IL PRETORE
   Ha  emesso  la  seguente    ordinanza nel procedimento n. 502/96 r.
 mod. 23 nei confronti di Garbin Gianfranco  e  Bonaldo  Maria  Carla,
 sollevando   d'ufficio   questione   di  legittimita'  costituzionale
 dell'art 34, secondo comma, c.p.p., nella parte in  cui  non  prevede
 che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il
 giudice  che  abbia pronunciato il precedente rigetto della richiesta
 di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.,  formulata  da
 altro  imputato  della  medesima  imputazione  ascritta  al primo; in
 riferimento agli artt. 3 e 24 Costituzione;
   Ritenuto che, nel procedimento n. 473/96 r.  mod.  23,  ove  Zulian
 Massimo, Garbin Gianfranco e Bonaldo Maria Carla erano stati chiamati
 a  rispondere  delle  imputazioni di cui agli art. 648, 640 c.p., e 1
 legge n. 386 del  1990,  in  concorso  tra  loro  questo  pretore  ha
 rigettato  la  richiesta  di  applicazione della pena formulata dallo
 Zulian  ai  sensi  dell'art.  444  c.p.p.;  e,  per   effetto   della
 incompatibilita' determinata da detto provvedimento, ha dichiarato di
 astenersi  dalla ulteriore trattazione del procedimento nei confronti
 dello stesso Zulian;
   Rilevato che, al fine dell'adozione del provvedimento suddetto,  il
 pretore  e'  stato  chiamato  a  compiere una valutazione non formale
 delle risultanze del fascicolo del  p.m. e, a valutare la esistenza o
 meno di argomenti per l'eventuale proscioglimento dell'imputato;  che
 tale  valutazione,  a  sua  volta,  non poteva prescindere dall'esame
 incidentale delle posizioni degli odierni imputati Garbin e  Bonaldo:
 cosicche',  attraverso la formazione inevitabile di un convincimento,
 sia pure  sommario,  anche  nei  confronti  dei  coimputati,  risulta
 vulnerato il principio del giusto processo, attraverso il pregiudizio
 che,  in  tal  caso,  subisce  la  iinparzialita' della posizione del
 giudice  nel  successivo  dibattimento:    in  parallelismo  con   la
 situazione  esaminata  dalla Corte costituzionale con sentenza n. 371
 del 1996;
   Ritenuto che, pertanto,  la  disposizione  richiamata  in  epigrafe
 risulti  sospetta  di illegittimita' costituzionale in riferimento ai
 predetti parametri; e che  la  questione  appare  non  manifestamente
 infondata; nonche' rii'evante ai fini della decisione;