IL PRETORE Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede, osserva: I. - La presente controversia e' stata introdotta con citazione notificata il 24 aprile 1996. Dopo l'esperimento dell'udienza di prima comparizione, nella quale venne concessa provvisoria esecutivita' all'opposto decreto ingiuntivo, all'udienza ex art. 183 c.p.c. del 5 dicembre 1996 nessuno compariva ed il giudicante si riservava. A seguito della mancata comparizione delle parti, dovrebbe trovare applicazione la norma dell'art. 309 c.p.c. nella formulazione risultante dal rinvio all'art. 181 primo comma c.p.c. nel testo inopinatamente novellato (o meglio, come si vedra', rinovellato) dall'art. 4 comma 1-bis del decreto-legge 18 ottobre 1995 n. 432, come modificato (o meglio aggiunto) dall'allegato approvato dall'art. 1 (ed unico) della legge di conversione di detto decreto, cioe' la legge 20 dicembre 1995 n. 534. Tale nuovo testo dell'art. 181 secondo comma c.p.c., che non ha fatto altro che ripristinare il vecchio testo modificato dalla sfortunata legge 26 novembre 1990 n. 353/90, e' entrato in vigore a far tempo dal 21 dicembre 1995, giusta la disposizione generale dell'art. 15, comma quinto della legge 23 agosto 1988 n. 400. Di fronte alla mancata comparizione dell'unica parte costituita si dovrebbe, in forza del primo comma dell'art. 181, fissare altra udienza, cui appunto rinviare la causa.