ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 2,
 della legge regionale della Toscana 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione
 degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e
 di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei  relativi
 consorzi),  promosso  con  ordinanza  emessa  il 18 settembre 1995dal
 pretore di Grosseto nel procedimento penale  a  carico  di  Vellutini
 Andrea  ed  altro  iscritta  al  n. 267 del registro ordinanze 1996 e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 13, prima
 serie speciale, dell'anno 1996;
   Visto l'atto di intervento della regione Toscana;
   Udito nella camera di consiglio del 27  novembre  1996  il  giudice
 relatore Fernando Santosuosso.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Nel  corso  di  un procedimento penale a carico di Vellutini
 Andrea e Cappuccini Claudio - imputati, tra l'altro, del reato di cui
 agli artt. 110 del codice penale, 1-sexies della legge 8 agosto 1985,
 n. 431, in relazione all'art. 82, quinto comma, lettere b), f)  e  g)
 del  d.P.R.  24  luglio  1977,  n.  616 - il pretore di Grosseto, con
 ordinanza  del  18  settembre  1995,  ha   sollevato   questione   di
 legittimita'   costituzionale,  in  riferimento  all'art.  117  della
 Costituzione, dell'art.   20, comma 2, della  legge  regionale  della
 Toscana  16  marzo 1994, n.   24 (Istituzione degli enti parco per la
 gestione dei parchi regionali della  Maremma  e  di  Migliarino,  San
 Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi).
   Il  giudice a quo sostiene che la norma regionale impugnata sarebbe
 in contrasto con l'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge
 quadro sulle aree protette), determinando  una  violazione  dell'art.
 117  della Costituzione, in quanto, nel prevedere che il rilascio del
 nulla-osta dell'Ente parco tiene luogo delle autorizzazioni  previste
 dalla  normativa  statale  per  gli  interventi  in zone sottoposte a
 vincoli paesaggistici (leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985,
 n.  431) ed idrogeologici (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267),  verrebbe
 di  fatto  a  depenalizzare  un  comportamento  sanzionato  da  leggi
 statali.
   La  censura  di  incostituzionalita'  e',  secondo  il  pretore  di
 Grosseto,  tanto  piu'  evidente  in  quanto  la norma impugnata, pur
 richiamando l'art. 13 della citata legge n. 394 del 1991, si  risolve
 in  un  sostanziale  aggiramento  della normativa statale, poiche' il
 nulla-osta, per sua stessa natura, e' funzionale all'emanazione di un
 successivo provvedimento, ma non puo' mai sostituirlo.  E'  evidente,
 invece,  che  consentire  al nulla-osta rilasciato dall'Ente parco di
 tener  luogo  delle  autorizzazioni  previste  dalle  leggi  statali,
 finirebbe  col permettere alle regioni di sottrarsi alle finalita' di
 cui alla legge quadro  sulle  aree  protette,  legge  che  ha  inteso
 conferire  allo  Stato  una  serie  di  poteri, proprio allo scopo di
 garantire una disciplina uniforme delle aree in questione.
   2.  -  Nel  giudizio  davanti  alla  Corte  costituzionale  si   e'
 costituita  la  regione Toscana, con apposita comparsa, chiedendo che
 la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal pretore  di
 Grosseto venga dichiarata infondata.
   In  prossimita'  dell'udienza la regione ha presentato una memoria,
 nella quale si insiste nelle precedenti conclusioni.
   Rileva in particolare che non vi e' alcun contrasto  tra  la  norma
 impugnata  e  l'art.  13  della legge n. 394 del 1991, perche' questa
 norma  si  limita  a  prevedere  l'obbligatorieta'   del   nulla-osta
 dell'Ente  parco,  principio  che  la  legge  regionale  non  fa  che
 ribadire, richiamando espressamente la norma statale.  E  d'altronde,
 tenendo  presente  che  il  rilascio  delle  autorizzazioni  per  gli
 interventi in zone soggette a vincolo  paesaggistico  deve  ritenersi
 atto di competenza regionale, e' pienamente legittimo il fatto che la
 regione  Toscana,  nell'esercizio dei propri poteri, abbia accentrato
 in  un  solo  organo,  ossia  l'Ente parco, il potere di concedere il
 nulla-osta e  di  procedere  anche  alle  necessarie  valutazioni  in
 materia  idrogeologica  e paesaggistica.  Ad avviso della regione, in
 altre parole, la normativa impugnata non ha eliminato il controllo di
 compatibilita' tra gli interventi richiesti e la  tutela  ambientale,
 ma si e' limitata a riunificare presso un solo organo, in un lodevole
 intento di snellimento dell'azione amministrativa, la concessione del
 nulla-osta   e   la   valutazione   di   impatto   ambientale.   Tale
 concentrazione, d'altra parte, non lede alcuna competenza  funzionale
 degli  enti  locali,  poiche'  si tratta di una materia propria della
 regione,  che  ha,  quindi,  il  potere  di  disciplinarla  in  piena
 autonomia.
                         Considerato in diritto
   1.  -  Viene  sottoposta  all'esame di questa Corte la questione se
 l'art. 20, comma 2, della legge  regionale  della  Toscana  16  marzo
 1994,  n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi
 regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore,  Massaciuccoli.
 Soppressione  dei  relativi consorzi), nella parte in cui prevede che
 il  rilascio  del  nulla-osta  dell'Ente  parco  tenga  luogo   delle
 autorizzazioni previste dalla normativa statale per gli interventi in
 zone  sottoposte  a  vincoli  paesaggistici (leggi 29 giugno 1939, n.
 1497 e 8 agosto 1985, n. 431)  ed  idrogeologici  (r.d.  30  dicembre
 1923,  n.  3267), sia in contrasto con l'art. 117 della Costituzione,
 conriferimento all'art. 13 della legge 6 dicembre 1991,  n.  394,  in
 quanto  consente  alla  regione  Toscana  di  sottrarsi  all'uniforme
 disciplina delle aree protette (trattandosi di materia per  la  quale
 la  regione ha competenza concorrente) e, in concreto, depenalizza un
 fatto previsto come reato dalla legge statale.
   2.  -  Il  giudice  rimettente  osserva  che  molteplici  sono   le
 conseguenze che discendono dalla risoluzione del dubbio relativo alla
 legittimita'  dell'art.  20,  comma  2,  della  legge regionale della
 Toscana 16 marzo 1994, n.  24,  in  forza  del  quale  il  nulla-osta
 dell'Ente  parco  "tiene luogo, in deroga alle competenze di cui alle
 vigenti disposizioni, dell'autorizzazione"  per  interventi  in  zone
 soggette  a  vincolo  idrogeologico  ed a vincolo paesaggistico. Tale
 norma contrasterebbe con l'art.   13 della legge-quadro  n.  394  del
 1991 sulle aree protette, che riconosce all'Ente parco solo il potere
 di   adottare  il  nulla-osta  (figura  di  atto  amministrativo  che
 interviene  in  un  procedimento  in  vista  dell'emanazione  di   un
 provvedimento),  e non anche il potere (spettante ad altra autorita')
 di autorizzare interventi in zone soggette a vincoli idrogeologici  o
 paesaggistici.  In  tale  contrasto il giudice rimettente ravvisa una
 violazione  dell'art.  117  della  Costituzione,  che  consente  alle
 regioni di emanare nella specifica materia norme legislative soltanto
 "nei  limiti  dei  principi  fondamentali stabiliti dalle leggi dello
 Stato".
   3. - La questione non e' fondata.
   Va premesso che nel vigente  ordinamento  (art.  69  del  d.P.R  24
 luglio 1977, n. 616) sono state "trasferite" alle regioni le funzioni
 relative al vincolo idrogeologico di cui al r.d. 30 dicembre 1923, n.
 3267,  e  sono  state  "delegate" le funzioni per la protezione delle
 bellezze naturali (art. 82 dello stesso  d.P.R.  n.  616  del  1977);
 quest'ultima norma prevede un potere concorrente dello Stato, dovendo
 le  regioni  comunicare la concessione o il diniego di autorizzazione
 al  Ministro  per  i  beni  culturali  e  ambientali,  il  quale puo'
 esercitare un potere di sostituzione o di annullamento.
   Deve inoltre considerarsi che l'art. 13  della  legge-quadro  sulle
 aree  protette  (legge  6  dicembre 1991, n. 394) distingue l'atto di
 concessione o  autorizzazione  dal  preventivo  nulla-osta  dell'Ente
 parco,  ma con riguardo alle aree naturali protette nazionali (Titolo
 II della legge) e non per le aree naturali protette regionali (Titolo
 III).
   Per queste ultime le regioni sono competenti ad istituire parchi  e
 riserve  naturali,  a  stabilirne  le  misure  di  salvaguardia  e ad
 indicare tutti gli elementi del  piano;  e  questo  piano  ha  valore
 "anche  di  piano  paesistico  e di piano urbanistico e sostituisce i
 piani paesistici e i piani territoriali o  urbanistici  di  qualsiasi
 livello"  (art.    25).  Va  infine rilevato che l'esercizio di dette
 competenze della regione puo' essere svolto, secondo  la  scelta  dei
 piu'  opportuni  modelli  organizzativi,  da  enti  che,  pur esterni
 all'organizzazione  degli  uffici  regionali,  non  possono  tuttavia
 ritenersi estranei alla competenza ed alla struttura regionale.
   4.  -  La  regione  Toscana,  nell'istituire e disciplinare, con la
 legge 16 marzo  1994,  n.  24,  gli  Enti  parco  ivi  indicati,  pur
 richiamandosi  espressamente  con  riguardo  a  queste  aree protette
 all'art. 13 della citata legge quadro (che prevede  la  contemporanea
 presenza  del  nulla-osta e dell'atto di autorizzazione), ha tuttavia
 voluto escludere tale duplicita' formale "solo nel caso  in  cui  (il
 nulla-osta)   sia   stato  espressamente  rilasciato  e  non  si  sia
 determinato  per  decorrenza  dei  termini".  Ha   conseguenzialmente
 stabilito   che,   in   quel   caso,   il  nulla-osta  "tiene  luogo"
 dell'autorizzazione  per  interventi  in  zone  soggette  a   vincolo
 idrogeologico o a vincolo paesaggistico.
   Tale  disciplina regionale, pur modificando parzialmente il sistema
 previsto dal cit. art. 13 per i parchi nazionali circa la distinzione
 fra nulla-osta e autorizzazione,  prevede  che  anche  per  i  parchi
 regionali  continui  ad essere necessaria l'autorizzazione e valga la
 competenza  concorrente  dello  Stato,  stabilita  in   materia   dal
 menzionato art.  82 del d.P.R. n. 616 del 1977.
   5.  -  Ora  non  si  nega  che  le  figure  giuridiche dei due atti
 amministrativi (nulla-osta e autorizzazione) siano distinte  per  gli
 aspetti  generali  e per quelli particolari, nel senso che, mentre il
 nulla-osta  dell'Ente  parco   verifica   la   conformita'   tra   le
 disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento, l'impianto o
 le  opere  richieste,  le  autorizzazioni  in zone soggette a vincolo
 idrogeologico o vincolo paesaggistico sono invece intese  a  tutelare
 altri  interessi  attraverso differenti procedimenti. Ne' si nega che
 per l'emanazione dei  due  atti  amministrativi  possano  richiedersi
 specifiche  capacita' tecniche di valutazione, per cui di regola essi
 promanano da organi distinti.
   Tuttavia cio' non appare sufficiente ad escludere  la  possibilita'
 che  la funzione di accertare le condizioni per la emanazione dei due
 atti faccia capo, anche  per  esigenze  di  semplificazione,  ad  uno
 stesso  organo,  ritenuto  idoneo  a  compiere  tutte  le valutazioni
 necessarie dal soggetto (la regione) titolare dell'una  e  dell'altra
 competenza.
   Va  peraltro  sottolineato che, pur se dal punto di vista formale e
 da quello  soggettivo  i  due  atti  possono  essere  unificati,  non
 altrettanto  puo'  dirsi dal punto di vista oggettivo; da cio' deriva
 che l'espressione "tiene luogo"  va  intesa  non  nel  senso  che  il
 semplice   nulla-osta   limitato   alla  valutazione  della  predetta
 conformita' equivalga per cio' solo alle autorizzazioni  relative  ai
 vincoli  idrogeologico  e  paesaggistico, bensi' nel senso che l'Ente
 parco e' chiamato a compiere contestualmente entrambe le valutazioni,
 ivi comprese quelle di spettanza della regione. E non deve  ritenersi
 che  questo  diverso  sistema  abbia  derogato  o  limitato il regime
 sanzionatorio relativamente  alle  mancanze  o  ai  vizi  degli  atti
 richiesti  dalla  legge.  E'  ovvio,  inoltre,  che restano fermi gli
 strumenti e le competenze in  relazione  alla  diversa  tutela  degli
 interessi pubblici di altri settori interessati.
   Da tanto consegue che l'ulteriore doglianza evidenziata dal giudice
 a  quo,  ossia  quella relativa ad un presunto effetto depenalizzante
 della norma impugnata - effetto da ritenersi peraltro esorbitante dai
 poteri normativi della regione - non ha  ragion  d'essere  alla  luce
 della  corretta  interpretazione  del  sistema vigente il quale lungi
 dall'alterare il meccanismo sanzionatorio di cui alle  norme  vigenti
 ha  soltanto  compiuto  uno  snellimento  dell'azione amministrativa,
 nello spirito dell'art. 97 della Costituzione.