ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 176, comma 22,
 del codice della strada (approvato con  d.lgs.  30  aprile  1992,  n.
 285), promossi con due ordinanze emesse il 27 aprile 1996 dal pretore
 di  Cremona  nei  procedimenti penali a carico di Lara Balzarini e di
 Giordano Denti, iscritte ai nn. 773 e 774 del registro ordinanze 1996
 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  36,  prima
 serie speciale, dell'anno 1996;
   Visti  gli  atti  di  intervento  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio del 26 febbraio 1997 il giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
   Ritenuto che, con due ordinanze di identico contenuto emesse il  27
 aprile  1996  (reg.  ord.  n.  773  e  n.  774 del 1996) nel corso di
 altrettanti  procedimenti  penali  promossi  con  le  imputazioni  di
 contravvenzione  al  divieto  di inversione del senso di marcia sulle
 carreggiate, sulle  rampe  o  sugli  svincoli  delle  autostrade,  il
 pretore  di  Cremona  ha  sollevato,  in riferimento all'art. 3 della
 Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 176,
 comma 22, del codice della strada (approvato  con  d.lgs.  30  aprile
 1992,  n.  285),  nella parte in cui prevede che all'accertamento del
 reato segua la sanzione amministrativa accessoria  della  sospensione
 della  patente  di  guida  per un periodo da sei a ventiquattro mesi,
 anche quando il fatto sia commesso  senza  che  si  determini  alcuna
 situazione  di  pericolo,  mentre  la  sospensione  della  patente e'
 prevista per un periodo inferiore per  la  violazione,  nelle  stesse
 aree,  di altre norme che disciplinano la circolazione stradale (art.
 222 del codice della strada),  quando  derivino  danni  alle  persone
 (lesioni personali colpose e omicidio colposo);
      che  il  giudice  rimettente  ritiene che la durata minima della
 sospensione della patente (sei  mesi)  sia  eccessiva  e  palesemente
 arbitraria,   giacche'   non   sarebbe   giustificato  il  differente
 trattamento sanzionatorio rispetto a  quello  previsto  per  condotte
 che,  violando  altre  norme  della  circolazione,  pur cagionando la
 lesione di beni costituzionalmente protetti  (la  salute  o  la  vita
 della  persona)  sono sanzionate con la sospensione della patente per
 una durata piu' breve (minimo quindici giorni, nel  caso  di  lesione
 personale colposa lieve, due mesi per omicidio colposo);
      che  in  entrambi  i  giudizi  e'  intervenuto il Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non
 fondate.
   Considerato che i dubbi di legittimita' costituzionale investono la
 stessa  disposizione  e  sono  prospettati in modo analogo, sicche' i
 relativi  giudizi  possono   essere   riuniti   per   essere   decisi
 congiuntamente;
     che,  successivamente  alla  emanazione  delle  due  ordinanze di
 rimessione, una identica questione e' stata  dichiarata  non  fondata
 con sentenza n. 373 del 1996;
     che, difatti, non spetta alla Corte rimodulare le scelte punitive
 del  legislatore  ne'  stabilire  la  quantificazione  delle sanzioni
 (sentenze n. 217 del 1996 e n. 313 del 1995);
     che, in ogni caso,  il  raffronto  tra  trattamenti  sanzionatori
 diversi,   per   verificare   se   sia  rispettato  il  limite  della
 ragionevolezza,  non  puo'  essere   compiuto   considerando,   nelle
 fattispecie   indicate   dal  giudice  rimettente  quale  termine  di
 comparazione, esclusivamente  uno  degli  elementi  sanzionatori  (la
 sanzione  amministrativa  della  sospensione  della patente) separato
 dalla pena principale cui accede;
     che,  pertanto,  i  dubbi  di  legittimita'  costituzionale  sono
 manifestamente infondati.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.