IL PRETORE
   Premesso che la ricorrente ha chiesto che si accerti il suo diritto
 a percepire la pensione di riversibilita' nella misura del 60%  della
 pensione  integrata  al  minimo  di  cui  avrebbe dovuto usufruire il
 coniuge, deceduto, cosi' come spettantele a seguito della sentenza n.
 495/1993 della Corte costituzionale;
     che e' sopravvenuto l'art. 1, comma 183, della legge 28  dicembre
 1996  n.  662  in virtu' del quale questo giudice dovrebbe dichiarare
 l'estinzione  del  procedimento  con  compensazione  integrale  delle
 spese;
   Ritenuto    non    manifestamente    infondato    il    dubbio   di
 incostituzionalita'  di  tale  disposizione  per  le   ragioni   gia'
 evidenziate nelle ordinanze di molti giudici, e da ultimo della Corte
 di  cassazione  nell'ordinanza 2 maggio 1996 (in Gazzetta Ufficiale 1
 serie spec. n. 51 del 18 dicembre 1996), che hanno sottoposto a esame
 di costituzionalita' l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996 n.  166  (e  di
 quelli successivamente reiterati) contenente analoga disposizione;
   Ritenuto  in  particolare che possa profilarsi un contrasto con gli
 artt.  24  e  38  della  Costituzione   nella   previsione   di   una
 generalizzata  estinzione  di  tuti  i  procedimenti  senza  che  sia
 contemporaneamente garantito agli aventi diritto quanto gia' maturato
 a tutela di loro diritti costituzionalmente garantiti,  e  cioe'  gli
 interessi legali e il danno da svalutazione del credito previdenziale
 de  quo  a  tutto  il  31  dicembre  1995  che  la legge in esame non
 riconosce e  il  rimborso  delle  spese  anticipate  dal  pensionato,
 costretto  ad agire dall'incombere dei termini di decadenza, e il cui
 onere - stante la compensazione - finisce per  ridurre  ulteriormente
 l'importo capitale, gia' inciso dalla mancata rivalutazione.