IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha pronunciato la seguente ordinanza all'esito dell'odierna udienza
 camerale  nel procedimento nei confronti di Argentino Sebastiano nato
 ad Avola (Siracusa) l'8 aprile  1961  e  residente  in  Augusta,  via
 Epicarmo,  169; in servizio presso la Capitaneria di Porto di Augusta
 imputato del reato di: truffa militare pluriaggravata (art. 47, n. 2,
 234 comma primo e secondo n.  1  codice  procedura  militare  penale)
 perche',  2  Capo M.M. in servizio presso Campamare Augusta, mediante
 artifizi   e   raggiri   consistenti   nel   produrre   al   servizio
 amministrativo di appartenenza una falsa fattura di trasporto mobilia
 e masserizie e una falsa certificazione di pesa pubblica, induceva in
 errore l'amministrazione militare, con danno della stessa e a proprio
 profitto,  giacche'  in data 15 gennaio 1987 presso Maridist Augusta,
 percepiva la somma di lire 6.381.210 corrispondenti  ad  un  fittizio
 trasporto  mobilia  e  masserizie  da  Portoferraio  ad  Augusta. Con
 l'aggravante del grado rivestito.
   Poiche' il reato ascritto al 2 Capo M.M. Argentino Sebastiano (art.
 234 comma primo e secondo codice procedura  militare  penale)  si  e'
 consumato  il  15  gennaio  1987  e quindi in data anteriore a quella
 indicata nel d.P.R. del 12 aprile 1990 n. 75 e' opportuno valutare se
 alla fattispecie di reato contestata sia applicabile il provvedimento
 di clemenza disposto da tale decreto del Presidente della Repubblica.
 Va preliminarmente osservato che nel caso in esame si e' in  presenza
 di un reato con aggravante ad effetto speciale per cui e' prevista la
 pena  della reclusione militare fino a cinque anni e quindi superiore
 al tetto di quattro  anni  stabilito  dall'art.  1  del  decreto  del
 Presidente della Repubblica citato.
   L'art. 1 n. 4 del d.P.R. 12 aprile 1990 n. 75 include, pero', fra i
 reati  per  i  quali  e' stata disposta amnistia anche quello p. e p.
 dall'art. 640 comma 2 c.c. a condizione che non sussista  l'ulteriore
 aggravante  prevista dall'art. 61 n. 7 c.p., mentre nulla e' previsto
 in ordine all'identica figura p. e p. dall'art. 234 comma 2 c.p.m.p.
   Orbene dalla comparazione delle figure delineate  dagli  artt.  640
 comma 2 n. 1 c.p. e 234 comma 2 c.p.m.p. si ricava quanto segue:
     assoluta identita' della strutura e dell'oggettivita' giuridica;
     il   trattamento   sanzionatorio  previsto  dalle  due  norme  e'
 assolutamente eguale, se si eccettua che  per  la  figura  comune  e'
 prevista anche l'applicazione di una multa;
     il  reato  p.  e  p.  dall'art.  234 comma 2 c.p.m.p. e' un reato
 "oggettivamente militare", nel senso che esso ricalca quanto disposto
 dalla   norma   ordinaria   con   l'aggiunta   dell'unico    elemento
 specializzante  costituito  dalla  qualita'  di militare del soggetto
 attivo, qualita' che da sola non  appare  idonea  a  giustificare  un
 trattamento deteriore dell'imputato.
   Tali  fondamenti, peraltro, sono stati riconosciuti sussistenti sia
 dalla Corte di Cassazione - illuminante in proposito la  sentenza  n.
 10138  del  24  settembre 1994 che ha ritenuto applicabile l'amnistia
 anche dalla fattispecie militare, estendendo ad essa  il  trattamento
 della  fattispecie  comune  per  analogia in bonam partem - sia dalla
 univoca produzione dottrinale.
   Conseguentemente, vista l'equivalenza delle due ipotesi delittuose,
 salvo lo status di  militare,  non  sembre  legittimo,  in  relazione
 all'art.    3  della  Costituzione,  un  differente regime per quanto
 concerne l'applicazione del provvedimento  di  amnistia  e  per  tale
 motivo si invoca l'intervento della Corte costituzionale.