IL PRETORE Sulla eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 649 n. 1 c.p., siccome sollevata dalla parte civile, per asserito contrasto con gli artt. 3, 29 e 42 della Costituzione, in particolare nella parte in cui non prevede la punibilita' in materia di delitti contro il patrimonio (stabilendo la non punibilita' anche) per quei fatti commessi dal coniuge separando, tale a seguito di provvedimento provvisorio assunto dal presidente del tribunale, ma di fatto ancora non legalmente separato, in mancanza di sentenza definitiva passata in giudicato, osserva quanto segue: che la censura sollevata non appare manifestamente infondata, in quanto, in effetti, l'attenuazione della tutela penalistica del diritto patrimoniale insita in tale scriminante, essendo fondata, come ritiene la Corte regolatrice, sulla "presunzione di una comunanza di interessi che assorbe il fatto delittuoso" (cfr. Corte cost. 7 aprile 1996, n. 423), non trova probabilmente piu' giustificazione quando tale presunzione venga meno, per effetto di vicende processuali culminate in provvedimenti giurisdizionali (provvedimento provvisorio, sentenza definitiva non ancora passata in giudicato), che lasciano intendere, in alto grado, proprio il venir meno di tale presupposto e cosi' fino alla conclusione naturale del procedimento di separazione; che la questione appare inoltre rilevante, nel caso di specie, essendo stata invocata detta esimente ai fini di una declaratoria immediata di proscioglimento, ex art. 129 c.p.p., ricorrendone i presupposti (cfr. Cass. pen. sez. II, 10 novembre 1969, Fossati):