LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha  emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 942/1996 depositato
 il 4 giugno 1996  avverso  accertamento  n.  014065/95  contro  l'IPE
 s.r.l.    -  Concessionaria  per  il servizio riscossione tributi del
 comune di S. Antioco con sede in via Barletta 73 - Margherita di sal,
 dall'Enel - societa' per  azioni  con  nota  deposito  documenti  per
 l'ufficio elettivamente domicialiata a Cagliari in piazza Deffenu, 1,
 rappresentata ed assistita dal commercialista dott. Vito Meloni.
                           Premesso in fatto
   Con  ricorso  notificato  il  28  maggio  1996  e  depositato nella
 segreteria di questa commissione provinciale il 4 giugno  successivo,
 l'Enel Societa' per azioni - sede secondaria di Cagliari ha impugnato
 l'avviso di accertamento d'ufficio, notificato il 14 giugno 1996, con
 cui  la IPE - Societa' a responsabilita' limitata, concessionaria del
 Servizio  riscossioni  tributi  del  comune  di  sant'Antioco,  aveva
 accertato, a carico dell'Enel, la tassa per l'occupazione degli spazi
 ed aree pubbliche del comune di Sant'Antioco, relativa all'anno 1995,
 determinandola  in L. 20.900.000, oltre la soprattassa, gli interessi
 moratori e le spese di notifica, per un totolale di L. 35.754.000, al
 netto dell'arrotondamento e dell'importo  gia'  versato  allo  stesso
 titolo pari a L. 5.350.000.
   Ha dedotto, a sostegno del ricorso, che gli artt. 46 e 47,  comma 1
 e  2, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, che determinavano i criteri
 per l'applicazione della tassa per  l'applicazione  della  tassa  per
 l'occupazione  del  sottosuolo  e soprassuolo con condutture, cavi in
 genere  ed  altri   manufatti   destinati   all'esercizio   ed   alla
 manutenzione  delle reti di erogazione di pubblici servizi, sulla cui
 base la IPE  aveva  accertato  la  tassa  di  cui  si  tratta,  erano
 costituzionalmente  illegittimi  per  violazione  dell'art.  76 della
 Costituzione poiche' la legge 23 ottobre 1992 n. 421, art.  4,  comma
 4,  con  cui il Parlamento aveva delegato il Governo ad emanare uno o
 piu' decreti legislativi diretti alla revisione ed armonizzazione dei
 tributi degli enti locali, con effetto  dal  1  gennaio  1994,  aveva
 stabilito che la rideterminazione della tassa di occupazione di spazi
 ed  aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle provincie dovesse
 avvenire in modo da realizzare  una  piu'  adeguanta  rispondenza  al
 beneficio  economico  ritraibile, mediante la ripartizione dei comuni
 in non piu' di cinque classi ed  in  modo  che,  per  le  occupazioni
 permanenti,  le  variazioni  in  aumento  non  potessero  superare il
 cinquanta per cento  delle  misure  massime  di  tassazione  vigente,
 mentre  invece  le  norme delegate non avevano rispettati i criteri e
 principi  direttivi  in  quanto,  con   particolare   riguardo   alle
 occupazioni  permanenti, avevano stabilito la misura massima e minima
 della tassazione in modo identico per tutti i comuni e le  provincie,
 senza  tenere  conto  del  diverso beneficio economico che le aziende
 erogatrici di servizi pubblici possono realizzare in una zona  urbana
 densamente  popolata, ovvero, viceversa, in comuni agricoli o montani
 con pochissime e modestissime utenze sparpagliate  in  un  vastissimo
 territorio,  non  avevano  diviso  i  comuni  in classi e non avevano
 rispettato l'aumento massimo della tassazione del 50%  rispetto  alle
 misure  vigenti  alla  data  del  31  dicembre  1993,  posto che, con
 riguardo,  ad  esempio,  al  comune  di  Sant'Antioco  la  tassa  era
 aumentata  per  l'Enel  di  ben sei volte rispetto a quella del 1993,
 senza  che  l'aumento  potesse  trovare  giustificazione   in   nuove
 occupazioni realizzate nel 1994.
   L'Enel  ha  inoltre  eccepito  la  illegittimita'  del  criterio di
 tassazione  adottato  dal  comune  di   Sant'Antioco   con   apposita
 deliberazione  del  consiglio  comunale  in  data  29 giugno 1995, in
 esecuzione dell'art.  40 del decreto legislativo n. 507 del 1993, per
 violazione della legge delega del 23 aprile 1992 n. 421 ed ha  quindi
 chiesto  comunque  la  disapplicazione del detto regolamento ai sensi
 dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 546 del 31  dicembre
 1992,     con     conseguente    declaratoria    di    illegittimita'
 dell'accertamento  ed  annullamento  dello  stesso  da  parte   della
 commissione tributaria provinciale.
   La  IPE  ha depositato l'11 luglio 1996 le proprie controdeduzioni,
 peraltro sottoscritte personalmente dal suo presidente, senza munirsi
 di assistenza tecnica di un difensore abilitato, pur  trattandosi  di
 controversia  di  gran  lunga  superiore al valore di L. 5.000.000 di
 imposta, per cui la  costituzione  in  giudizio  deve  ritenersi  non
 valida (art. 12 del decreto legislativo n. 546/1992).
   Fissata  l'udienza per la trattazione del ricorso, il ricorrente ha
 chiesto la discussione in udienza pubblica, nel corso della quale  e'
 comparso  il  solo  rappresentante tecnico dell'Enel che ha insistito
 per l'accoglimento delle tesi e delle conclusioni esposte nel ricorso
 introduttivo.
                           Osserva in diritto
   La questione di illegittimita' costituzionale  sollevata  dall'Enel
 e' rilevante nella causa di cui si tratta.
   Infatti,  se  venisse  accolta,  determinerebbe  il venire meno dei
 criteri  di  tassazione  delle  occupazioni  del  soprassuolo  e  del
 sottosuolo   con  linee  elettriche,  nella  specie  applicati  dalla
 societa' concessionaria per il servizio di  riscossione  dei  tributi
 del   comune   di   Sant'Antioco,   con   conseguente  illegittimita'
 dell'accertamento impugnato, che dovrebbe essere annullato.
   La questione resta rilevante, nonostante le  conclusioni  formulate
 in   via   principale   dall'Enel   in   ordine   alla  richiesta  di
 disapplicazione del regolamento per la determinazione della tassa per
 la occupazione di spazi ed aree pubbliche dal comune di sant'Antioco,
 poiche'  questa  commissione  non  potrebbe   disapplicare   in   via
 incidentale  il  regolamento  di cui si tratta, ai sensi dell'art. 7,
 comma 5, della disposizioni sul processo tributario di cui al decreto
 legislativo n. 546 del 1992, in  tal  modo  facendo  venire  meno  la
 disposizione  secondaria applicata in sede di accertamento, posto che
 tale regolamento - come e' pacifico in causa - e' conforme alla legge
 delegata e cioe' alla norma primaria da cui trae fonte ed origine. E'
 invece la  norma  primaria  e  cioe'  la  legge  delegata  ad  essere
 sospettata  di  illegittimita'  costituzionale, per cui e' questa che
 deve  essere  valutata  con   riferimento   alla   conformita'   alla
 Costituzione.
   In sostanza, poiche' si tratta di applicare una norma avente la sua
 fonte  in  un  atto  con  valore  di  legge, il giudice deve valutare
 anzitutto la conformita' della norma primaria  alla  Costituzione  e,
 sorgendo  il dubbio ragionevole circa tale conformita'; rimettere gli
 atti alla Corte costituzionale ex art. 134 della Costituzione, mentre
 non gli e' consentito di decidere  incidentalmente  la  questione  di
 legittimita'   costituzionale   attraverso   la  disapplicazione  del
 regolamento,  lasciando  in   vita   la   norma   primaria   ritenuta
 incostituzionale.
   La   questione   e'  altresi',  ad  avviso  di  questa  commissione
 tributaria, non manifestamente infondata.
   Il legislatore delegato, al fine di rideterminare le tariffe  della
 cd.  TOSAP,  doveva  nella  specie  operare  secondo le linee fissate
 dall'art.  4, comma 4, della legge delega n. 421  del  1992,  che  si
 articolavano in quattro punti, di cui interessano in modo particolare
 i primi due e cioe':
     1)  rideterminazione  delle  tariffe al fine di una piu' adeguata
 rispondenza al beneficio economico ritraibile  nonche'  in  relazione
 alla  ripartizione  dei  comuni  in  non  piu'  di  cinque classi. Le
 variazioni in aumento, per le occupazioni  permanenti,  non  potranno
 superare il 50% delle misure massime di tassazione vigente.....;
     2)  introduzione  di  forme  di  determinazione forfettaria della
 tassa per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il  suolo
 con  linee  elettriche,  cavi,  condutture e simili, tenendo conto di
 parametri significativi.
   Orbene il legislatore  delegato,  nella  formulazione  del  decreto
 legislativo  n.  507  del  15  novembre  1993  ha ritenuto di doversi
 conformare ai criteri di cui al punto 1 soltanto nella determinazione
 delle tariffe relative alla occupazione di spazi  ed  aree  pubbliche
 permanenti  o temporanee, mentre per le occupazioni del soprassuolo e
 del sottosuolo stradale con cavi o conduttore ha ritenuto  di  essere
 completamente  libero  nella  determinazione  della  tassa  di cui si
 tratta ed ha quindi omesso, nella esplicitazione degli artt. 46 e 47,
 che  qui  interessano,  costituendo  la  base  normativa  da  cui  e'
 scaturito l'accertamento tributarioi impuugnato, di dividere i comuni
 in  classi,  di  tenere  conto del benefico economico ritraibile e di
 rispettare il limite massimo della variazione  in  aumento  del  50%,
 rispetto alla tassazione precedentemente in vigore.
   La  circolare  25  marzo  1994  della  Direzione  centrale  per  la
 fiscalita' locale ha poi  dettato,  in  base  alla  legge  delega,  i
 criteri   concreti   cui   dovevano   attenersi   i  comuni  in  sede
 regolamentare, precisando che gli importi di cui alle lettere a) e b)
 dell'art. 47 (da L. 250.000 a L. 500.000  per  chilometro  lineare  o
 frazione  per  le  strade  comunali  e da L. 150.000 a L. 300.000 per
 chilometro  lineare   o   frazione   per   le   strade   provinciali)
 rappresentano   non   gia'  tariffe,  bensi'  misure  di  tassazione,
 svincolate quindi dai criteri di cui al punto 1 del n. 4 dell'art.  4
 della legge delega.
   Si  tratta  quindi  di  verificare  se il legislatore delegato, nel
 determinare la  tassa  per  la  occupazione  del  sottoscuolo  o  del
 soprassuolo,  laddove  non ha sicuramente rispettato i criteri di cui
 al punto 1 appena citato (il che e' un dato sicuro, posto che  si  e'
 attenuto  unicamente  al  criterio  forfettario  ed  ha  aumentato la
 tassazione previgente in  modo  astronomico,  come  appare  di  tutta
 evidenza  attraverso il raffronto fra le attuali misure della tassa e
 quelle risultanti dalla precedente normativa di cui  al  T.U.F.L.  n.
 1175  del  1931  e  successive  modifiche, che prevedevano mediamente
 6.000 o 8.000 lire per km.), si sia posto in contrasto con i  criteri
 della  legge  delega  e  quindi  con  l'art.  76,  primo  comma della
 Costituzione.
   Sul punto non si e' formato alcun  indirizzo  interpretativo  della
 giurisprudenza  di  merito  e  di  legittimita', trattandosi di legge
 appena entrata in vigore e non pare in ogni caso che norma  delegata,
 stante la sua chiarezza, lasci spazio all'interprete.
   Ritiene comunque questa commissione che la legge delega, fissando i
 criteri  di  cui  al  punto  1,  abbia  voluto fissare delle linee di
 carattere generale, applicabili in ogni caso e per tutti  i  tipi  di
 occupazione,  dettando  poi un ulteriore criterio integrativo (quello
 dei  parametri  significativi)  per  le  specifiche  occupazioni  del
 soprassuolo  e  del  sottosuolo  con  linee  elettriche e conduttore.
 Infatti anche la direttiva di cui  al  punto  3,  relativa  ai  passi
 carrabili,  e'  integrativa  del criterio di cui al punto 1, tanto e'
 vero che il legislatore delegato, per i passi carrabili, ha  ritenuto
 applicabile  la  direttiva  generale  di  cui  al  punto  1,  con  la
 integrazione del punto 3  (criteri  certi  per  la  tassa  sui  passi
 carrabili).
   Sotto   tale   profitto  la  questione  non  appare  manifestamente
 infondata, il che impone la sospensione del giudizio in  corso  e  la
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.