IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza all'esito dell'odierna udienza camerale nel procedimento nei confronti di Argentino Sebastiano nato ad Avola (Siracusa) l'8 aprile 1961 e residente in Augusta, via Epicarmo, 169; in servizio presso la Capitaneria di Porto di Augusta imputato del reato di: truffa militare pluriaggravata (art. 47, n. 2, 234 comma primo e secondo n. 1 codice procedura militare penale) perche', 2 Capo M.M. in servizio presso Campamare Augusta, mediante artifizi e raggiri consistenti nel produrre al servizio amministrativo di appartenenza una falsa fattura di trasporto mobilia e masserizie e una falsa certificazione di pesa pubblica, induceva in errore l'amministrazione militare, con danno della stessa e a proprio profitto, giacche' in data 15 gennaio 1987 presso Maridist Augusta, percepiva la somma di lire 6.381.210 corrispondenti ad un fittizio trasporto mobilia e masserizie da Portoferraio ad Augusta. Con l'aggravante del grado rivestito. Poiche' il reato ascritto al 2 Capo M.M. Argentino Sebastiano (art. 234 comma primo e secondo codice procedura militare penale) si e' consumato il 15 gennaio 1987 e quindi in data anteriore a quella indicata nel d.P.R. del 12 aprile 1990 n. 75 e' opportuno valutare se alla fattispecie di reato contestata sia applicabile il provvedimento di clemenza disposto da tale decreto del Presidente della Repubblica. Va preliminarmente osservato che nel caso in esame si e' in presenza di un reato con aggravante ad effetto speciale per cui e' prevista la pena della reclusione militare fino a cinque anni e quindi superiore al tetto di quattro anni stabilito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica citato. L'art. 1 n. 4 del d.P.R. 12 aprile 1990 n. 75 include, pero', fra i reati per i quali e' stata disposta amnistia anche quello p. e p. dall'art. 640 comma 2 c.c. a condizione che non sussista l'ulteriore aggravante prevista dall'art. 61 n. 7 c.p., mentre nulla e' previsto in ordine all'identica figura p. e p. dall'art. 234 comma 2 c.p.m.p. Orbene dalla comparazione delle figure delineate dagli artt. 640 comma 2 n. 1 c.p. e 234 comma 2 c.p.m.p. si ricava quanto segue: assoluta identita' della strutura e dell'oggettivita' giuridica; il trattamento sanzionatorio previsto dalle due norme e' assolutamente eguale, se si eccettua che per la figura comune e' prevista anche l'applicazione di una multa; il reato p. e p. dall'art. 234 comma 2 c.p.m.p. e' un reato "oggettivamente militare", nel senso che esso ricalca quanto disposto dalla norma ordinaria con l'aggiunta dell'unico elemento specializzante costituito dalla qualita' di militare del soggetto attivo, qualita' che da sola non appare idonea a giustificare un trattamento deteriore dell'imputato. Tali fondamenti, peraltro, sono stati riconosciuti sussistenti sia dalla Corte di Cassazione - illuminante in proposito la sentenza n. 10138 del 24 settembre 1994 che ha ritenuto applicabile l'amnistia anche dalla fattispecie militare, estendendo ad essa il trattamento della fattispecie comune per analogia in bonam partem - sia dalla univoca produzione dottrinale. Conseguentemente, vista l'equivalenza delle due ipotesi delittuose, salvo lo status di militare, non sembre legittimo, in relazione all'art. 3 della Costituzione, un differente regime per quanto concerne l'applicazione del provvedimento di amnistia e per tale motivo si invoca l'intervento della Corte costituzionale.