IL PRETORE
   Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede, osserva:
   I.  -  La  presente  controversia e' stata introdotta con citazione
 notificata il 24 aprile  1996.  Dopo  l'esperimento  dell'udienza  di
 prima   comparizione,   nella   quale   venne   concessa  provvisoria
 esecutivita' all'opposto decreto ingiuntivo, all'udienza ex art.  183
 c.p.c.  del  5  dicembre  1996  nessuno compariva ed il giudicante si
 riservava.
   A seguito della mancata comparizione delle parti, dovrebbe  trovare
 applicazione   la  norma  dell'art.  309  c.p.c.  nella  formulazione
 risultante dal rinvio all'art.  181  primo  comma  c.p.c.  nel  testo
 inopinatamente  novellato  (o  meglio,  come  si vedra', rinovellato)
 dall'art. 4 comma 1-bis del decreto-legge 18  ottobre  1995  n.  432,
 come modificato (o meglio aggiunto) dall'allegato approvato dall'art.
 1  (ed  unico)  della legge di conversione di detto decreto, cioe' la
 legge 20 dicembre 1995 n. 534.
   Tale nuovo testo dell'art. 181 secondo comma  c.p.c.,  che  non  ha
 fatto  altro  che  ripristinare  il  vecchio  testo  modificato dalla
 sfortunata legge 26 novembre 1990 n. 353/90, e' entrato in  vigore  a
 far  tempo  dal  21  dicembre  1995,  giusta la disposizione generale
 dell'art. 15, comma quinto della legge 23 agosto 1988 n. 400.
   Di fronte alla mancata comparizione dell'unica parte costituita  si
 dovrebbe,  in  forza  del  primo  comma  dell'art. 181, fissare altra
 udienza, cui appunto rinviare la causa.