ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel   giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  669-ter,
 secondo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza
 emessa  il  22  febbraio  1996  dal  giudice  di  pace  di  Fano  nel
 procedimento civile vertente tra Condominio "Flaminio R. 3" di Fano e
 Calamandrei  Daniela  ed  altro,  iscritta  al  n.  450  del registro
 ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1996;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio del 12 febbraio 1997 il giudice
 relatore Cesare Ruperto;
   Ritenuto che  nel  corso  di  un  procedimento  in  cui  era  stato
 richiesto  ante  causam un provvedimento d'urgenza il giudice di pace
 di Fano, con ordinanza emessa il 22 febbraio 1996, ha sollevato -  in
 riferimento agli artt. 107, terzo comma, 101, 106, secondo comma, 3 e
 97,  primo  comma,  della  Costituzione  -  questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  669-ter,  secondo  comma,  del  codice  di
 procedura civile, nella parte in cui prescrive che "se competente per
 la  causa  di  merito e' il giudice di pace, la domanda si propone al
 pretore";
     che, a giudizio  del  rimettente,  con  la  recente  riforma  del
 processo  sarebbe stato introdotto un principio generale, secondo cui
 alla competenza di merito  corrisponde  la  titolarita'  dei  "poteri
 d'urgenza",  cosi' palesandosi l'irragionevolezza dell'esclusione del
 giudice di pace dalla competenza cautelare;
     che  quest'ultima,  inoltre,   determinerebbe   una   surrettizia
 gerarchia   tra   magistrati   onorari   e  togati,  nonche'  ritardi
 procedurali   ostativi   al   buon   andamento   dell'amministrazione
 giudiziaria;
     che  e'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,  che  ha  chiesto
 dichiararsi    la    manifesta    infondatezza    della    questione,
 preliminarmente sottolineando la natura discrezionale della scelta di
 escludere il giudice di pace dalla competenza cautelare;
     che  l'autorita'  intervenuta  ha poi osservato, nel merito, come
 l'art. 106 della Costituzione,  se  consente  la  nomina  di  giudici
 onorari,  non impone affatto l'attribuzione ad essi di ogni funzione,
 in particolare di quella  cautelare,  implicante  un  accentuato  uso
 dell'imperium  in  ragione  del  correlativo  potere di attuazione di
 provvedimenti;
    Considerato  che  il  legislatore,  nell'esercizio  della  propria
 discrezionalita',  ha,  col  nuovo  procedimento  cautelare uniforme,
 introdotto un modulo processuale unitario, in cui:
      a) stabilisce una  correlazione  necessaria  tra  la  denunciata
 norma  e  il successivo art. 669-quater dettato per la corrispondente
 ipotesi di competenza cautelare in corso di causa;
     b) ripartisce le competenze in modo da  escludere  sempre  quella
 del giudice di pace;
     c)     prevede     altresi'     un     complesso     di    poteri
 d'attuazione-esecuzione delle misure cautelari  (art.  669-duodecies)
 ed  un sistema di ipotesi di reclamabilita' (art. 669-terdecies), non
 conciliabili con l'invocata estensione di competenza;
     che con detta esclusione il legislatore  non  ha  travalicato  il
 limite  di  ragionevolezza  imposto  al  suo  potere di conformare il
 processo, tanto piu' in quanto il  giudice  di  pace  decide  secondo
 equita'  il  merito  delle  cause  il  cui valore non eccede lire due
 milioni  (art.    113,  secondo  comma),   attivita',   questa,   ben
 difficilmente conciliabile con l'apprezzamento del fumus boni iuris;
     che,  d'altronde, trattandosi appunto di normativa concernente il
 modo di esercizio della funzione giurisdizionale, non puo' venire  in
 considerazione   il   principio  di  buon  andamento  della  pubblica
 amministrazione;
     che  palesemente  estranei  alla  ripartizione  della  competenza
 appaiono   infine  gli  altri  parametri  evocati  nell'ordinanza  di
 rimessione, relativi tutti  all'"ordinamento  giurisdizionale"  della
 Magistratura, e piu' in particolare al reclutamento e allo status dei
 giudici;
       che, pertanto, la questione risulta manifestamente infondata;
   Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.  87
 e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.