IL TRIBUNALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza   visti   gli   atti   del
 procedimento  penale  contro  Allasia Giuseppe Antonio, Arancio Maria
 Rosa, Autera Rocco, Battist Maria, Bima Elidoro, Bongiovanni  Sergio,
 Borella  Sergio,  Butta Adriano, Fontana Ede, Fontana Flvio, Forneris
 Giovanni,  Fumero  Giampiero,  Marocco  Anna,  Mauletti   Mariangela,
 Pistolesi  Carlo,  Porcu'  Silvano,  Salmaso Giovanni, Ariano Michele
 Antonio,  Ariano  Luigi,  Lombardi  Mario  e  Trilli  Fanco  Lorenzo,
 imputati  dei  reati  di cui agli artt. 416 c.p., 110 c.p., 8 legge 7
 gennaio 1929 n. 4, 50, comma 4, d.P.R. n. 633/72, 1, comma 1,  4,  n.
 2, 4, n. 5, e 4, n. 7, legge n. 516/82;
   Rilevato   che  trattasi  di  procedimento  penale  che,  ai  sensi
 dell'art.  241 delle norme transitorie del nuovo codice di  procedura
 penale,   prosegue   con  l'applicazione  delle  norme  anteriormente
 vigenti;
   Preso atto che con sentenza n. 371 del 2  novembre  1996  la  Corte
 costituzionale    ha   dichiarato   l'illegittimita'   costituzionale
 dell'art.  34, comma 2, del nuovo codice di procedura  penale  -  per
 violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione - nella parte in cui
 non vi si prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti
 di  un  imputato  il  giudice  che  abbia  pronunciato  o  concorso a
 pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri  soggetti,
 nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua
 responsabilita' penale sia gia' stata comunque valutata;
   Osservato  che  questo tribunale, con sentenza n. 27/95 r.g. del 15
 dicembre 1995, ha giudicato, previa separazione dei procedimenti,  in
 merito ai reati ascritti ad altri 25 imputati accusati di concorso in
 gran  parte negli stessi illeciti ascritti agli imputati di cui sopra
 (artt. 110 c.p., 8 legge 7 gennaio 1929 n. 4, 50, comma 4, d.P.R.  n.
 633/72,  1  comma  1, 4, n. 1, 4, n. 5, e 4, n. 7, legge n.  516/82),
 nonche' in ordine ad  imputazioni  anch'esse  ascritte  agli  odierni
 imputati  Arancio  Maria Rosa, Borella Sergio, Butta Adriano, Fontana
 Ede, Fontana Fulvio, Forneris Giovanni,  Fumero  Giampiero  e  Porcu'
 Silvano,  conseguentemente  pronunciandosi sulle prove esistenti agli
 atti circa la sussistenza dei residui reati giudicabili a  carico  di
 tutti gli odierni imputati;
   Constatato  che  si  versa,  dunque,  in  una  situazione del tutto
 analoga a quelle prese in considerazione  dalla  citata  sentenza  n.
 371/96  della  Corte  costituzionale  in tema di incompatibilita' del
 giudice a decidere su dei fatti in ordine ai  quali  gia'  si  e'  in
 qualche modo espresso con sentenza nei confronti di altri coimputati:
 incompatibilita'  particolarmente  evidente nel caso di specie, posto
 che con la sentenza n. 27/95 del 15  dicembre  1995  il  giudizio  di
 questo  tribunale  ha  inoltre  valutato - pronunciandosi in merito -
 alcune vicende di reato anch'esse ascritte a ben otto  degli  attuali
 imputati  (e  cioe',  si  ripete,  nei  confronti  della Arancio, del
 Borella, del Butta, di Fontana Ede, di Fontana Fulvio, del  Forneris,
 del Fumero e del Porcu');
   Constatato,  altresi', che il dettato di cui all'art. 61 del codice
 di procedura penale del 1930 (c.d. "codice Rocco") - di  applicazione
 necessaria  nel  presente  procedimento, in virtu' della prescrizione
 contenuta  nell'art.  241  disposiz.  trans.  del  nuovo  codice   di
 procedura  penale - e' sostanzialemnte identico a quello dell'art. 34
 del nuovo codice di rito, dichiarato incostituzionale dalla  sentenza
 n.  371/96  della  Corte costituzionale, presentando le stesse lacune
 che il giudice delle leggi ha  censurato  in  tale  articolo,  e  che
 pertanto  in  ordine  al  medesimo  sembrano pertanto profilabili gli
 stessi  insuperabili   rilievi   di   illegittimita'   costituzionale
 enunciati nella pronuncia richiamata;
   Poiche'  la  questione  e'  rilevante, in quanto questa sezione del
 tribunale e' composta di soli quattro giudici, tre  dei  quali  hanno
 preso  parte al precedente giudizio, e non sarebbe dunque possibile -
 nel caso che  la  questione  venisse  ritenuta  fondata  dalla  Corte
 costituzionale  -  formare  altro collegio con magistrati da ritenere
 imparziali.