ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel   giudizio  sull'ammissibilita'  del  conflitto  di  attribuzione
 sollevato dal Comitato regionale di controllo sugli atti  degli  enti
 locali  della regione Lazio, con ricorso depositato l'8 ottobre 1996,
 iscritto al n. 66 del registro ammissibilita' conflitti;
   Udito nella camera di consiglio del 12  febbraio  1997  il  giudice
 relatore Piero Alberto Capotosti;
   Ritenuto  che  il ricorrente ha sollevato conflitto di attribuzione
 nei confronti della regione Lazio  in  riferimento  alla  legge  reg.
 Lazio  25  luglio  1996,  n. 27, art.18, che ha modificato l'art. 30,
 quarto comma, della  legge  reg.  Lazio  13  marzo  1992,  n.  26,  e
 stabilito  che,  nel  caso  di  accertato  ritardo  od  omissione nel
 compimento di atti obbligatori da  parte  dell'ente  assoggettato  al
 controllo,  decorso  inutilmente  il  termine  a tal fine fissato, il
 commissario incaricato di adottare l'atto deve  essere  nominato  dal
 comitato  di  controllo,  o  dalla  sezione decentrata competente, su
 designazione  dell'Assessore  competente  in  materia  di  personale,
 d'intesa  con  l'Assessore  competente in materia di rapporti con gli
 enti locali;
     che  il  ricorrente  assume  d'essere  legittimato   a   proporre
 conflitto  in  considerazione  dei caratteri di autonomia e terzieta'
 della funzione esercitata e  deduce  che  il  potere  di  scelta  del
 commissario  ad  acta costituisce componente essenziale del potere di
 nomina, sicche' la sua devoluzione ad un diverso organo della regione
 disposta dalla norma dell'art. 18 della legge reg. Lazio  n.  27  del
 1996   sarebbe   invasiva  della  propria  sfera  di  attribuzioni  e
 violerebbe l'art.  130 della Costituzione, in relazione agli artt.  5
 e 117;
   Considerato  che  la  Corte e' chiamata a decidere preliminarmente,
 senza contraddittorio, ai sensi dell'art. 37, terzo e  quarto  comma,
 della  legge  11 marzo 1953, n. 87, se il ricorso sia ammissibile, in
 quanto esista "la materia di un conflitto la cui  risoluzione  spetti
 alla  sua  competenza",  in  riferimento  alla presenza dei requisiti
 soggettivi ed oggettivi, richiamati  dal  primo  comma  dello  stesso
 articolo;
     che,  sotto  il  profilo  oggettivo, nella specie palesemente non
 sussiste materia di conflitto, in quanto la legge regionale impugnata
 non configura alcuna violazione, ne' diretta,  ne'  indiretta,  delle
 norme  costituzionali che definiscono la sfera di attribuzioni che il
 ricorrente rivendica, poiche' l'art. 130 della Costituzione non  pone
 limiti  al legislatore in ordine all'estensione ed alle modalita' dei
 controlli ivi previsti (ordinanza n. 512 del 1991);
     che, sotto lo stesso profilo, il ricorso e'  inammissibile  anche
 in   considerazione  dell'atto  in  riferimento  al  quale  e'  stato
 sollevato, dato che il conflitto di  attribuzione  tra  poteri  dello
 Stato  non  puo' essere proposto contro atti legislativi, al di fuori
 dei casi, nella  specie  non  ricorrenti,  puntualmente  identificati
 dalla  giurisprudenza  della  Corte  (sentenza  n.  161 del 1995), in
 quanto "la sperimentabilita' del conflitto contro gli atti suindicati
 finirebbe con il costituire un elemento di rottura del nostro sistema
 di garanzia costituzionale, sistema che, per quanto concerne la legge
 (e  gli  atti  equiparati),  e' incentrato nel sindacato incidentale"
 (sentenza n. 406 del 1989);
     che tali rilievi assorbono il profilo soggettivo della  questione
 di   ammissibilita'   del   ricorso,  onde  la  Corte  e'  dispensata
 dall'esaminare  se  sussistano  la  legittimazione  attiva  e  quella
 passiva a promuovere ed a resistere al presente conflitto, anche alla
 luce  della  sentenza  resa  in  fattispecie analoga a quella che qui
 costituisce oggetto di decisione (sentenza n. 161 del 1981).