiarare
 incostituzionale direttamente anche l'art. 181  primo  comma  c.p.c.,
 che in forza del rinvio ne somministra il contenuto.
   In  ordine alla rilevanza della questione di legittimita' dell'art.
 309 c.p.c. nel presente giudizio, si osserva che essa  e'  manifesta,
 poiche' il giudicante dovrebbe necessariamene provvedere ad applicare
 la  norma  denunciata  come  incostituzionale  e  fissare  una  nuova
 udienza, anziche' disporre l'immediata cancellazione della causa  dal
 ruolo,  come  dovrebbe  essere  secondo  la  disciplina che si reputa
 conforme alla  Costituzione,  siccome  illustrato  nell'ordinanza  13
 maggio 1996.