IL PRETORE
   Sulla eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 649 n. 1
 c.p.,  siccome  sollevata  dalla parte civile, per asserito contrasto
 con gli artt. 3, 29 e 42 della  Costituzione,  in  particolare  nella
 parte  in cui non prevede la punibilita' in materia di delitti contro
 il patrimonio (stabilendo la non punibilita' anche)  per  quei  fatti
 commessi  dal  coniuge  separando,  tale  a  seguito di provvedimento
 provvisorio assunto dal presidente del tribunale, ma di fatto  ancora
 non  legalmente  separato, in mancanza di sentenza definitiva passata
 in giudicato, osserva quanto segue:
     che la censura sollevata non appare manifestamente infondata,  in
 quanto,  in  effetti,  l'attenuazione  della  tutela  penalistica del
 diritto patrimoniale insita in  tale  scriminante,  essendo  fondata,
 come   ritiene  la  Corte  regolatrice,  sulla  "presunzione  di  una
 comunanza di interessi che assorbe il fatto delittuoso"  (cfr.  Corte
 cost.   7   aprile  1996,  n.  423),  non  trova  probabilmente  piu'
 giustificazione quando tale presunzione venga meno,  per  effetto  di
 vicende   processuali   culminate  in  provvedimenti  giurisdizionali
 (provvedimento provvisorio, sentenza definitiva non ancora passata in
 giudicato), che lasciano intendere, in alto grado, proprio  il  venir
 meno  di  tale presupposto e cosi' fino alla conclusione naturale del
 procedimento di separazione;
     che la questione appare inoltre rilevante, nel  caso  di  specie,
 essendo  stata  invocata  detta  esimente ai fini di una declaratoria
 immediata di proscioglimento, ex  art.  129  c.p.p.,  ricorrendone  i
 presupposti  (cfr. Cass. pen. sez. II, 10 novembre 1969, Fossati):