IL CONSIGLIERE PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa di previdenza iscritta al n. 905 del RGAC per l'anno 1995, promossa da Aluigi Bina rappresentata e difesa dagli avv.ti R. Blasi e G. Falghera e dom. in Urbino studio legale avv. Ambrosini, via Gasparini n. 1, ricorrente contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sede di Pesaro rappresentato e difesa dagli avv.ti P. Augelletta e G. Maggio, dom. in Pesaro, via Gramsci, 10, convenuto, in punto a rimborsi conseguenti all'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994; Viste le eccezioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, commi 181, 182 e 183, legge 23 dicembre 1996, n. 662; Premesso: che l'art. 1, comma 181, legge n. 662/1996, prevede particolari modalita' di pagamento delle somme maturare fino al 31 dicembre 1995 sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali in applicazione delle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994; che il successivo comma 182, limita ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilita', il diritto al pagamento delle somme arretrate, di cui al comma 181; che il successivo comma 183 dichiara estinti d'ufficio i giudizi pendenti, aventi ad oggetto le controversie relative alle questioni di cui ai commi 181 e 182, con compensazione delle spese; che la previsione di estinzione delle controversie pendenti non e' limitata alle controversie nelle quali l'Istituto abbia riconosciuto la fondatezza della pretesa del ricorrente, ma e' estesa a tutte le controversie aventi ad oggetto l'applicazione delle sopra citate sentenze della Corte costituzionale, ivi comprese quelle, in cui l'Istituto, costituendosi, ha contestato, fondatamente o meno, con varie eccezioni, l'applicabilita' delle normativa conseguente alle sentenze stesse; che la dichiarazione di estinzione delle controversie pendenti, non assicura il pagamento delle somme spettanti in applicazione delle sentenze della Corte costituzionale, in quanto l'Istituto potrebbe fondatamente o meno, rifiutare il pagamento; che la dichiarazione di estinzione dei procedimenti pendenti, impedisce il riconoscimento in via giurisdizionale del diritto azionato, ma non comporta l'accoglimento della domanda e l'obbligo dell'Istituto previdenziale di corrispondere al ricorrente le somme spettantegli in applicazione delle citate sentenze e della normativa conseguente, condizioni, queste, che avrebbero escluso la lesione del diritto alla difesa, come statuito dalla Corte costituzionale con sentenza nn. 185/1981 e 103/1995; Ritenuto: che la disposizione contenuta nel comma 183 dell'art. 1, legge n. 662/1996 sopprime il diritto alla tutela giurisdizionale, tanto in ordine al merito, quanto in ordine alla pronuncia accessoria sulle spese del giudizio, impedendo l'esercizio dell'azione volta alla tutela di posizioni soggettive, che si assumono riconosciute con sentenze della Corte costituzionale e rimettendo alla decisione dell'Istituto l'accoglimento o la reiezione della domanda; che il contrasto della citata norma con gli artt. 24, 102 e 113 della Costituzione, sotto i profili della soppressione della tutela giurisdizionale, della negazione del diritto di difesa e della interferenza del potere legislativo nelle attribuzioni del potere giudiziario, non e' manifestamente infondato; che l'eccezione di illegittimita' costituzionale del comma 183 e' rilevante della decisione, incidendo direttamente sulla possibilita' di entrare nel merito della domanda valutandone la fondatezza.