IL PRETORE Premesso che la ricorrente ha chiesto che si accerti il suo diritto a percepire la pensione di riversibilita' nella misura del 60% della pensione integrata al minimo di cui avrebbe dovuto usufruire il coniuge, deceduto, cosi' come spettantele a seguito della sentenza n. 495/1993 della Corte costituzionale; che e' sopravvenuto l'art. 1, comma 183, della legge 28 dicembre 1996 n. 662 in virtu' del quale questo giudice dovrebbe dichiarare l'estinzione del procedimento con compensazione integrale delle spese; Ritenuto non manifestamente infondato il dubbio di incostituzionalita' di tale disposizione per le ragioni gia' evidenziate nelle ordinanze di molti giudici, e da ultimo della Corte di cassazione nell'ordinanza 2 maggio 1996 (in Gazzetta Ufficiale 1 serie spec. n. 51 del 18 dicembre 1996), che hanno sottoposto a esame di costituzionalita' l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996 n. 166 (e di quelli successivamente reiterati) contenente analoga disposizione; Ritenuto in particolare che possa profilarsi un contrasto con gli artt. 24 e 38 della Costituzione nella previsione di una generalizzata estinzione di tuti i procedimenti senza che sia contemporaneamente garantito agli aventi diritto quanto gia' maturato a tutela di loro diritti costituzionalmente garantiti, e cioe' gli interessi legali e il danno da svalutazione del credito previdenziale de quo a tutto il 31 dicembre 1995 che la legge in esame non riconosce e il rimborso delle spese anticipate dal pensionato, costretto ad agire dall'incombere dei termini di decadenza, e il cui onere - stante la compensazione - finisce per ridurre ulteriormente l'importo capitale, gia' inciso dalla mancata rivalutazione.