IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza visti gli atti del procedimento penale contro Allasia Giuseppe Antonio, Arancio Maria Rosa, Autera Rocco, Battist Maria, Bima Elidoro, Bongiovanni Sergio, Borella Sergio, Butta Adriano, Fontana Ede, Fontana Flvio, Forneris Giovanni, Fumero Giampiero, Marocco Anna, Mauletti Mariangela, Pistolesi Carlo, Porcu' Silvano, Salmaso Giovanni, Ariano Michele Antonio, Ariano Luigi, Lombardi Mario e Trilli Fanco Lorenzo, imputati dei reati di cui agli artt. 416 c.p., 110 c.p., 8 legge 7 gennaio 1929 n. 4, 50, comma 4, d.P.R. n. 633/72, 1, comma 1, 4, n. 2, 4, n. 5, e 4, n. 7, legge n. 516/82; Rilevato che trattasi di procedimento penale che, ai sensi dell'art. 241 delle norme transitorie del nuovo codice di procedura penale, prosegue con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti; Preso atto che con sentenza n. 371 del 2 novembre 1996 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del nuovo codice di procedura penale - per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione - nella parte in cui non vi si prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilita' penale sia gia' stata comunque valutata; Osservato che questo tribunale, con sentenza n. 27/95 r.g. del 15 dicembre 1995, ha giudicato, previa separazione dei procedimenti, in merito ai reati ascritti ad altri 25 imputati accusati di concorso in gran parte negli stessi illeciti ascritti agli imputati di cui sopra (artt. 110 c.p., 8 legge 7 gennaio 1929 n. 4, 50, comma 4, d.P.R. n. 633/72, 1 comma 1, 4, n. 1, 4, n. 5, e 4, n. 7, legge n. 516/82), nonche' in ordine ad imputazioni anch'esse ascritte agli odierni imputati Arancio Maria Rosa, Borella Sergio, Butta Adriano, Fontana Ede, Fontana Fulvio, Forneris Giovanni, Fumero Giampiero e Porcu' Silvano, conseguentemente pronunciandosi sulle prove esistenti agli atti circa la sussistenza dei residui reati giudicabili a carico di tutti gli odierni imputati; Constatato che si versa, dunque, in una situazione del tutto analoga a quelle prese in considerazione dalla citata sentenza n. 371/96 della Corte costituzionale in tema di incompatibilita' del giudice a decidere su dei fatti in ordine ai quali gia' si e' in qualche modo espresso con sentenza nei confronti di altri coimputati: incompatibilita' particolarmente evidente nel caso di specie, posto che con la sentenza n. 27/95 del 15 dicembre 1995 il giudizio di questo tribunale ha inoltre valutato - pronunciandosi in merito - alcune vicende di reato anch'esse ascritte a ben otto degli attuali imputati (e cioe', si ripete, nei confronti della Arancio, del Borella, del Butta, di Fontana Ede, di Fontana Fulvio, del Forneris, del Fumero e del Porcu'); Constatato, altresi', che il dettato di cui all'art. 61 del codice di procedura penale del 1930 (c.d. "codice Rocco") - di applicazione necessaria nel presente procedimento, in virtu' della prescrizione contenuta nell'art. 241 disposiz. trans. del nuovo codice di procedura penale - e' sostanzialemnte identico a quello dell'art. 34 del nuovo codice di rito, dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 371/96 della Corte costituzionale, presentando le stesse lacune che il giudice delle leggi ha censurato in tale articolo, e che pertanto in ordine al medesimo sembrano pertanto profilabili gli stessi insuperabili rilievi di illegittimita' costituzionale enunciati nella pronuncia richiamata; Poiche' la questione e' rilevante, in quanto questa sezione del tribunale e' composta di soli quattro giudici, tre dei quali hanno preso parte al precedente giudizio, e non sarebbe dunque possibile - nel caso che la questione venisse ritenuta fondata dalla Corte costituzionale - formare altro collegio con magistrati da ritenere imparziali.