LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO La Commissione tributaria di secondo grado di Rovigo, in ordine all'appello presentato da SICC S.p.a. avverso la decisione della Commisisone tributaria di primo grado in data 12 giugno 1993, osserva quanto segue: In fatto L'appellente lamenta che il giudice di primo grado non abbia adeguatamente considerato gli effetti prodotti dalla sentenza della Corte costituzionale 176/1986. La predetta sentenza, dichiarando l'illegittimita' costituzionale dell'art. 16 del decreto-legge n. 429/1982 come modificato con legge di conversione n. 516/1982, nella parte in cui consentiva la notifica di avvisi di accertamento sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa anziche' sino alla data di entrata in vigore della citata norma, ha comportato la nullita' di tutti gli accertamenti notificati tra il 14 luglio 1982 ed il 15 marzo 1983. Con la conseguenza, secondo l'appellante, che al contribuente dovrebbe cosi' essere riconosciuto il diritto di usufruire del condono sulla base dell'art.19 del decreto-legge n. 429/1982, pur avendo egli presentato la domanda ai sensi del meno favorevole art. 16, a causa della notifica di un accertamento (eseguita a norma della disposizione successivamente dichiarata incostituzionale) che impediva il ricorso alla procedura dell'art. 19. Invoca, al riguardo, alcune pronunzie dei giudici tributari di merito, l'ufficio si oppone alla prospettazione dell'appellante facendo presente che l'art. 32 del citato decreto-legge, nel testo convertito dalla legge 7 agosto 1982 n. 516, definisce "irrevocabile" la domanda di condono ed impedisce l'accoglimento della pretesa dell'appellante. In diritto L'attuale formulazione dell'art. 32 e' di ostacolo all'accoglimento dell'appello dal momento che sancisce l'irrevocabilita' e l'immodificabilita' della domanda di condono, precisando espressamente che "... le imposte e le maggiori imposte che ne risultano sono acquisite a titolo definitivo e le definizioni intervenute sulla base di dette dichiarazioni e istanze non possono essere modificate dagli uffici ne' contestate dai contribuenti se non per errore materiale o per violazione della norme degli articoli precedenti. Tuttavia appare non manifestamente infondato il dubbio che la norma in questione sia incostituzionale. Invero la sua formulazione consente trattare allo stesso modo, sulla base di quanto previsto dall'art. 16, sia coloro che abbiano ricevuto la notifica di un valido avviso di accertamento sia coloro i quali siano stati destinatari di un avviso di acertamento nullo per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 176/1986. La uniformita' di trattamento, del tutto iragionevole ed immotivata, non puo' essere evitata dall'interprete senza la sostanziale disapplicazione della norma di legge, cosi' come dimostra la motivazione di alcune prununzie dei giudici tributari. In tal senso la commissione tributaria di primo grado di Torino (sez. n. 1248/1988 del 12 novembre 1987 13 gennaio 1988) ha statuito che "... il condono e' valido e va liquidato ..." come se il ricorrente avesse chiesto il condono sulla base del reddito dichiarato, dimostrando con cio' che non resta altra strada all'interprete per superare l'nique disparita' di trattamento per la funzione previa la disapplicazione della legge (si sostiene in pratica, che la liquidazione dovrebbe avvenire ignorando il dettato nell'art. 12 ed in base ad una domanda mai presentata dal contribuente. Piu' raffinata appare l'interpretazione offerta dalla Commissione tributaria di secondo grado di Treviso (dec. n. 1018/1023 dell'8 ottobre 1992), la quale ha ritenuto che la disparita' di trattamento possa essere evitata ritenendo che il contribuente possa convertire, ex art. 1424 cc. la dichiarazione di condono presentata a sensi dell'art. 16 in dichiarazione ai sensi dell'art. 19. Tuttavia anche tale interpretazione non sembra possa condividersi sia perche' essa presuppone pur sempre una nullita' della dichiarazione di condono (che non e' corretto far discendere automaticamente dalla nullita' dell'avviso di accertamento determinata dalla nota sentenza della Corte costituzionale): sia perche' richiede un'ulteriore manifestazione di volonta' da parte del soggetto che vuole operare la conversione dell'atto nullo, non prevista dalla legge di condono e comunque poco compatibile con i termini perentori che caratterizzano il condono in parola. Poiche', pertanto, all'interprete non e consentito superare l'irragionevole disparita' di trattamento provocata dal primo comma dell'art. 32 del testo di legge menzionato, considerato che la questione e' sicuramente rilevante non potendo essere altrimenti decisa la controversia se non in base alla predetta disposizione di legge.