IL TRIBUNALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza;
   Visti gli atti  del procedimento penale contro Zucco Giuseppe, nato
 a Locri il 9 marzo 1933 e residente a San Francesco al Campo (Torino)
 in via Bruna, 73/L, imputato del reato di  cui  all'art.  416,  comma
 primo c.p., commesso in Torino e altrove dal 1981 al 1985;
   Rilevato che trattasi di procedimento penale che, a norma dell'art.
 241  delle  norme  transitorie  del nuovo codice di procedura penale,
 prosegue con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti;
   Preso atto che con sentenza n. 371 del 2  novembre  1996  la  Corte
 costituzionale    ha   dichiarato   l'illegittimita'   costituzionale
 dell'art.  34 comma secondo del codice  di  procedura  penale  -  per
 violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione - nella parte in cui
 non vi si prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti
 di  un  imputato  il  giudice  che  abbia  pronunciato  o  concorso a
 pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri  soggetti,
 nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua
 responsabilita' penale sia gia' stata comunque valutata;
   Osservato  che  questo tribunale, con sentenza del 6 marzo 1996, ha
 giudicato previa separazione dei procedimenti,  in  merito  ai  reati
 ascritti ad altri 19 imputati (alcuni dei quali, e precisamente Arena
 Cosimo  e  Gentile  Giovanni  Battista,  accusati  degli stessi reati
 ascritti allo Zucco),  nonche'  in  ordine  ad  un'altra  imputazione
 (artt.  110  c.p.,  8  legge  7  gennaio 1929, n. 4 e 4 n. 5 legge n.
 516/1982)  pure  ascritta   allo   stesso   Zucco,   conseguentemente
 pronunciandosi  sulle  prove esistenti agli atti circa la sussistenza
 dell'associazione per delinquere di cui oggi deve rispondere anche lo
 Zucco;
   Constatato che si versa, dunque, in situazione del tutto analoga  a
 quelle   prese   in   esame   dalla   citata   sentenza  della  Corte
 costituzionale in tema di incompatibilita' del giudice a giudicare di
 fatti in ordine ai  quali  gia'  si  e'  espresso  con  sentenza  nei
 confronti di altri coimputati del medesimo reato;
   Constatato,  altresi', che il dettato di cui all'art. 61 del codice
 1930 (di applicazione necessaria nel presente procedimento, in virtu'
 del citato art. 241  disp.  trans.  nel  nuovo  codice  di  procedura
 penale)  e'  sostanzialmente identico a quello di cui all'art. 34 del
 nuovo codice di procedura penale, dichiarato  incostituzionale  dalla
 sentenza n. 371/1996 della Corte costituzionale presentando le stesse
 lacune  che  il  giudice  delle  leggi  ha  posto in evidenza in tale
 articolo, e che pertanto in  ordine  al  medesimo  sembrano  pertanto
 profilabili  gli  stessi  rilievi  di  illegittimita'  costituzionale
 enunciati in detta pronuncia;
   Poiche' la questione e' rilevante, in  quanto  questa  sezione  del
 tribunale  e'  composta  di  soli  quattro giudici, due dei quali (il
 presidente dott. Gosso ed il giudice dott.ssa  Pironti)  hanno  preso
 parte al precedente giudizio, e non e' dunque possibile formare altro
 collegio da parte di diversi magistrati imparziali.