IL TRIBUNALE
   Ha emesso la seguente ordinanza.
   Ritenuto:
     che  non e' manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 629 c.p., come modificato  dall'art.  8  del
 d.-l.  31  dicembre  1991  n. 419, convertito nella legge 18 febbraio
 1992 n. 172, nella parte in cui  fissa  il  minimo  edittale  per  il
 delitto di estorsione in anni cinque di reclusione;
     che  la  questione  e' rilevante nella specie, dovendosi irrogare
 una pena contenuta nel minimo edittale, data la modesta gravita'  del
 fatto criminoso ascritto al prevenuto;
     che,    in    particolare,    la    norma   anzidetta   configura
 un'irragionevole  disparita'  di   trattamento   per   l'ipotesi   di
 estorsione  in  relazione  alle  analoghe  fattispecie  criminose  di
 rapina, per la quale e' medesimo il bene  giuridico  tutelato  e  non
 minore l'offensivita', e della concussione, disparita' che per la sua
 manifesta  iniquita',  pare  in  contrasto  col primario principio di
 uguaglianza sanzionato nell'art. 3 della Costituzione, nonche' con la
 finalita' rieducativa della pena fissata dall'art. 27,  comma  terzo,
 della Costituzione;
     che  non  pare del tutto convincente la pronunzia n. 368 del 1995
 con la quale la Corte costituzionale ha gia' rigettato per  manifesta
 infondatezza  la  questione, sembrando non appropriato il rilievo che
 non sussisterebbero macroscopiche differenze rispetto al  trattamento
 sanzionatorio  previsto  per  il delitto di rapina (punito nel minimo
 con pena che e' di poco superiore alla meta' di quella  prevista  per
 l'estorsione),  e  non  avendo  detta pronunzia in nulla comparato il
 trattamento del delitto in esame con quello previsto per  il  delitto
 di    concussione,   che   oltre   a   ledere   il   bene   giuridico
 dell'autodeterminazione  del  privato,  mediante  costrizione,   lede
 altresi'    l'interesse    al    buon    andamento   della   pubblica
 amministrazione;
     che della questione va pertanto  nuovamente  investita  la  Corte
 costituzionale.