IL TRIBUNALE
   Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nel procedimento in grado di
 appello n.r.g. 818/1994 pendente tra Ricci Filomena contro l'INPS;
   Ritenuto che l'appellato ha eccepito l'applicazione al giudizio  in
 corso  del disposto dell'art. 1, comma 183, della legge n. 662 del 23
 dicembre 1996 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";
     che la questione e'  rilevante  ai  fini  della  decisione  della
 presente  controversia che ha ad oggetto le somme di cui ai commi 181
 e 182 del medesimo articolo;
     che appare non manifestamente infondato il dubbio di legittimita'
 costituzionale del citato art. 1, comma 183, in relazione agli  artt.
 3 e 24 della Costituzione;
     che  infatti  la previsione della estinzione dei giudizi in corso
 con compensazione delle spese tra le  parti  appare  pregiudicare  il
 diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti sancito dall'art.  24
 della  Costituzione  in  quanto  preclude  irrazionalmente il diritto
 all'accertamento e alla tutela del diritto dedotto in giudizio;
     che  tale   previsione   appare   tra   l'altro   irrazionalmente
 discriminare  l'eguaglianza  dei cittadini innanzi alla legge sancita
 dall'art.  3 della Costituzione essendo principio  costituzionalmente
 garantito quello della eguale tutela giurisdizionale dei diritti;
     che  nell'eventualita'  di accoglimento della sollevata questione
 di legittimita', la  disciplina  sostanziale  applicabile  quale  ius
 superveniens alla fattispecie e' quella delineata dai commi 181 e 182
 del medesimo art. 1;
     che in proposito non manifestamente infondato appare il dubbio di
 costituzionalita'  del  comma  182  per  contrasto con l'art. 3 della
 Costituzione nella parte in cui:
      a) assoggetta il diritto alla erogazione del trattamento  per  i
 superstiti  degli  aventi  diritto  al  possesso  dei  requisiti  ivi
 stabiliti alla data del  30  marzo  1996  senza  considerare  che  il
 diritto   alla   erogazione   spetta   iure   hereditario   e  quindi
 indistintamente a tutti gli  eredi  secondo  la  disciplina  generale
 contenuta nel libro secondo del codice civile;
      b)  esclude  il  computo  della  rivalutazione monetaria e degli
 interessi legali nella determinazione  dell'importo  maturato  al  31
 dicembre  1995  con  cio' operando una discriminazione nell'ambito di
 una categoria omogenea di diritti quale quella dei crediti pecuniari;
      c) determina il tasso di interesse sui crediti  successivi  alla
 predetta data parametrandolo irrazionalmente a quello dell'indice dei
 prezzi  al  consumo  per le famiglie di operai ed impiegati elaborato
 dell'ISTAT piuttosto che al tasso legale previsto per tutti i crediti
 fruttiferi.