LA CORTE DI APPELLO
   Ha emesso la seguente ordinanza nelle cause civili in primo grado:
     la  prima  iscritta a ruolo in data 16 maggio 1995 al n. 221/1995
 r.g. promossa con atto di citazione in opposizione a stima notificato
 in data 5 maggio 1995 da Inama Bruno, residente a  Taio  (Trento)  in
 via Vois n. 21, rappresentato e difeso dall'avv.to Elvio Fronza e dal
 dott.  proc. Lorenzo de Guelmi di Trento, domiciliatari, per delega a
 margine dell'atto di citazione in opposizione a stima, attori, contro
 il comune di Taio, in persona del sindaco pro-tepore, rappresentato e
 difeso dall'avv.to Paolo Rosa di Trento, domiciliatario per delega  a
 margine della comparsa di costituzione e risposta, convenuto;
     la seconda iscritta a ruolo in data 17 maggio 1995 al n. 227/1995
 r.g.  promossa  con  atto  di  citazione in opposizione ad indennita'
 espropriativa notificato in data 5 maggio 1995  (riunita  alla  causa
 sub  n. 221/1995 in data 1 dicembre 1995) da Inama Luigi, residente a
 Toronto (Canada), rappresentato e  difeso  dall'avv.to  Flavio  Maria
 Bonazza  di  Trento, domiciliatario per delega a margine dell'atto di
 citazione in opposizione ad indennita' espropriativa, attore,  contro
 il comune di Taio, rappresentato e difeso ut supra, convenuto.
   Oggetto:  opposizione stima indennita' di esproprio. Causa ritenuta
 in decisione all'udienza camerale del 18 febbraio 1997.
   Con due separati atti di  citazione,  Inama  Luigi  e  Inama  Bruno
 convenivano  innanzi  a  questa  Corte  d'appello  il  comune di Taio
 (Trento)  opponendosi  alla  stima   dell'indennita',   fissata   dal
 presidente  della  giunta  provinciale  di  Trento per l'esproprio di
 terreni di loro proprieta' aventi vocazione edificiale.
   Il consulente tecnico nominato d'ufficio accertava  che,  a  fronte
 del  valore  venale  di lire 350.000 al mq., la stima operata in base
 alla legge provinciale di  Trento  d.d.  19  febbraio  1993  n.  6  -
 applicabile  al caso di specie - conduceva ai diversificati valori di
 lire 144.000 e 115.200 al mq rispettivamente riferibili (a seconda  o
 meno dell'ubicazione dei terreni nel centro storico) alle categorie A
 e B di cui all'art.  17 della citata legge provinciale.
   Gli   opponenti   hanno   preliminarmente  sollevato  eccezione  di
 illegittimita' costituzionale degli artt. 17, 18  e  19  della  legge
 provinciale in esame, siccome contrastanti con gli artt. 3 e 42 della
 Costituzione.
   Ritiene  questa  Corte  che  l'eccezione  come  sollevata  non  sia
 manifestamente infondata, e che  la  relativa  questione,  in  quanto
 rilevante  ai  fini  del decidere, debba esser rimessa al giudizio di
 codesta Corte costituzionale.
   Invero il sistema indennitario introdotto dalla  legge  provinciale
 si  incentra  su  parameti  tabellari,  senza  alcun  collegamento, o
 mediazione, con elementi di valore reale.
   Il che puo' condurre (come nel caso  particolare  conduce)  ad  una
 ingiustificata compressione dei diritti dei singoli, largamente al di
 sotto  della  soglia  minima  del  "serio  ristoro"  (principio  gia'
 affermato  da  codesta  Corte,  con  riferimento  all'art.  42  della
 Costituzione.).
   Nel  caso  particolare  l'indennita',  calcolabile  ai  sensi dlela
 suddetta legge provinciale, risulterebbe perfino inferiore  a  quella
 ricavabile  dall'applicazione  dell'art. 5-bis della legge statale di
 grande riforma n. 359 del  1992,  i  cui  principi  si  impongono,  e
 prevalgono (cfr.  Corte costituzionale sentenza n. 80 del 1996) anche
 sugli ordinamenti regionali e provinciali.
   (La  suddetta osservazione presuppone, s'intende, che dal conteggio
 di cui al citato art. 5-bis venga  escluso  l'ulteriore  abbattimento
 del 40%, considerandosi che il privato non risulta esser stato, a suo
 tempo,  posto  in condizione di accettare l'indennizzo offerto:  rif.
 Corte costituzionale 16 giugno 1993 n. 283).
   La violazione dell'art. 3 della Costituzione discende invece  dalla
 prospettata   discriminazione   tra   piu'  espropriati  titolari  di
 proprieta' nella  stessa  zona,  a  seguito  di  una  classificazione
 convenzionale  rimessa  a  scelte  urbanistiche disancorate dal reale
 valore dei terreni:    per  cui  il  proprietario  di  un  bene  sito
 all'interno  del  centro  storico (cat. A) godrebbe di un trattamento
 indennitario  ingiustificatamente  privilegiato  rispetto  a   quello
 riservato  al  proprietario  di  un bene immediatamente adiacente, ma
 sito al di fuori del perimetro storico (cat. B e segg.).
   D'altro canto  (e  tale  rilievo  viene  qui  formulato  d'ufficio)
 l'indennizzo  su  base  tabellare  appare  rigido e vincolante per il
 giudice, per cui non sarebbe neppure garantita, all'espropriato,  una
 difesa  che  possa  comportare,  in  sede giudiziale, una riparazione
 della lesione del diritto, compresso al di  sotto  della  soglia  del
 serio   ristoro:      con  evidente  violazione  dell'art.  24  della
 Costituzione.
   Cio'   posto,   si   ritiene   di    denunziare    l'illegittimita'
 costituzionale  non  solo  degli  artt.  17,  18  e  19  della  legge
 provinciale n. 6 del 1993 (che si pongono in diretto contrasto con le
 citate disposizioni della Costituzione) ma altresi' degli articoli da
 11 a 16, e 20, che con le prime norme confliggono indirettamente.
   Tali disposizioni appaiono infatti strettamente collegate a  quelle
 di  cui  agli  artt. 17, 18 e 19: talche' ove queste ultime venissero
 abrogate, e fossero (automaticamente) sostituite dal disposto di  cui
 al citato art. 5-bis della legge nazionale n. 359 del 1992 (portatore
 di   fondamentale   riforma  economica-sociale)  si  creerebbe  grave
 scoordinamento  normativo,  con  insolubili  problemi   di   concreta
 applicabilita'.