ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 6, comma 2, del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172, promosso con ordinanza emessa il 3 febbraio 1996 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Franco Carraro ed altri, iscritta al n. 1182 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1996. Visto l'atto di costituzione dell'Associazione italiana per il WWF (World Wildlife Fund) nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1997 il giudice relatore Cesare Mirabelli. Ritenuto che, con ordinanza emessa il 3 febbraio 1996 nel corso di un procedimento penale promosso per violazione delle norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (art. 21, primo e terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319), il pretore di Roma ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, 10, 25, 41 e 77 della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 6, comma 2, del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172; che il dubbio di legittimita' costituzionale investe specificamente: a) le modifiche che l'art. 3 del decreto-legge. n. 79 del 1995 ha apportato all'art. 21, terzo comma, della legge n. 319 del 1976, disponendo che per gli scarichi diversi da quelli provenienti da insediamenti produttivi l'inosservanza dei limiti di accettabilita' stabiliti dalle regioni con i piani di risanamento delle acque, anziche' costituire reato, e' punita come illecito amministrativo con sanzione pecuniaria (da tre a trenta milioni di lire); b) l'aggiunta, con l'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1995, di un ultimo comma all'art. 21 della legge n. 319 del 1976, che sanziona con pena pecuniaria amministrativa (da dieci a cento milioni di lire), anziche' con sanzione penale, l'apertura o l'effettuazione di scarichi civili e delle pubbliche fognature senza avere richiesto la prescritta autorizzazione, ovvero dopo che l'autorizzazione e' stata negata o revocata; che, secondo il giudice rimettente, le disposizioni denunciate violerebbero l'art. 3 della Costituzione, determinando una irragionevole disparita' di trattamento rispetto a condotte meno gravi, che continuerebbero ad essere sanzionate penalmente, mentre l'illecito scarico da pubblica fognatura non autorizzato o che supera i limiti di tollerabilita', da considerare condotta piu' grave, sarebbe punito con la sola sanzione amministrativa; inoltre le stesse disposizioni sarebbero in contrasto con la tutela del paesaggio e con il diritto alla salute, configurato come diritto all'ambiente salubre (artt. 9, secondo comma, e 32 della Costituzione); che il dubbio di legittimita' costituzionale viene prospettato anche in riferimento: all'art. 10 della Costituzione, perche' le disposizioni denunciate sarebbero in contrasto con la piu' rigorosa normativa comunitaria ed in particolare con la direttiva CEE n. 271 del 21 maggio 1991; all'art. 41 della Costituzione, giacche' sarebbero sottratti a sanzione penale gli scarichi delle pubbliche fognature nelle quali affluiscano scarichi di insediamenti produttivi, con l'effetto di danneggiare, nella libera concorrenza, le imprese con scarichi che non recapitano in pubbliche fognature e che hanno dovuto sostenere investimenti per adeguare gli impianti alla normativa in vigore; che, infine, in contrasto con gli artt. 25 e 77 della Costituzione, il decreto-legge sarebbe stato emanato senza i necessari requisiti di necessita' ed urgenza, da considerare ancor piu' indispensabili nella materia penale, per la quale l'uso del decreto-legge dovrebbe essere del tutto eccezionale, ad evitare il rischio di sottrarre al Parlamento la funzione che gli e' propria e che sostanzia la riserva di legge in tale materia; che nel giudizio dinanzi alla Corte e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilita' della questione; che si e' costituita l'Associazione italiana per il WWF (World Wildlife Fund), parte civile nel processo principale, chiedendo che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale delle norme denunciate. Considerato che il dubbio di legittimita' costituzionale, prospettato in riferimento a vari parametri, si riferisce alla disciplina delle sanzioni, amministrative anziche' penali, per gli scarichi (senza autorizzazione o con superamento dei limiti di accettabilita') provenienti da insediamenti civili o da pubbliche fognature; disciplina differenziata rispetto a quella prevista per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi; che, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di rimessione, un'identica questione di legittimita' costituzionale e' stata dichiarata inammissibile (sentenza n. 330 del 1996) e manifestamente inammissibile (ordinanze nn. 332 e 432 del 1996), essendo diretta a reintrodurre figure di reato, mediante una pronuncia che esula dai poteri spettanti a questa Corte, in quanto il principio di stretta legalita' dei reati e delle pene (art. 25, secondo comma, della Costituzione) riserva esclusivamente al legislatore la definizione delle fattispecie penali e l'aggravamento delle pene; che si e' gia' ritenuto, con la sentenza n. 330 del 1996 e con l'ordinanza n. 432 del 1996, che, nel caso del decreto-legge n. 79 del 1995, a prescindere da ogni valutazione relativa all'avvenuta conversione in legge, non ricorre una evidente mancanza dei requisiti di necessita' ed urgenza richiesti dall'art. 77 della Costituzione per l'emanazione da parte del Governo di decreti con valore di legge. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.