IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza; Visti gli atti del procedimento penale contro Zucco Giuseppe, nato a Locri il 9 marzo 1933 e residente a San Francesco al Campo (Torino) in via Bruna, 73/L, imputato del reato di cui all'art. 416, comma primo c.p., commesso in Torino e altrove dal 1981 al 1985; Rilevato che trattasi di procedimento penale che, a norma dell'art. 241 delle norme transitorie del nuovo codice di procedura penale, prosegue con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti; Preso atto che con sentenza n. 371 del 2 novembre 1996 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34 comma secondo del codice di procedura penale - per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione - nella parte in cui non vi si prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilita' penale sia gia' stata comunque valutata; Osservato che questo tribunale, con sentenza del 6 marzo 1996, ha giudicato previa separazione dei procedimenti, in merito ai reati ascritti ad altri 19 imputati (alcuni dei quali, e precisamente Arena Cosimo e Gentile Giovanni Battista, accusati degli stessi reati ascritti allo Zucco), nonche' in ordine ad un'altra imputazione (artt. 110 c.p., 8 legge 7 gennaio 1929, n. 4 e 4 n. 5 legge n. 516/1982) pure ascritta allo stesso Zucco, conseguentemente pronunciandosi sulle prove esistenti agli atti circa la sussistenza dell'associazione per delinquere di cui oggi deve rispondere anche lo Zucco; Constatato che si versa, dunque, in situazione del tutto analoga a quelle prese in esame dalla citata sentenza della Corte costituzionale in tema di incompatibilita' del giudice a giudicare di fatti in ordine ai quali gia' si e' espresso con sentenza nei confronti di altri coimputati del medesimo reato; Constatato, altresi', che il dettato di cui all'art. 61 del codice 1930 (di applicazione necessaria nel presente procedimento, in virtu' del citato art. 241 disp. trans. nel nuovo codice di procedura penale) e' sostanzialmente identico a quello di cui all'art. 34 del nuovo codice di procedura penale, dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 371/1996 della Corte costituzionale presentando le stesse lacune che il giudice delle leggi ha posto in evidenza in tale articolo, e che pertanto in ordine al medesimo sembrano pertanto profilabili gli stessi rilievi di illegittimita' costituzionale enunciati in detta pronuncia; Poiche' la questione e' rilevante, in quanto questa sezione del tribunale e' composta di soli quattro giudici, due dei quali (il presidente dott. Gosso ed il giudice dott.ssa Pironti) hanno preso parte al precedente giudizio, e non e' dunque possibile formare altro collegio da parte di diversi magistrati imparziali.